Art. 2 
 
 
               Soggetti beneficiari dell'agevolazione 
 
  1. Sono ammissibili all'agevolazione di cui al presente decreto  le
singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa  o  riunite
in consorzi, aderenti ad un contratto  di  rete  gia'  costituito  al
momento della presentazione della domanda,  titolari  di  reddito  di
impresa o di reddito agrario: 
  a) che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura
di cui all'Allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  b) che siano piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento
(UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della  pesca
e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I. 
  2. Le aggregazioni devono essere formate, pena  l'inammissibilita',
da piu' imprese fra loro indipendenti.