IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  "Istituzione  del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale"; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni  per
la difesa del mare"; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59"; 
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante "Istituzione di zone
di  protezione  ecologica  oltre   il   limite   esterno   del   mare
territoriale"; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme
in materia ambientale"; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di cui al d.P.C.M. 10 luglio
2014, n. 142; 
  Vista la direttiva n.  2008/56/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un  quadro  per  l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  2010,  n.   190,   di
recepimento della citata direttiva n. 2008/56/CE,  che  individua  le
azioni strategiche  in  materia  di  ambiente  marino  da  realizzare
nell'ambito  della  regione   del   Mar   Mediterraneo   e   relative
sottoregioni; 
  Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014,  come  convertito
in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  che  ha  modificato  il
d.lgs. n. 190 del 2010; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 190  del  2010,
il quale prevede che "il Ministero dell'ambiente promuove e coordina,
avvalendosi  del  Comitato,  la  valutazione  iniziale  dello   stato
ambientale  attuale  e  dell'impatto   delle   attivita'   antropiche
sull'ambiente marino,  sulla  base  dei  dati  e  delle  informazioni
esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni", ed il successivo comma 5, il quale stabilisce che "La
valutazione e' effettuata in tempo utile per  la  determinazione  del
buono stato ambientale di cui all'art. 9 e  per  la  definizione  dei
traguardi ambientali di cui all'art. 10"; 
  Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 190  del  2010,
il quale prevede che "il  Ministero  dell'ambiente,  avvalendosi  del
Comitato, determina, con  apposito  decreto,  sentita  la  Conferenza
unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque  marine
sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto
conto delle pressioni e degli  impatti  di  cui  all'allegato  III  e
segnatamente delle  caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi  di
habitat, delle caratteristiche biologiche  e  dell'idromorfologia  di
cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III"; 
  Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del  2010,
il quale stabilisce che "sulla base della valutazione iniziale di cui
all'art. 8, il Ministero  dell'ambiente,  avvalendosi  del  Comitato,
definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza  unificata,  i
traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al  fine  di
conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni  e
degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III  e  dell'elenco
indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV"; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del  2010,
il quale stabilisce che "sulla base della valutazione iniziale di cui
all'art. 8, il Ministero  dell'ambiente,  avvalendosi  del  Comitato,
elabora  ed  attua,  con  apposito  decreto,  sentita  la  Conferenza
unificata, programmi di monitoraggio coordinati  per  la  valutazione
continua dello stato ambientale delle acque marine, in  funzione  dei
traguardi   ambientali   previsti   dall'art.   10,    nonche'    per
l'aggiornamento di tali traguardi"; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 4  del  decreto  legislativo n.
190  del  2010,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare esercita la funzione  di  Autorita'  competente
per il coordinamento delle attivita' previste dal medesimo decreto  e
che per l'esercizio di  tale  attivita'  si  avvale  di  un  apposito
Comitato tecnico, istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  con
apposito decreto, che opera senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica; 
  Considerato che il menzionato Comitato  tecnico  include  tutte  le
Amministrazioni competenti in materia di attuazione del d.lgs. n. 190
del 2010, nonche' tutte le regioni e una  rappresentanza  dell'Unione
delle  province  italiane  e   dell'Associazione   nazionale   comuni
italiani; 
  Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, con  cui  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
provveduto ad istituire il Comitato tecnico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente prot.  n.  249  del  17
ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n.
261 del 10 novembre 2014, con  il  quale  sono  stati  determinati  i
requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e definiti i
traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato  ambientale
sul quale e' stato acquisito il parere della Conferenza unificata del
25 settembre 2014; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  ha  predisposto,  con  il  supporto  tecnico
dell'Istituto superiore per la ricerca  e  la  protezione  ambientale
(ISPRA) e con  il  coinvolgimento  e  la  condivisione  di  tutte  le
amministrazioni centrali,  delle  amministrazioni  regionali  nonche'
degli Enti tecnici nazionali, il documento  concernente  la  proposta
della struttura delle attivita' di monitoraggio e della  formulazione
degli indicatori associati ai traguardi ambientali; 
  Considerato che il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, in collaborazione con l'Istituto superiore per
la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo  n.  190  del  2010,  a  rendere
disponibili tutte  le  informazioni  inerenti  la  definizione  degli
indicatori associati ai traguardi  ambientali  e  l'elaborazione  dei
programmi di monitoraggio, attraverso la pubblicazione  su  sito  web
appositamente   dedicato,   affinche'   tali   informazioni   fossero
sottoposte alle osservazioni del pubblico; 
  Considerato che la proposta di versione definitiva della  struttura
delle attivita' di monitoraggio e della formulazione degli indicatori
associati ai traguardi ambientali e'  stata  sottoposta  al  Comitato
tecnico, il quale, nella  riunione  del  24  settembre  2014,  ne  ha
condiviso i contenuti; 
  Rilevato pertanto che e' necessario  procedere,  nel  rispetto  dei
criteri e delle prescrizioni normative sopra citate, a  definire  gli
indicatori  associati  ai  traguardi  ambientali  e  ad  elaborare  i
programmi di monitoraggio  coordinati  per  la  valutazione  continua
dello stato ambientale delle acque marine; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata,  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 18 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Definizione degli indicatori associati 
                       ai traguardi ambientali 
 
  1. Gli indicatori associati ai traguardi  ambientali,  al  fine  di
conseguire il buono stato ambientale, di cui all'art.  10,  comma  1,
del decreto legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,  sono  definiti
nell'allegato  I  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto.