Art. 4 Procedura di richiesta dell'agevolazione 1. Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, le imprese partecipanti al contratto di rete, tramite l'impresa capofila, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, secondo modalita' telematiche definite con atto del Ministero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica annualmente sul proprio sito internet, all'indirizzo www.politicheagricole.it, l'ammontare delle risorse disponibili, previa comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili. 3. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila e delle altre imprese partecipanti al contratto di rete, e' specificato, a pena di nullita': a) il codice dell'attivita' prevalente dichiarata da ciascuna impresa ai fini IVA; b) il tipo di impresa (piccola e media impresa/grande impresa) al momento della presentazione della domanda; c) il costo complessivo per ciascuna impresa degli investimenti e l'ammontare delle singole spese ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1; d) l'effettivita' delle spese sostenute, secondo le modalita' previste nell'art. 3, comma 6; e) l'effettivita' della destinazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma comune di rete, secondo le modalita' previste nell'art. 3, comma 6; f) il credito d'imposta spettante secondo le specifiche definite all'art. 3, comma 4. 4. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente. 5. Le imprese devono presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, se pertinente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio in corso e nei due precedenti, come previsto dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. 6. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali di cui al presente decreto. Il credito d'imposta e' concesso nei limiti delle risorse disponibili per l'anno di riferimento. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa e' ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante. Il Ministero, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, comunica all'impresa capofila il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante a ciascuna impresa. Preventivamente alla comunicazione di cui al periodo precedente, il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, con le modalita' stabilite al successivo art. 5, comma 3. In ogni caso, il credito puo' essere compensato solo successivamente alla trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati dei beneficiari. Qualora, per un certo anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere nell'anno successivo. 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concede nuovi aiuti «de minimis» dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, dei Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014. 8. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta, per ciascuna impresa aderente al contratto di rete, l'agevolazione nel limite e nella percentuale indicati all'art. 3, compatibilmente con le risorse disponibili.