Art. 5 Modalita' di utilizzo del credito d'imposta 1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilita', e' indicato da ciascuna impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio e' concesso. 2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto: a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 4. Ai fini del controllo di cui al precedente comma 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso nonche' le eventuali variazioni e revoche.