Art. 6 
 
  Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di  durata
del   contratto   il    ricercatore    presenta    al    Dipartimento
dell'universita'  presso  cui  svolge  la   propria   attivita'   una
dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di
riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una
relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al  parere
espresso dal dipartimento, e' trasmessa al Ministero entro 30 giorni.
Al  termine  del  contratto  il  dipartimento  e'  inoltre  tenuto  a
presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto. 
  Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma  5,  della
legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la
programmazione, l'universita' valuta il titolare del contratto stesso
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di  cui  all'art.  16
della legge 240 del  2010,  ai  fini  della  chiamata  nel  ruolo  di
professore associato, ai sensi dell'art. 18,  comma  1,  lettera  e),
della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il
titolare del contratto,  alla  scadenza  dello  stesso,  puo'  essere
inquadrato nel ruolo dei  professori  associati.  La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.