Art. 7 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
  1. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di  Stato
ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, ne' con altre  misure  di  sostegno  dell'Unione
europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno  diritto
alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe
luogo ad un'intensita' di aiuto superiore al livello  consentito,  di
cui all'art. 3, comma 3. 
  2. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero  dell'aiuto
fruito  con  applicazione  di  interessi  e  sanzioni  previsti   per
l'indebito utilizzo del credito d'imposta.