Art. 3 
 
 
          Costi agevolabili e misura del credito d'imposta 
 
  1. Sono agevolabili le seguenti spese sostenute dai soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, per nuovi investimenti, compresi in un programma
comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera: 
  a)   costi   per   attivita'    di    consulenza    e    assistenza
tecnico-specialistica prestate da soggetti  esterni  all'aggregazione
in rete, per  la  costituzione  della  rete,  per  la  redazione  del
programma di rete e sviluppo del progetto; 
  b) costi in attivi materiali per  la  costruzione,  acquisizione  o
miglioramento di beni  immobili  e  per  l'acquisto  di  materiali  e
attrezzature; 
  c) costi  per  tecnologie  e  strumentazioni  hardware  e  software
funzionali al progetto di aggregazione in rete; 
  d) costi di ricerca e sperimentazione; 
  e) costi per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti  d'autore
e marchi commerciali; 
  f) costi per la formazione dei titolari d'azienda e  del  personale
dipendente impiegato nelle attivita' di progetto; 
  g) costi per la promozione sul territorio nazionale e  sui  mercati
internazionali dei prodotti della filiera; 
  h) costi per  la  comunicazione  e  la  pubblicita'  riferiti  alle
attivita' della rete. 
  2. Per gli investimenti di cui al precedente comma 1,  lettera  h),
l'agevolazione  e'  concessa  esclusivamente  nei  limiti   del   «de
minimis»,  alle  condizioni  stabilite  dai   Regolamenti   (UE)   n.
1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. 
  3.  Sono  ammissibili   all'agevolazione   i   nuovi   investimenti
realizzati,  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014  e  nei
due successivi. 
  4. Il credito d'imposta compete, per ciascuno dei periodi d'imposta
agevolabili, in  funzione  dell'attivita'  prevalente  effettivamente
svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell'impresa: 
  a) nella misura del 40 per cento  e  nel  limite  di  400.000  euro
dell'importo degli investimenti realizzati in  ciascuno  dei  periodi
indicati al precedente comma  3,  per  le  piccole  e  medie  imprese
operanti nella produzione, trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti  agricoli  di  cui   all'Allegato   I   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  alle  condizioni  stabilite  dal
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea. L'agevolazione di cui alla presente lettera non e'  concessa
alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito
di una precedente decisione della Commissione  europea  che  dichiara
gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno  e  alle
imprese  in  difficolta',  ai  sensi  dell'art.   1,   del   suddetto
Regolamento (UE) n. 702/2014; 
  b) nella misura del 40 per cento  e  nel  limite  di  200.000  euro
nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli  investimenti
realizzati in ciascuno dei periodi indicati al  precedente  comma  3,
per le piccole  e  medie  imprese  per  le  quali  non  ricorrano  le
condizioni di cui alla lettera a) e  per  le  imprese  diverse  dalle
piccole e  medie  imprese  come  definite  dal  Regolamento  (UE)  n.
651/2014, operanti  nella  trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti  agricoli  di  cui   all'Allegato   I   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  alle  condizioni  stabilite  dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  c) nella misura del 40 per  cento  e  nel  limite  di  15.000  euro
nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli  investimenti
realizzati in ciascuno dei periodi indicati al  precedente  comma  3,
per le piccole  e  medie  imprese  per  le  quali  non  ricorrano  le
condizioni di cui alla lettera a) e  per  le  imprese  diverse  dalle
piccole e  medie  imprese  come  definite  dal  Regolamento  (UE)  n.
651/2014, che  operano  nel  settore  della  produzione  primaria  di
prodotti  agricoli  di  cui   all'Allegato   I   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  alle  condizioni  stabilite  dal
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  d) nella misura del 40 per  cento  e  nel  limite  di  30.000  euro
nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli  investimenti
realizzati in ciascuno dei periodi indicati al  precedente  comma  3,
per le piccole e medie imprese e per le imprese diverse dalle piccole
e medie imprese come  definite  dal  Regolamento  (UE)  n.  651/2014,
operanti nella produzione, trasformazione e  commercializzazione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art.  5,  lettere
a) e b), del Regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite
dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
  e) nella misura del 40 per cento  e  nel  limite  di  200.000  euro
nell'arco di tre esercizi finanziari, dell'importo degli investimenti
realizzati in ciascuno dei periodi indicati al  precedente  comma  3,
per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari,
della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi  nell'Allegato  I  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alle  condizioni
stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  f) nella misura del 20 per cento e del 10 per cento e nel limite di
400.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati  in  ciascuno
dei periodi indicati al precedente comma 3,  rispettivamente  per  le
piccole imprese  e  per  le  medie  imprese  che  producono  prodotti
agroalimentari,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  non   ricompresi
nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,
alle condizioni stabilite dal  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato. L'agevolazione di cui alla presente  lettera  non
e' concessa alle  imprese  destinatarie  di  un  ordine  di  recupero
pendente a seguito di  una  precedente  decisione  della  Commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi  e  incompatibili  con  il
mercato interno e alle imprese in difficolta', ai sensi dell'art.  1,
del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014. 
  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi. 
  6. L'effettivita' del sostenimento delle spese e della destinazione
per la realizzazione del programma comune di rete deve  risultare  da
apposita  attestazione  rilasciata  dal   Presidente   del   collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale  iscritto  nel  registro  dei
revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti e degli  esperti  contabili  o  nell'albo  dei  periti
commerciali,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di   assistenza
fiscale. 
  7. I crediti d'imposta di cui al  comma  4  sono  riconosciuti  nel
limite di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni
di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 e fino
ad esaurimento delle risorse disponibili  in  ciascuno  dei  predetti
anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili  a  legislazione
vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione del  beneficio.
Per  consentire  la   regolazione   contabile   delle   compensazioni
esercitate dalle imprese ai sensi del presente  decreto,  le  risorse
stanziate  sono  trasferite  sulla  contabilita'  speciale  n.   1778
«Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso  la  Banca
d'Italia.