IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di  questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2014 destinato al funzionamento
delle Universita' e dei Consorzi interuniversitari; 
  Visto il decreto ministeriale n. 815 del 4 novembre  2014  relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di  finanziamento  ordinario
delle universita' per l'anno 2014, registrato alla Corte dei conti il
4 dicembre 2014, foglio 5343; 
  Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto  ministeriale n.
815 del 4 novembre 2014 con il quale vengono  destinati  €  5.000.000
per la prosecuzione del programma denominato «Programma  per  giovani
ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani  studiosi  ed
esperti italiani e stranieri, in possesso di  titolo  di  dottore  di
ricerca o equivalente da non piu' di 6 anni e  impegnati  stabilmente
all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio,
finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca  autonomamente
proposti  presso  Universita'  italiane,  attraverso  la  stipula  di
contratti ai sensi dell'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  legge  30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri  e  modalita'  stabiliti
con decreto del Ministro; 
  Considerato che con il termine «stabilmente» si fa  riferimento  ad
un impegno attivo,  possibilmente  continuativo  di  almeno  30  mesi
nell'arco del triennio; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma  3  lettera  b)  della
predetta legge n. 240  del  2010,  che  prevede  la  possibilita'  di
stipulare contratti di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  di
durata triennale  non  rinnovabili,  con  possessori  del  titolo  di
dottore di  ricerca  o  titolo  equivalente,  ovvero  per  i  settori
interessati,  del  diploma  di  specializzazione  medica  che   hanno
usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di  assegni  di
ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai
sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989,  n.  398,  ovvero  di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
  Visto l'art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010,  il
quale prevede che il trattamento economico spettante per i  contratti
di cui al comma 3, lettera  b)  del  medesimo  articolo  e'  pari  al
trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010,  ai
sensi del  quale,  «nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
programmazione, nel terzo anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore  associato,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della medesima legge  n.  240  del  2010,
che, modificando l'art. 1, comma 9, della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio
universitario   nazionale,   i   programmi   di   ricerca   di   alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Visti i pareri dell'Agenzia nazionale di  valutazione  del  sistema
universitario  e  della  ricerca,  e  del   Consiglio   universitario
nazionale, limitatamente alle disposizioni relative  al  reclutamento
di giovani ricercatori del «Programma per giovani  ricercatori  "Rita
Levi Montalcini"» attuative del predetto  art.  29,  comma  7,  della
legge n. 240 del 2010; 
  Ritenuta la necessita'  di  dettare  disposizioni  in  merito  alle
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  alla  selezione  delle
proposte ed alla erogazione delle risorse  a  disposizione  ai  sensi
dell'art. 6 del predetto D.M. n. 815 del 4 novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il programma per il reclutamento di  giovani  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del D.M. n. 815 del 4 novembre 2014, si
rivolge a studiosi di ogni nazionalita', in possesso  del  titolo  di
dottore di ricerca o equivalente  conseguito  successivamente  al  31
ottobre  2008  e  che  risultino  continuativamente   e   stabilmente
impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita'  didattica  o
di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca.
I servizi prestati all'estero in ragione di  borse  di  studio  o  di
finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai  fini  della
maturazione del triennio di  attivita'  di  ricerca  o  di  didattica
svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio all'estero, gli
studiosi non devono aver ricoperto alcuna  posizione  (ricercatori  a
tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca  e/o
didattica  all'estero,  assegnisti,  contrattisti,  dottorandi  anche
iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con universita'  e  centri
di  ricerca  stranieri,  titolari  di   borse   di   studio)   presso
enti/istituzioni universitarie e  non,  nel  territorio  dello  Stato
italiano. Gli studiosi dovranno aver conseguito il titolo di  dottore
di ricerca o titolo equivalente entro il 31 ottobre 2011, in modo che
nel triennio siano  comprese  attivita'  didattiche  e/o  di  ricerca
post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del dottorato di
ricerca o titolo equivalente.