Art. 6 
 
 
          Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta 
 
  1. Il diritto al credito d'imposta decade nei seguenti casi: 
  a) accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa
fiscale; 
  b) mancato  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dal  pertinente
regolamento dell'Unione europea di cui all'art. 3, comma 4; 
  c)  utilizzazione  difforme  dalla  destinazione   indicata   nella
domanda. 
  2. Il credito d'imposta e' revocato in caso di  accertamento  della
falsita' delle dichiarazioni rese, fatta salva  ogni  conseguenza  di
legge, civile e penale. 
  3. In tutti i precedenti casi di decadenza o  revoca,  si  provvede
anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.