Art. 4 
 
 
              Procedura di richiesta dell'agevolazione 
 
  1. Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello  di
realizzazione  degli  investimenti,  le   imprese   partecipanti   al
contratto  di  rete,  tramite  l'impresa  capofila,   presentano   al
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  apposita
domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di  cui  all'art.
1, secondo modalita' telematiche  definite  con  atto  del  Ministero
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
comunica  annualmente  sul  proprio  sito   internet,   all'indirizzo
www.politicheagricole.it,  l'ammontare  delle  risorse   disponibili,
previa comunicazione da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  dell'importo  delle  risorse  stanziate  ed   effettivamente
disponibili. 
  3. Nella domanda  di  cui  al  comma  1,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'impresa   capofila   e   delle   altre   imprese
partecipanti  al  contratto  di  rete,  e'  specificato,  a  pena  di
nullita': 
  a) il  codice  dell'attivita'  prevalente  dichiarata  da  ciascuna
impresa ai fini IVA; 
  b) il tipo di impresa (piccola e media impresa/grande  impresa)  al
momento della presentazione della domanda; 
  c) il costo complessivo per ciascuna impresa degli  investimenti  e
l'ammontare delle singole spese ammissibili  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1; 
  d) l'effettivita'  delle  spese  sostenute,  secondo  le  modalita'
previste nell'art. 3, comma 6; 
  e) l'effettivita' della destinazione delle spese sostenute  per  la
realizzazione del programma comune  di  rete,  secondo  le  modalita'
previste nell'art. 3, comma 6; 
  f) il credito d'imposta spettante secondo  le  specifiche  definite
all'art. 3, comma 4. 
  4. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere  allegata  copia  del
contratto di rete redatto  e  costituito  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  5. Le  imprese  devono  presentare  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, contestualmente alla domanda di  cui
al comma 1, se pertinente, la dichiarazione sostitutiva  di  atto  di
notorieta' relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente  fruiti
durante l'esercizio in corso e nei due precedenti, come previsto  dai
Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. 
  6. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica,  da  parte
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
dell'ammissibilita' in base  ai  requisiti  soggettivi,  oggettivi  e
formali di cui al presente decreto. Il credito d'imposta e'  concesso
nei limiti delle risorse disponibili per l'anno di  riferimento.  Nel
caso  in  cui  l'ammontare  dei  crediti  d'imposta  complessivamente
spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle
somme stanziate, il  credito  d'imposta  da  riconoscere  a  ciascuna
impresa  e'  ridotto  proporzionalmente,  in  base  al  rapporto  tra
l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo  del  credito
spettante.  Il  Ministero,  entro  sessanta  giorni  dal  termine  di
presentazione delle domande di cui al comma 1,  comunica  all'impresa
capofila il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel
primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante a ciascuna
impresa.  Preventivamente  alla  comunicazione  di  cui  al   periodo
precedente, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco
delle imprese ammesse a  fruire  dell'agevolazione  e  l'importo  del
credito concesso, con le modalita' stabilite al  successivo  art.  5,
comma 3. In  ogni  caso,  il  credito  puo'  essere  compensato  solo
successivamente alla trasmissione all'Agenzia delle entrate dei  dati
dei beneficiari. Qualora, per  un  certo  anno,  i  crediti  concessi
risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i  fondi
residui sono resi disponibili per i crediti  da  concedere  nell'anno
successivo. 
  7. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
concede nuovi aiuti «de minimis» dopo aver  accertato  che  essi  non
facciano  salire  l'importo  complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»
concessi all'impresa interessata a un livello superiore al  massimale
di cui all'art. 3, paragrafo 2, dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n.
1408/2013, n. 717/2014 e al  limite  nazionale  di  cui  all'art.  3,
paragrafo 3, dei Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014. 
  8. Per ognuna delle  domande  pervenute  e  dichiarate  ammissibili
viene riconosciuta, per ciascuna impresa  aderente  al  contratto  di
rete, l'agevolazione nel limite e nella percentuale indicati all'art.
3, compatibilmente con le risorse disponibili.