Art. 2. 
                            Monitoraggio 
  1. Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto  al  punto
6.4 del PAN GPP, di cui al decreto ministeriale del 10  aprile  2013,
ai sensi dell'art.  7  comma  8  del  D.  Lgs.  163/06,  le  stazioni
appaltanti  debbono   comunicare   all'Osservatorio   dei   contratti
pubblici, nel rispetto delle modalita' indicate nelle apposite schede
di  rilevamento  predisposte  dal   citato   Osservatorio,   i   dati
riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione  dei  criteri
ambientali minimi adottati con il presente allegato.