Art. 3 Costi agevolabili e misura del credito d'imposta 1. Sono agevolabili le seguenti spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la cooperazione di filiera: a) costi per attivita' di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto; b) costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di materiali e attrezzature; c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete; d) costi di ricerca e sperimentazione; e) costi per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; f) costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attivita' di progetto; g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera; h) costi per la comunicazione e la pubblicita' riferiti alle attivita' della rete. 2. Per gli investimenti di cui al precedente comma 1, lettera h), l'agevolazione e' concessa esclusivamente nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. 3. Sono ammissibili all'agevolazione i nuovi investimenti realizzati, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. 4. Il credito d'imposta compete, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, in funzione dell'attivita' prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell'impresa: a) nella misura del 40 per cento e nel limite di 400.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'agevolazione di cui alla presente lettera non e' concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficolta', ai sensi dell'art. 1, del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014; b) nella misura del 40 per cento e nel limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; c) nella misura del 40 per cento e nel limite di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; d) nella misura del 40 per cento e nel limite di 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; e) nella misura del 40 per cento e nel limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; f) nella misura del 20 per cento e del 10 per cento e nel limite di 400.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, rispettivamente per le piccole imprese e per le medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. L'agevolazione di cui alla presente lettera non e' concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficolta', ai sensi dell'art. 1, del suddetto Regolamento (UE) n. 651/2014. 5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 6. L'effettivita' del sostenimento delle spese e della destinazione per la realizzazione del programma comune di rete deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 7. I crediti d'imposta di cui al comma 4 sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione del beneficio. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.