Art. 10 
 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 5-octies, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2015». 
  3.  E'  prorogato   fino   al   31   dicembre   2015   il   termine
dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8,  comma
30, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui  all'articolo  22,  comma
5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' prorogato al 30
aprile 2015. 
  (( 4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di  cui  all'articolo  1,
comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato  al  31
dicembre 2018. )) 
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le  parole:  «Sino  al  31  dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2015». 
  6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:
«negli anni 2013, 2014 e 2015». 
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole: «per gli anni  2012,  2013  e  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015». 
  (( 7-bis. Al quarto periodo del comma 484, dell'articolo  1,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:  «ed  e'  destinato  dalle
regioni all'estinzione anticipata del debito» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del  debito».
)) 
  8. All'articolo 23, comma 12-octies,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014». 
  (( 8-bis.  All'articolo  1,  comma  641,  alinea,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2016». )) 
  9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2014,  si
provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate   di   cui
all'articolo 1, comma 7,  della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186.
Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al  periodo  precedente
emerga un  andamento  che  non  consenta  la  copertura  degli  oneri
derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102  del  2013,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con  proprio  decreto,  da
emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura
degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti  per  il  periodo
d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio  2016,  delle
accise di  cui  alla  Direttiva  del  Consiglio  2008/118/CE  del  16
dicembre 2008, in misura tale  da  assicurare  il  conseguimento  dei
predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione  delle
minori entrate che si dovessero  generare  per  effetto  dell'aumento
degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013. 
  10. All'articolo  6,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«, 2014, 2015 e 2016»; 
  b) al comma 16, le parole: «2014  e  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo
2011- 2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo
2011- 2016 e relativo bilancio pluriennale». 
  (( 11-bis. All'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  14
marzo  2011,  n.  23,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «a
decorrere  dall'anno  2015»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «a
decorrere dall'anno 2016». 
  11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del
debito  per  quota  capitale,  da  intendersi  automatica,   disposta
dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12  maggio  2014,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,
e' prorogata per ulteriori  dodici  mesi.  La  durata  del  piano  di
ammortamento e' prolungata di dodici mesi rispetto a quanto  previsto
dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2014,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,  n.  50.
Agli oneri per interessi derivanti dai  finanziamenti  rimodulati  ai
sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere  sulle
risorse dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  11,  comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  come  modificata
dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio  2014,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  giugno  2014,  n.  93,
versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni,  ricorrendo  eventualmente  alla  ridefinizione  degli
interventi programmati nella medesima contabilita' speciale. 
  11-quater. La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  l'Associazione
bancaria italiana adeguano le convenzioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  integrate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
e dell'articolo 3-bis  del  decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  in
coerenza con le disposizioni di cui  al  comma  11-ter  del  presente
articolo.  I  finanziamenti  contratti  ai  sensi  delle   rispettive
disposizioni normative, come modificati per  effetto  dell'attuazione
del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati  ai  sensi
del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  213  del  2012,  del
citato articolo 1, comma 367, della legge n.  228  del  2012,  e  del
citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge  n.  43  del  2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  71  del  2013,  senza
ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e  modalita'  operative
stabiliti nei predetti decreti. )) 
  12. All'articolo 20  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e' aggiunto in fine il
seguente comma: «7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di  cui
al presente articolo, le societa' controllate da Ferrovie dello Stato
italiane S.p.a.  concorrono,  nell'ambito  del  bilancio  consolidato
della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014
e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine  per  il  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e' fissato rispettivamente al 10
gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.». 
  (( 12-bis. All'articolo 9, comma 10, del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, le parole: «per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015,  nel
limite di 5 milioni di euro per ciascun anno». 
  12-ter. All'articolo  35,  comma  2,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2015». 
  12-quater. All'articolo 35, comma 3,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, le parole: «2015, 2016 e 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018». 
  12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) alla lettera a), le parole: «22  giugno  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  2) alla lettera b), le parole: «31  luglio  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2015»; 
  b) al comma 2 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «A
seguito della presentazione della richiesta del piano di  rateazione,
non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se  la  rateazione
e' richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi  dell'articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,  e  successive  modificazioni,  la  stessa  non  puo'  essere
concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto». 
  12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n.
184, e successive modificazioni, le parole: «2013  e  2014»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2015 e 2016». 
  12-septies.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   del   comma
12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni  2015  e
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione  della  dotazione
finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  12-octies. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della  legge  30
dicembre 2010, n. 238, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 
  12-novies. All'articolo 2, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le  parole:
«15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  12-decies. All'articolo 20, comma  1,  del  decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014,  n.  68,  le  parole:  «all'esercizio  finanziario  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2013 e 2014». 
  12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85,
lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate
le disposizioni previste dagli articoli 27,  commi  1,  2  e  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96  a  115  e  117,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per
i soggetti  che,  avendone  i  requisiti,  decidono  di  avvalersene,
consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro  per  l'anno
2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1  milioni  di  euro
per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Le  maggiori
entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per
l'anno 2021, affluiscono  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui  al  citato  articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013  e  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2017». 
  12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo,  della
legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 aprile». 
  12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del  decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1990, n. 227, dopo la parola: «accertamento» sono inserite  le
seguenti: «e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»  e  le  parole:
«comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter». 
  12-quinquiesdecies. In deroga  all'articolo  1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  l'anno  2014  sono  valide  le
deliberazioni regolamentari e tariffarie  in  materia  di  tassa  sui
rifiuti (TARI) adottate dai comuni  entro  il  30  novembre  2014.  I
comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI
entro il 30 novembre 2014 procedono alla  riscossione  degli  importi
dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno
2013. Le eventuali differenze tra il  gettito  acquisito  secondo  le
previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate  nell'anno
successivo. 
  12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto
periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228,  e  successive  modificazioni,  opera  per  le
regioni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno anche
nell''anno  2014.  La  predetta  disapplicazione  opera   anche   nei
confronti delle regioni che non hanno  rispettato  nell'anno  2014  i
vincoli del patto di stabilita' interno  e  che  hanno  destinato  al
pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del
patto  di  stabilita'  superiore  al  50  per  cento  dello   stesso,
limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle  entrate  del
titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanita',  e
del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. 
  12-septiesdecies. Le  regioni  di  cui  al  comma  12-sexiesdecies,
secondo periodo, del  presente  articolo  possono  dare  applicazione
all'articolo 40, comma  3-quinquies,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il  rispetto  degli
ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonche' di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive  modificazioni,  in  ogni  caso  compatibilmente  con   il
rispetto, nel 2015, dei  vincoli  di  bilancio  e  a  condizione  che
abbiano, altresi', provveduto alla regolare  costituzione  dei  fondi
per  la  contrattazione  integrativa.  Le  predette  regioni  possono
procedere  ad  assunzioni  a  tempo   indeterminato   unicamente   in
attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. 
  12-duodevicies.  Nei  confronti  delle  regioni  di  cui  al  comma
12-sexiesdecies,  secondo  periodo,  del  presente  articolo  non  si
applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma  462
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento
alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi
le rimanenti sanzioni. 
  12-undevicies. Per le regioni  di  cui  al  comma  12-sexiesdecies,
secondo periodo,  del  presente  articolo  il  mancato  rispetto  dei
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2014   non
costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo  2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  12-vicies.  In  attesa  di  apposita  regolamentazione  in   ordine
all'estinzione della pretesa tributaria, e' differita al 31  dicembre
2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto
obbligato al pagamento  dell'accisa  qualora  dalla  conclusione  del
procedimento penale instaurato per i medesimi fatti  e  definito  con
sentenza anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il  coinvolgimento  del
medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo  o  colpa.  Resta  fermo
l'eventuale recupero nei confronti  dell'effettivo  responsabile  del
reato. 
  12-vicies semel. All'articolo  18,  comma  1,  primo  periodo,  del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per l'anno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015». 
  12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno». 
  12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  12-
vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni
di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2017,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 5- octies,  dell'articolo
          2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,(Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie.)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              1-5 -septies (Omissis). 
              5-octies.Il termine di cui all' articolo 3,  comma  25,
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  prorogato  fino
          alla completa definizione delle attivita' residue  affidate
          al commissario liquidatore  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2015. 
              5-novies-84 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 2,  dell'articolo  3-bis,
          del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16,(Disposizioni  urgenti
          in    materia    di    semplificazioni    tributarie,    di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento.) convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          26 aprile 2012, n.44, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-bis. Accisa  sul  carburante  utilizzato  nella
          produzione combinata di energia elettrica e calore 
              1(Omissis). 
              2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, alla  produzione
          combinata   di   energia   elettrica    e    calore,    per
          l'individuazione dei quantitativi di combustibile  soggetti
          alle  aliquote  sulla  produzione  di   energia   elettrica
          continuano  ad  applicarsi   i   coefficienti   individuati
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   con
          deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti  nella
          misura del 12 per cento. 
              3-4 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo  6,  del
          decreto-legge 31  maggio  2010,  n.78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica.) convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.122,e   successive   modificazioni,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   6.   Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi 
              1-2 (Omissis). 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4- 21-septies (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del  comma  141,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n.228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2013), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.1 
              1-140 (Omissis). 
              141. Ferme restando le  misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli  anni
          2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  nonche'
          le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa (CONSOB) non possono  effettuare  spese
          di  ammontare  superiore  al  20  per  cento  della   spesa
          sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di
          mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e  dei
          servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto  sia  funzionale
          alla riduzione delle spese connesse alla  conduzione  degli
          immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti  o
          l'ufficio centrale di bilancio verifica  preventivamente  i
          risparmi realizzabili, che  devono  essere  superiori  alla
          minore spesa derivante dall'attuazione del presente  comma.
          La violazione della presente disposizione e' valutabile  ai
          fini della responsabilita'  amministrativa  e  disciplinare
          dei dirigenti. 
              141-561 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo  3,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario.)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n.135, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 Razionalizzazione  del  patrimonio  pubblico  e
          riduzione dei costi per locazioni passive 
              1.   In   considerazione   dell'eccezionalita'    della
          situazione  economica  e  tenuto   conto   delle   esigenze
          prioritarie   di   raggiungimento   degli   obiettivi    di
          contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente  provvedimento,  per  gli
          anni 2012, 2013, 2014 e 2015, l'aggiornamento relativo alla
          variazione degli indici  ISTAT,  previsto  dalla  normativa
          vigente   non   si   applica   al   canone   dovuto   dalle
          amministrazioni inserite nel  conto  economico  consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto   nazionale   di    statistica    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nonche' dalle Autorita' indipendenti  ivi  inclusa  la
          Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (Consob)
          per  l'utilizzo  in  locazione  passiva  di  immobili   per
          finalita' istituzionali. 
              2-19bis (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del quarto periodo, del  comma  484
          dell'articolo  1,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.190
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2015),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.1. 
              1-483 (Omissis). 
              484. Nel 2015, alle regioni a statuto  ordinario,  alla
          Regione siciliana, alla regione  Sardegna  e  alla  regione
          Friuli-Venezia Giulia  e'  attribuito  un  contributo,  nei
          limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000  di  euro,
          in misura pari all'83,33 per cento degli  spazi  finanziari
          validi ai fini del patto di stabilita' interno  degli  enti
          locali, ceduti da ciascuna di esse  e  attribuiti,  con  le
          modalita' previste dal comma 481, ai comuni e alle province
          ricadenti nel loro territorio,  nei  limiti  degli  importi
          indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla
          presente legge. Gli importi del contributo  possono  essere
          modificati,  a  invarianza  del   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2015,  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per  cento  alle
          province e alle citta' metropolitane e per il 75 per  cento
          ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di
          bilancio di cui al comma 463 ed e' destinato dalle  regioni
          all'estinzione del debito. Gli spazi finanziari  ceduti  da
          ciascuna  regione  sono  utilizzati   dagli   enti   locali
          beneficiari esclusivamente per pagare i debiti  commerciali
          di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014. 
              485- 735 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 12-octies,  dell'articolo
          23, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario.) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n.135, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed
          esigenze indifferibili. 
              1-12-septies (Omissis). 
              12-octies. In considerazione del permanere dello  stato
          di crisi nell'isola  di  Lampedusa,  la  sospensione  degli
          adempimenti e  dei  versamenti  dei  tributi,  nonche'  dei
          contributi previdenziali ed assistenziali e dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali, prevista  dall'articolo  23,  comma
          44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  perdura
          fino al 31 dicembre 2014. 
              12novies-12undevicies (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo  del  comma  641  dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre 2014, n.190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.1 
              1-640. (Omissis) 
              641.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei
          contribuenti con particolare  riferimento  all'imposta  sul
          valore aggiunto, al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  sono
          apportate  le  seguenti  modificazioni,  con  efficacia   a
          decorrere  dalla  dichiarazione  relativa  all'imposta  sul
          valore aggiunto dovuta per il 2016: 
              a)  all'articolo  3,  comma  1,  le   parole   da:   «I
          contribuenti con periodo di imposta coincidente con  l'anno
          solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione
          in quella unificata.» sono soppresse; 
              b) all'articolo 4, comma 1, le  parole:  «Salvo  quanto
          previsto per la dichiarazione  unificata  dall'articolo  3,
          comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»; 
              c) all'articolo 8, comma 1, le  parole:  «Salvo  quanto
          previsto relativamente  alla  dichiarazione  unificata,  il
          contribuente  presenta,  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Il  contribuente   presenta,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese  di
          febbraio,»; 
              d)   l'articolo   8-bis,   concernente   l'obbligo   di
          comunicazione dei  dati  relativi  all'imposta  sul  valore
          aggiunto riferita all'anno solare precedente, e' abrogato. 
              642- 735 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 4,  dell'articolo
          15, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.102  (Disposizioni
          urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare,
          di sostegno alle politiche abitative e di  finanza  locale,
          nonche' di cassa integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
          pensionistici.) convertito, con modificazioni, dalla  legge
          28 ottobre 2013, n.124: 
              «Art. 15. Disposizioni finali di copertura 
              1-3 (Omissis). 
              4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  effettua
          il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e)  e  f)
          del  comma  3.  Qualora  da  tale  monitoraggio  emerga  un
          andamento  che  non  consenta   il   raggiungimento   degli
          obiettivi  di  maggior  gettito  indicati   alle   medesime
          lettere, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio decreto, da  emanare  entro  il  2  dicembre  2013,
          stabilisce l'aumento della misura  degli  acconti  ai  fini
          dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta  2013
          e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle
          accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE  del
          16  dicembre  2008,  in  misura  tale  da   assicurare   il
          conseguimento dei predetti obiettivi anche  ai  fini  della
          eventuale  compensazione  delle  minori  entrate   che   si
          dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. 
              5-6 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 7,  dell'articolo
          1, della legge 15 dicembre  2014,  n.186  (Disposizioni  in
          materia  di  emersione  e  rientro  di  capitali   detenuti
          all'estero  nonche'  per  il  potenziamento   della   lotta
          all'evasione   fiscale.   Disposizioni   in   materia    di
          autoriciclaggio): 
              «Art.  1.  Misure  per  l'emersione  e  il  rientro  di
          capitali detenuti all'estero nonche' per  il  potenziamento
          della lotta all'evasione fiscale 
              1-6 (Omissis) 
              7.   Le   entrate   derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni di cui agli articoli da 5-quater  a  5-septies
          del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   1990,   n.   227,
          introdotti  dal   comma   1,   nonche'   quelle   derivanti
          dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del  presente  articolo,
          affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello  Stato,  per   essere   destinate,   anche   mediante
          riassegnazione: 
              a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto
          capitale, anche prevedendo  l'esclusione  dai  vincoli  del
          patto di stabilita' interno; 
              b) all'esclusione dai medesimi  vincoli  delle  risorse
          assegnate  a  titolo  di  cofinanziamento   nazionale   dei
          programmi dell'Unione europea e  di  quelle  derivanti  dal
          riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; 
              c) agli investimenti pubblici; 
              d) al Fondo per la riduzione della  pressione  fiscale,
          di cui all'articolo 1, comma 431, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, e successive modificazioni. 
              8-9 (Omissis).». 
                
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  15,  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n.102  (Disposizioni  urgenti
          in materia di IMU,  di  altra  fiscalita'  immobiliare,  di
          sostegno alle politiche  abitative  e  di  finanza  locale,
          nonche' di cassa integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
          pensionistici.) convertito, con modificazioni, dalla  legge
          28 ottobre 2013, n.124: 
              «Art. 15. Disposizioni finali di copertura 
              1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la
          liquidita' necessaria all'attuazione  degli  interventi  di
          cui all'articolo 13 del  presente  decreto  e'  autorizzata
          l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a  8.000
          milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla
          rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione
          di titoli di Stato stabilito dalla  legge  di  approvazione
          del bilancio e del livello massimo del ricorso  al  mercato
          stabilito dalla legge di stabilita'. 
              2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          recate dal predetto articolo  13  del  presente  decreto  e
          nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio e, ove necessario, puo'  disporre  il  ricorso  ad
          anticipazioni di tesoreria, la  cui  regolarizzazione,  con
          l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti  capitoli
          di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio
          in cui e' erogata l'anticipazione. 
              3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto   ad
          esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni
          di euro per l'anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno
          2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno  2015  e  a  486,1
          milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso  l'onere
          derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  in  termini  di
          maggiori  interessi  del  debito  pubblico,  si   provvede,
          rispettivamente: 
              a) quanto a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante riduzione delle disponibilita' di competenza e  di
          cassa, delle spese per  consumi  intermedi  e  investimenti
          fissi lordi, secondo quanto  indicato  nell'allegato  2  al
          presente decreto. Per  effettive,  motivate  e  documentate
          esigenze, su  proposta  delle  Amministrazioni  interessate
          possono   essere    disposte    variazioni    compensative,
          nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i  capitoli
          interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento
          netto delle pubbliche amministrazioni; 
              b) quanto a 675,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante riduzione delle autorizzazioni di  spesa  elencate
          nell'allegato 3 al presente decreto,  per  gli  importi  in
          esso indicati; 
              c) quanto a  186  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di  euro  per
          l'anno 2013, mediante utilizzo  delle  disponibilita'  gia'
          trasferite  all'INPS,  nel  medesimo  anno,   in   via   di
          anticipazione, a valere sul predetto Fondo; 
              c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente riduzione lineare  delle  dotazioni
          finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in
          termini di competenza e di cassa, nell'ambito  delle  spese
          rimodulabili di parte corrente delle missioni di  spesa  di
          ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
          b), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  ad  esclusione
          degli  stanziamenti  iscritti  nelle  missioni  "Ricerca  e
          innovazione",   "Istruzione   scolastica"   e   "Istruzione
          universitaria"; 
              d) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro  per
          l'anno    2015,    mediante    corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  7-ter,
          comma  2,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71; 
              e) quanto a  600  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante  utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'applicazione dell'articolo 14; 
              f) quanto a  925  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante utilizzo delle maggiori entrate  per  imposta  sul
          valore  aggiunto  derivanti   dalle   disposizioni   recate
          dall'articolo 13; 
              g) quanto a 300  milioni  di  euro,  per  l'anno  2013,
          mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
          pari a 300 milioni di euro, a valere  sulle  disponibilita'
          dei  conti  bancari  di  gestione  riferiti  alle   diverse
          componenti tariffarie intestati alla Cassa  conguaglio  per
          il settore elettrico. L'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas, con apposita  delibera,  provvede  ad  imputare  la
          suddetta  somma  a  riduzione  delle   disponibilita'   dei
          predetti  conti,  assicurando   l'assenza   di   incrementi
          tariffari; 
              h) per la restante parte  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  12,
          pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni
          di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2016. 
              4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  effettua
          il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e)  e  f)
          del  comma  3.  Qualora  da  tale  monitoraggio  emerga  un
          andamento  che  non  consenta   il   raggiungimento   degli
          obiettivi  di  maggior  gettito  indicati   alle   medesime
          lettere, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio decreto, da  emanare  entro  il  2  dicembre  2013,
          stabilisce l'aumento della misura  degli  acconti  ai  fini
          dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta  2013
          e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle
          accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE  del
          16  dicembre  2008,  in  misura  tale  da   assicurare   il
          conseguimento dei predetti obiettivi anche  ai  fini  della
          eventuale  compensazione  delle  minori  entrate   che   si
          dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. 
              5. L'allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre 2012, n.
          228, e' sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
                
              La  Direttiva  16  dicembre   2008,   n.   2008/118/CE,
          DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al regime  generale  delle
          accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9. 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          1, del Decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          30   novembre   2013   (Attivazione   della   clausola   di
          salvaguardia, di  cui  al  comma  4  dell'articolo  15  del
          decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102,)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2013: 
              «Art. 1. 
              1 (Omissis) 
              2.Fermo restando quanto previsto, in materia di aumento
          delle aliquote  dell'accisa,  dall'articolo  61,  comma  1,
          lett.  e),  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          Dogane e dei Monopoli da  adottare  entro  il  31  dicembre
          2014, e' disposto l'ulteriore aumento, a decorrere  dal  1°
          gennaio 2015 e fino  al  15  febbraio  2016,  dell'aliquota
          dell'accisa sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,
          nonche' dell'aliquota dell'accisa sul  gasolio  usato  come
          carburante, di cui all'allegato I  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative di cui al  decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da
          determinare maggiori entrate nette non  inferiori  a  671,1
          milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro  per
          l'anno 2016; il provvedimento e'  efficace  dalla  data  di
          pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia». 
                
              Si  riporta  il  testo  del  comma  14  e   comma   16,
          dell'articolo 6, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.95
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario.) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.135,  e  successive  modificazioni,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 Rafforzamento della funzione statistica  e  del
          monitoraggio dei conti pubblici 
              1-13 (Omissis) 
              14. Al fine  di  preordinare  nei  tempi  stabiliti  le
          disponibilita'  di  cassa   occorrenti   per   disporre   i
          pagamenti, negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, 2015
          e  2016,  anche  nelle   more   dell'adozione   del   piano
          finanziario di cui al comma 10, con  decreto  del  Ministro
          competente, da comunicare al Parlamento ed alla  Corte  dei
          conti, in ciascun stato di previsione della spesa,  possono
          essere disposte, tra capitoli, variazioni  compensative  di
          sola cassa, fatta  eccezione  per  i  pagamenti  effettuati
          mediante  l'emissione  di  ruoli  di  spesa  fissa,  previa
          verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  della  compatibilita'  delle   medesime   con   gli
          obiettivi programmati di finanza pubblica. 
              15 (Omissis) 
              16. In via sperimentale per gli  esercizi  2013,  2014,
          2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale,  relativamente
          alle autorizzazioni di  spesa  pluriennale,  con  legge  di
          bilancio gli  stanziamenti  di  competenza  possono  essere
          rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio  pluriennale,
          assicurandone apposita evidenza, nel  rispetto  del  limite
          complessivo della spesa  autorizzata,  per  adeguarli  alle
          corrispondenti  autorizzazioni  di  cassa  determinate   in
          relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10 
              17-20 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo  2,  del
          decreto-legge 31  maggio  2010,  n.78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica.) convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.122,  e  successive  modificazioni,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2. Riduzione e flessibilita'  negli  stanziamenti
          di bilancio 
              1 Al fine di consentire alle  Amministrazioni  centrali
          di pervenire ad un consolidamento delle  risorse  stanziate
          sulle missioni di ciascun stato di  previsione,  in  deroga
          alle norme in materia di flessibilita' di cui  all'articolo
          23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  limitatamente  al
          periodo 2011-2016  e  relativo  bilancio  pluriennale,  nel
          rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
          pubblica con il disegno di legge di bilancio, per  motivate
          esigenze,   possono   essere   rimodulate   le    dotazioni
          finanziarie  tra  le  missioni   di   ciascuno   stato   di
          previsione, con riferimento alle spese di cui  all'articolo
          21, comma 7, della medesima  legge  n.  196  del  2009.  In
          appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono
          indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono
          le modifiche ed i corrispondenti  importi.  Resta  precluso
          l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
          finanziare spese correnti. A decorrere  dall'anno  2011  e'
          disposta la  riduzione  lineare  del  10  per  cento  delle
          dotazioni  finanziarie,  iscritte  a  legislazione  vigente
          nell'ambito delle spese rimodulabili  di  cui  all'articolo
          21, comma 5, lettera b), della  citata  legge  n.  196  del
          2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli
          importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle
          predette riduzioni sono esclusi il  fondo  ordinario  delle
          universita', nonche' le risorse destinate  all'informatica,
          alla ricerca e al  finanziamento  del  5  per  mille  delle
          imposte sui redditi  delle  persone  fisiche.  Le  medesime
          riduzioni sono comprensive degli  effetti  di  contenimento
          della  spesa  dei  Ministeri,  derivanti  dall'applicazione
          dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 5, comma  1,  primo  periodo.
          Dato il vincolo europeo alla  stabilizzazione  della  spesa
          pubblica, nel caso in cui gli effetti  finanziari  previsti
          in relazione all'articolo  9  risultassero,  per  qualsiasi
          motivo, conseguiti in misura inferiore a  quella  prevista,
          con decreto di natura non regolamentare del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri, e' disposta, con  riferimento  alle
          missioni di spesa dei Ministeri interessati, una  ulteriore
          riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie  di  cui  al
          quarto periodo del presente  comma  sino  alla  concorrenza
          dello scostamento finanziario riscontrato.». 
                
              Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 11,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo  Fiscale  Municipale)  e  successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11. Imposta municipale secondaria. 
              1.L'imposta  municipale  secondaria  e'  introdotta,  a
          decorrere dall'anno 2016, con deliberazione  del  consiglio
          comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo:  la
          tassa per l'occupazione di  spazi  ed  aree  pubbliche,  il
          canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
          comunale sulla pubblicita'  e  i  diritti  sulle  pubbliche
          affissioni,     il     canone     per      l'autorizzazione
          all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per
          l'integrazione  dei  bilanci   degli   enti   comunali   di
          assistenza e' abolita  a  decorrere  dall'introduzione  del
          tributo di cui al presente articolo. 
              2 (Omissis)». 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   9-ter,
          dell'articolo 1, del decreto-legge  12  maggio  2014,  n.74
          (Misure    urgenti    in    favore    delle     popolazioni
          dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e  del  29
          maggio  2012  e  da  successivi   eventi   alluvionali   ed
          eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare
          l'operativita'  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali.)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  2014,
          n.93. 
              "Art.1. 
              1-9- bis (Omissis). 
              9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i  finanziamenti
          di cui all'articolo 3-bis, comma 1,  del  decreto-legge  28
          gennaio 2014, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo  2014,  n.  50,  ferma  restando  la  durata
          massima del piano di ammortamento per la  restituzione  del
          debito, ai sensi del citato articolo  3-bis,  e'  concessa,
          previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per  la
          restituzione del  debito  per  quota  capitale  di  cui  al
          medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di  dodici
          mesi e con conseguente rimodulazione delle  rate  in  quote
          costanti. All'attuazione del presente articolo si  provvede
          a  valere  sulle  risorse  disponibili  delle  contabilita'
          speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del  decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, e  successive  modificazioni,
          ricorrendo   eventualmente   alla    ridefinizione    degli
          interventi programmati. 
              9quater- 9octies (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 1,  dell'articolo
          3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 (Disposizioni
          urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di
          termini relativi ad adempimenti tributari e  contributivi.)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2014,
          n.50. 
              «Art. 3-bis. 
              1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo
          11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.
          174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre
          2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma  367,
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   ai   sensi
          dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, la restituzione del  debito  per  quota
          capitale al 1° gennaio 2014,  comprensivo  della  rata  non
          corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del
          comma 2  del  presente  articolo,  puo'  essere  differita,
          previa modifica dei contratti di finanziamento  e  connessa
          rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non
          superiore  a  due  anni,  non  ulteriormente   prorogabile,
          rispetto alla durata massima originariamente  prevista.  La
          societa' Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  l'Associazione
          bancaria  italiana   adeguano   le   convenzioni   di   cui
          all'articolo 11, comma  7,  del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo  1,
          comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi
          dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013,
          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2013, n. 71, in coerenza con  le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma. Ai maggiori oneri per interessi  e  per  le
          spese di gestione strettamente necessarie, derivanti  dalla
          modifica dei contratti di finanziamento  e  dalla  connessa
          rimodulazione dei piani di ammortamento  dei  finanziamenti
          ai  sensi  del  presente  comma,  si  provvede  nei  limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11,  comma
          13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.  Le
          garanzie  dello  Stato  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   emanati   ai    sensi
          dell'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  367,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
          dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e
          con  i  medesimi  criteri  e  modalita'   di   operativita'
          stabiliti nei predetti decreti, i  finanziamenti  contratti
          ai sensi  delle  rispettive  disposizioni  normative,  come
          modificati per effetto della  rimodulazione  dei  piani  di
          ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma. 
              2-3 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 13, dell'articolo
          11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174  (Disposizioni
          urgenti in materia di finanza e  funzionamento  degli  enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio  2012.)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213: 
              «Art. 11. Ulteriori disposizioni  per  il  favorire  il
          superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012. 
              1-12 (Omissis). 
              13.Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati  in  145
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
          l'anno 2014, si provvede a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di  spesa  previste
          dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
          provvede al  monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  primo
          periodo. Nel caso di scostamenti rispetto  alle  previsioni
          di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei  tassi  di
          interesse, alla copertura  finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di  monitoraggio  si  provvede  a
          valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo. 
              13-bis- 13-quater (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 9,  dell'articolo
          1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n.74  (Misure  urgenti
          in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal
          terremoto del 20 e del  29  maggio  2012  e  da  successivi
          eventi alluvionali ed eccezionali avversita'  atmosferiche,
          nonche' per assicurare  l'operativita'  del  Fondo  per  le
          emergenze nazionali.) convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 giugno 2014, n.93. 
              «Art.  1.Interventi  urgenti  del  Commissario  per  la
          ricostruzione della  regione  Emilia-Romagna,  nominato  ai
          sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  in
          favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali. 
              1-8 (Omissis). 
              9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7
          e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro  si  fa  fronte
          quanto  a  160  milioni  di  euro  per  il  2014   mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro  per  il
          2015  a   valere   sulle   risorse   disponibili   relative
          all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  11,  comma
          13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,
          versate e disponibili sulla contabilita' speciale intestata
          al  Presidente  della  regione  Emilia   Romagna   di   cui
          all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122. 
              9-bis-9-octies (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 6,  dell'articolo
          2,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.74  (Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici che hanno interessato il territorio delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, il  20  e  il  29  maggio  2012.)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1  agosto   2012,   n.122   e
          successive modificazioni: 
              «Art.  2.  Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1-5 (Omissis). 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
          siti internet delle rispettive regioni.». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174  (Disposizioni
          urgenti in materia di finanza e  funzionamento  degli  enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate nel maggio  2012.)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. 
              «Art. 11. Ulteriori disposizioni  per  il  favorire  il
          superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012. 
              1-6 (Omissis). 
              7. Fermo restando l'obbligo di versamento  nei  termini
          previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e  premi
          di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
          1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari  di  reddito
          di impresa che, limitatamente ai danni subiti in  relazione
          alla attivita' di impresa, hanno i requisiti  per  accedere
          ai contributi di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          aggiunta  ai  predetti  contributi,  possono  chiedere   ai
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012,  un  finanziamento  assistito
          dalla garanzia dello Stato, della  durata  massima  di  due
          anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con apposita convenzione tra la societa' Cassa  depositi  e
          prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana,  assistiti
          dalla garanzia dello Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000
          milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
          a), secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n.  326,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare  entro  il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
          garanzie dello Stato  di  cui  al  presente  comma  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  delle
          stesse. Le garanzie dello Stato di cui  al  presente  comma
          sono elencate nell'allegato allo stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7-bis- 13-quater (Omissis).». 
                
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   367,
          dell'articolo  1,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) 
              «Art.1. 
              1-366 (Omissis). 
              367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del  comma  366  i
          soggetti di cui al comma 365 possono chiedere  ai  soggetti
          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei
          territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,  assistito
          dalla  garanzia  dello   Stato,   nei   termini   stabiliti
          dall'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213. A tale  fine,  i  predetti  soggetti
          finanziatori  possono  contrarre   finanziamenti,   secondo
          contratti   tipo   definiti   previa   integrazione   della
          convenzione di cui al predetto articolo 11,  comma  7,  del
          decreto-legge   n.   174   del   2012,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012,  tra  la  Cassa
          depositi e prestiti  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
          assistiti  dalla   garanzia   dello   Stato,   nei   limiti
          dell'importo di cui al predetto articolo 11,  comma  7,  ai
          sensi  dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo
          periodo, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di  cui
          al presente comma e sono definiti i criteri e le  modalita'
          di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di
          cui al presente  comma  sono  elencate  nell'allegato  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze di cui all'articolo  31  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              368-561 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 5,  dell'articolo
          6, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.43  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio dell'area industriale di  Piombino,
          di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
          terremotate  del  maggio   2012   e   per   accelerare   la
          ricostruzione  in  Abruzzo   e   la   realizzazione   degli
          interventi per Expo 2015.) convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 giugno 2013, n.71: 
              «Art. 6. Proroga emergenza sisma maggio 2012 
              1-4 (Omissis) 
              5.La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e  l'Associazione
          bancaria  italiana   adeguano   la   convenzione   di   cui
          all'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  n.  174  del
          2012, nonche' all'articolo 1, comma  367,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le  disposizioni  di
          cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita'  di
          rimborso dei finanziamenti tali da assicurare  il  rispetto
          dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma  13,  del
          predetto decreto-legge n. 174 del 2012 
              5-bis-5-ter (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  3-bis,  del
          decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 (Disposizioni urgenti in
          materia tributaria e contributiva e di  rinvio  di  termini
          relativi  ad   adempimenti   tributari   e   contributivi.)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2014,
          n.50: 
              «Art.   3-bis   Proroga   biennale   del   termine   di
          restituzione per i finanziamenti contratti  a  seguito  del
          sisma del maggio 2012. 
              1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo
          11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.
          174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre
          2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma  367,
          della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e   ai   sensi
          dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, la restituzione del  debito  per  quota
          capitale al 1° gennaio 2014,  comprensivo  della  rata  non
          corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del
          comma 2  del  presente  articolo,  puo'  essere  differita,
          previa modifica dei contratti di finanziamento  e  connessa
          rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non
          superiore  a  due  anni,  non  ulteriormente   prorogabile,
          rispetto alla durata massima originariamente  prevista.  La
          societa' Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  l'Associazione
          bancaria  italiana   adeguano   le   convenzioni   di   cui
          all'articolo 11, comma  7,  del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo  1,
          comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi
          dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013,
          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2013, n. 71, in coerenza con  le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma. Ai maggiori oneri per interessi  e  per  le
          spese di gestione strettamente necessarie, derivanti  dalla
          modifica dei contratti di finanziamento  e  dalla  connessa
          rimodulazione dei piani di ammortamento  dei  finanziamenti
          ai  sensi  del  presente  comma,  si  provvede  nei  limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11,  comma
          13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.  Le
          garanzie  dello  Stato  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze   emanati   ai    sensi
          dell'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma  367,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
          dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e
          con  i  medesimi  criteri  e  modalita'   di   operativita'
          stabiliti nei predetti decreti, i  finanziamenti  contratti
          ai sensi  delle  rispettive  disposizioni  normative,  come
          modificati per effetto della  rimodulazione  dei  piani  di
          ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma. 
              2. La rata per capitale e interessi in scadenza  il  31
          dicembre 2013  e'  corrisposta  nell'ambito  del  piano  di
          ammortamento dei  finanziamenti  rimodulato  ai  sensi  del
          comma 1. 
              3. Ai fini del rispetto della normativa in  materia  di
          aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e'
          condizionata     alla     verifica     dell'assenza      di
          sovracompensazioni  dei  danni  subiti  per  effetto  degli
          eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche
          degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti
          previsti dalle decisioni della Commissione europea  C(2012)
          9853 final e C(2012) 9471 final del 19  dicembre  2012.  Le
          disposizioni attuative inerenti alla verifica  dell'assenza
          di  sovracompensazioni  sono  stabilite  tramite  ordinanze
          commissariali dei Presidenti delle regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente  articolo
          entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di
          conversione   del   presente   decreto    nella    Gazzetta
          Ufficiale.". 
                
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20,  del  citato
          decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 20. (Societa' partecipate). 
              1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza
          e del contenimento della  spesa  pubblica,  le  societa'  a
          totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e  le
          societa' direttamente o  indirettamente  controllate  dallo
          Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1°  comma,  n.  1),  del
          codice civile, i  cui  soci  di  minoranza  sono  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  enti  pubblici
          economici, ad  esclusione  di  quelle  emittenti  strumenti
          finanziari quotati nei mercati  regolamentati,  realizzano,
          nel biennio 2014-2015, una riduzione dei  costi  operativi,
          esclusi  gli   ammortamenti   e   le   svalutazioni   delle
          immobilizzazioni nonche'  gli  accantonamenti  per  rischi,
          nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed  al
          4 per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione di cui al
          periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai
          sensi del presente decreto. 
              2. Ai fini della quantificazione del risparmio  di  cui
          al comma 1, si fa riferimento alle voci di conto  economico
          ed ai relativi valori risultanti dai bilanci  di  esercizio
          approvati per l'anno 2013. 
              3. Entro  il  30  settembre  di  ciascun  esercizio  le
          societa' di cui al comma 1 provvedono  a  distribuire  agli
          azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo
          pari al 90 per cento dei risparmi di  spesa  conseguiti  in
          attuazione di quanto previsto al medesimo comma 1. In  sede
          di approvazione dei bilanci di esercizio  2014  e  2015  le
          stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti  un
          dividendo almeno pari ai risparmi di spesa  conseguiti,  al
          netto dell'eventuale acconto erogato. 
              4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta
          dello  Stato  provvedono  per   ciascuno   degli   esercizi
          considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del
          bilancio dello Stato gli importi  percepiti  dalle  proprie
          controllate ai sensi del presente articolo. 
              5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli
          amministratori delegati e dei  dirigenti  per  i  quali  e'
          contrattualmente prevista una  componente  variabile  della
          retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al  30
          per cento ad obiettivi  riguardanti  l'ulteriore  riduzione
          dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui
          ai precedenti commi. 
              6.  Il  Collegio   sindacale   verifica   il   corretto
          adempimento dei commi  precedenti  dandone  evidenza  nella
          propria relazione al bilancio d'esercizio, con  descrizione
          delle misure di contenimento adottate. 
              7. Il presente articolo non si  applica  alle  societa'
          per le quali alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto risultano  gia'  avviate  procedure  volte  ad  una
          apertura ai privati del capitale e alle  loro  controllate,
          nonche' a Consip S.p.A. e agli altri  soggetti  aggregatori
          di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9.  Alle  finalita'  di
          cui al presente articolo, la RAI  S.p.A,  concorre  secondo
          quanto stabilito dall'articolo 21 
              7-bis. Ferme restando le  modalita'  di  determinazione
          dell'importo da distribuire e di  versamento  dello  stesso
          previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento  del  valore
          della produzione almeno  pari  al  10  per  cento  rispetto
          all'anno 2013, le  societa'  di  cui  al  comma  1  possono
          realizzare  gli  obiettivi  del   presente   articolo   con
          modalita'  alternative,  purche'  tali  da  determinare  un
          miglioramento del risultato operativo." 
              7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui  al
          presente articolo,  le  societa'  controllate  da  Ferrovie
          dello Stato italiane  S.p.a.  concorrono,  nell'ambito  del
          bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di  40
          milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015. Il termine per il versamento  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato  e'  fissato  rispettivamente  al  10
          gennaio 2015 e al 30 settembre 2015». 
                
              Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 9 del citato
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 9. Acquisizione  di  beni  e  servizi  attraverso
          soggetti aggregatori e prezzi di riferimento 
              1-9 (Omissis). 
              10. Le entrate derivanti dal riversamento  al  bilancio
          dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
          comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
          negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni  2014
          e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per  ciascun  anno,
          oltre   che   per   il   potenziamento   delle    strutture
          dell'amministrazione  finanziaria,  per  il   finanziamento
          delle attivita' svolte da  Consip  S.p.a.  nell'ambito  del
          Programma  di  razionalizzazione   degli   acquisti   delle
          Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo  4,  comma
          3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
          fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
          sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze anche ad apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze - Dipartimento dell'Amministrazione  Generale,  del
          personale e dei servizi.». 
                
              Si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'art.  35  del
          decreto   legislativo   21   novembre    2014,    n.    175
          (Semplificazione  fiscale  e  dichiarazione   dei   redditi
          precompilata), come modificati dalla presente legge: 
              «Art.   35.   Requisiti   per   l'autorizzazione   allo
          svolgimento  dell'attivita'   di   assistenza   fiscale   e
          requisiti  delle  societa'   richiedenti   e   dei   Centri
          autorizzati 
              1. (Omissis). 
              2. I centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto  presentano
          la relazione di cui al comma  1,  lettera  a),  numero  3),
          entro il 30 settembre 2015. 
              3. Per i centri autorizzati successivamente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del
          numero di dichiarazioni trasmesse nei  primi  tre  anni  di
          attivita'  si  considera  soddisfatto   se   e'   trasmesso
          annualmente un numero di  dichiarazioni  pari  all'uno  per
          cento, con uno scostamento massimo del 10  per  cento,  del
          rapporto risultante  tra  le  dichiarazioni  trasmesse  dal
          centro  in  ciascuno  dei  tre  anni  e  la   media   delle
          dichiarazioni complessivamente trasmesse dai  soggetti  che
          svolgono  attivita'  di  assistenza  fiscale  nel  triennio
          precedente, compreso quello  considerato.  Le  disposizioni
          indicate nel periodo precedente si applicano  anche  per  i
          centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle
          dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018. 
              4. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  11-bis
          del citato  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 11-bis. Norme in materia di rateazione ) 
              1.  I  contribuenti  decaduti   dal   beneficio   della
          rateazione  previsto  dall'articolo  19  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          possono richiedere la concessione  di  un  nuovo  piano  di
          rateazione, fino a un massimo di settantadue rate  mensili,
          a condizione che: 
              a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31
          dicembre 2014; 
              b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il  31
          luglio 2015. 
              2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1
          non e' prorogabile e il debitore  decade  dallo  stesso  in
          caso  di  mancato  pagamento  di   due   rate   anche   non
          consecutive. A seguito della presentazione della  richiesta
          del piano di rateazione, non possono essere  avviate  nuove
          azioni esecutive. Se la rateazione e'  richiesta  dopo  una
          segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo  48-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive  modificazioni,  la  stessa  non  puo'
          essere  concessa  limitatamente   agli   importi   che   ne
          costituiscono oggetto. 
              3. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge
          3 dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni concernenti l'assegno
          sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009), come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. Finalita' - Durata degli incentivi fiscali 
              1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge  7
          febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni  2015  e
          2016 mediante corresponsione nel 2015 e  2016  dell'assegno
          ivi previsto 
              2.4(Omissis)». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 616  dell'art.  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge finanziaria 2008): 
              «Art. 2. Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
          Relazioni  finanziarie  con  le   autonomie   territoriali;
          L'Italia in Europa e nel  mondo;  Difesa  e  sicurezza  del
          territorio;  Giustizia;  Ordine   pubblico   e   sicurezza;
          Soccorso civile; Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e
          pesca; Energia e diversificazione delle fonti  energetiche;
          Competitivita'  e  sviluppo  delle  imprese;  Diritto  alla
          mobilita';   Infrastrutture    pubbliche    e    logistica;
          Comunicazioni;      Commercio       internazionale       ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche. 
              1-615 (Omissis). 
              616.In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli
          stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo  comma
          sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del
          Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
          dalle stesse disposizioni legislative. 
              617-642 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del  comma  2,  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi  fiscali  per  il
          rientro dei lavoratori in Italia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 (Finalita' - Durata degli incentivi fiscali) 
              1.(Omissis). 
              2. I  benefici  fiscali  di  cui  alla  presente  legge
          spettano dalla data di entrata  in  vigore  della  medesima
          legge fino al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2017.  Hanno  diritto  ai  predetti  benefici  i  cittadini
          dell'Unione europea  che,  a  partire  dalla  data  del  20
          gennaio 2009,  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 2. 
              3.4.(Omissis).». 
                
              Si riporta il  testo  del  comma  6,  dell'art.  2  del
          decreto-legge 13 maggio  2011,  n.70  (Semestre  Europeo  -
          Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
          modificazioni,  dalla  12  luglio  2011,   n.   106,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2. Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel
          Mezzogiorno 
              1-5 (Omissis). 
              6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
          dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale  e'
          concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
          ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241,  e  successive  modificazioni,  entro  il  31
          dicembre  2015.  Esso  non  concorre  alla  formazione  del
          reddito e del valore della produzione ai fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              7-9 (Omissis).». 
                
              Si  riporta  il  testo  del  comma  1dell'art.  20  del
          decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
          la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
          scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          maggio 2014, n. 16, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  20.  Ulteriori  disposizioni  per  favorire   il
          superamento  delle  conseguenze  del  sisma  nella  regione
          Abruzzo dell'aprile 2009. 
              1. Con riferimento  agli  esercizi  finanziari  2013  e
          2014, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano
          le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni,  ne'
          le ulteriori misure sanzionatorie  previste  dalle  vigenti
          disposizioni in materia di patto di stabilita' interno. 
              2. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  85  dell'art.  1
          della legge 23 dicembre 2011, n.  111(Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              «Art. 1 
              1-84 (Omissis). 
              85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88: 
              a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
              b) l'articolo 27 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111; 
              c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 
              86-735 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo  dei  commi  da  96  a  115  e  117
          dell'art.  1  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato -Legge finanziaria 2008): 
              "Art. 1. Disposizioni in materia  di  entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali. 
              1-95 (Omissis). 
              96. Ai fini dell'applicazione del regime  previsto  dai
          commi da 96 a 117, si considerano  contribuenti  minimi  le
          persone fisiche esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o
          professioni che, al contempo: 
              a) nell'anno solare precedente: 
              1)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito
          compensi, ragguagliati ad  anno,  non  superiori  a  30.000
          euro; 
              2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 
              3) non hanno sostenuto spese per lavoratori  dipendenti
          o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c)
          e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  anche   assunti   secondo   la   modalita'
          riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase  di
          esso, ai sensi degli articoli 61  e  seguenti  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ne'  erogato  somme
          sotto forma di utili da partecipazione  agli  associati  di
          cui all'articolo 53, comma  2,  lettera  c),  dello  stesso
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
              b) nel triennio solare precedente non hanno  effettuato
          acquisti di beni strumentali, anche mediante  contratti  di
          appalto e di locazione, pure finanziaria, per un  ammontare
          complessivo superiore a 15.000 euro . 
              97.   Agli   effetti   del   comma   96   le   cessioni
          all'esportazione e gli  acquisti  di  beni  strumentali  si
          considerano  effettuati  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633. 
              98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di
          imprese, arti o professioni possono  avvalersi  del  regime
          dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di
          inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  di
          presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e
          99. 
              99. Non sono considerati contribuenti minimi: 
              a) le  persone  fisiche  che  si  avvalgono  di  regimi
          speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 
              b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei  soggetti
          residenti in uno degli Stati membri dell'Unione  europea  o
          in uno Stato aderente all'Accordo  sullo  Spazio  economico
          europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i
          cui redditi  siano  prodotti  nel  territorio  dello  Stato
          italiano in misura pari almeno al 75 per cento del  reddito
          complessivamente prodotto; 
              c)  i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente
          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
          di terreni edificabili di cui all'articolo 10,  numero  8),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n.  633,  e  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427; 
              d)  gli  esercenti  attivita'  d'impresa   o   arti   e
          professioni  in  forma  individuale   che   contestualmente
          partecipano a societa' di persone  o  associazioni  di  cui
          all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero  a  societa'  a  responsabilita'  limitata  di   cui
          all'articolo 116 del medesimo testo unico. 
              100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul
          valore aggiunto a titolo di rivalsa  e  non  hanno  diritto
          alla detrazione dell'imposta sul valore  aggiunto  assolta,
          dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari  e
          sulle  importazioni.  I  medesimi  contribuenti,  per   gli
          acquisti intracomunitari e per le altre operazioni  per  le
          quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura
          con l'indicazione dell'aliquota e della  relativa  imposta,
          che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello
          di effettuazione delle operazioni. 
              101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96  a
          117  comporta  la  rettifica  della   detrazione   di   cui
          all'articolo  19-bis2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica  si
          applica se il contribuente transita, anche per opzione,  al
          regime  ordinario  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Il
          versamento e' effettuato in un'unica soluzione,  ovvero  in
          cinque rate annuali  di  pari  importo  senza  applicazione
          degli interessi. La prima o unica rata e' versata entro  il
          termine per il versamento a saldo dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  relativa  all'anno   precedente   a   quello   di
          applicazione  del  regime  dei  contribuenti   minimi;   le
          successive rate  sono  versate  entro  il  termine  per  il
          versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma
          105 del presente articolo. Il debito  puo'  essere  estinto
          anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . 
              102. Nella dichiarazione relativa  all'ultimo  anno  in
          cui e' applicata l'imposta sul  valore  aggiunto  nei  modi
          ordinari si tiene conto anche  dell'imposta  relativa  alle
          operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  per  le   quali   non   si   e'   ancora   verificata
          l'esigibilita'. 
              103.    L'eccedenza    detraibile    emergente    dalla
          dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa
          all'ultimo anno in cui l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'
          applicata nei modi ordinari puo' essere chiesta a  rimborso
          ai sensi dell'articolo 30, terzo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
          puo'  essere   utilizzata   in   compensazione   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              104. I contribuenti  minimi  sono  esenti  dall'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa
          o di lavoro autonomo e'  costituito  dalla  differenza  tra
          l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo  di
          imposta e quello delle spese sostenute nel  periodo  stesso
          nell'esercizio dell'attivita'  di  impresa  o  dell'arte  o
          della professione; concorrono,  altresi',  alla  formazione
          del reddito le  plusvalenze  e  le  minusvalenze  dei  beni
          relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni.
          I  contributi  previdenziali  versati  in  ottemperanza   a
          disposizioni di  legge,  compresi  quelli  corrisposti  per
          conto dei collaboratori dell'impresa familiare  fiscalmente
          a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  ovvero,
          se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non  abbia
          esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori  stessi,
          si deducono dal reddito determinato ai sensi  del  presente
          comma. 
              105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104  si
          applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui  redditi  e
          delle addizionali regionali  e  comunali  pari  al  20  per
          cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5,
          comma 4, del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
          quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
          dovuta dall'imprenditore. Si applicano le  disposizioni  in
          materia  di  versamento  dell'imposta  sui  redditi   delle
          persone fisiche. 
              106.  I  componenti  positivi  e  negativi  di  reddito
          riferiti a esercizi precedenti a quello da cui  ha  effetto
          il regime dei contribuenti  minimi,  la  cui  tassazione  o
          deduzione   e'   stata   rinviata   in   conformita'   alle
          disposizioni del citato testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che  consentono
          o dispongono il rinvio, partecipano per  le  quote  residue
          alla formazione del  reddito  dell'esercizio  precedente  a
          quello di efficacia del predetto regime solo per  l'importo
          della  somma  algebrica  delle  predette  quote   eccedente
          l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente
          il  predetto  ammontare  di  5.000  euro,   le   quote   si
          considerano azzerate e non partecipano alla formazione  del
          reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo
          della somma algebrica,  lo  stesso  concorre  integralmente
          alla formazione del predetto reddito. 
              107.  Le  perdite  fiscali   generatesi   nei   periodi
          d'imposta anteriori a quello da cui decorre il  regime  dei
          contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione
          del reddito determinato ai sensi dei  commi  da  96  a  117
          secondo le regole  ordinarie  stabilite  dal  citato  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
              108.  Le   perdite   fiscali   generatesi   nel   corso
          dell'applicazione del regime dei contribuenti  minimi  sono
          computate   in   diminuzione   del    reddito    conseguito
          nell'esercizio d'impresa, arte o  professione  dei  periodi
          d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per  l'intero
          importo che trova capienza in essi. Si  applicano,  ove  ne
          ricorrano  le  condizioni,  le   disposizioni   dell'ultimo
          periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo  restando
          l'obbligo di conservare,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, i documenti  ricevuti  ed  emessi,  i  contribuenti
          minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e  di
          tenuta delle  scritture  contabili.  La  dichiarazione  dei
          redditi e'  presentata  nei  termini  e  con  le  modalita'
          definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322.   Ai   fini
          dell'imposta sul valore  aggiunto,  i  contribuenti  minimi
          sono esonerati dal versamento dell'imposta e da  tutti  gli
          altri obblighi previsti dal decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  ad  eccezione  degli
          obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
          acquisto e delle bollette doganali e di certificazione  dei
          corrispettivi.  I  contribuenti  minimi   sono,   altresi',
          esonerati  dalla  presentazione  degli   elenchi   di   cui
          all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, e successive modificazioni. 
              110.  I  contribuenti   minimi   possono   optare   per
          l'applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  delle
          imposte sul reddito nei modi  ordinari.  L'opzione,  valida
          per  almeno  un  triennio,  e'  comunicata  con  la   prima
          dichiarazione annuale da  presentare  successivamente  alla
          scelta operata. Trascorso il periodo minimo  di  permanenza
          nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno
          successivo, fino a quando permane la concreta  applicazione
          della scelta  operata.  In  deroga  alle  disposizioni  del
          presente  comma,  l'opzione  esercitata  per   il   periodo
          d'imposta  2008  puo'  essere  revocata  con  effetto   dal
          successivo periodo d'imposta; la revoca e'  comunicata  con
          la    prima    dichiarazione    annuale    da    presentare
          successivamente alla scelta operata . 
              111. Il regime dei contribuenti minimi cessa  di  avere
          applicazione dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
          meno una delle condizioni di cui  al  comma  96  ovvero  si
          verifica una delle fattispecie indicate  al  comma  99.  Il
          regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in  cui
          i ricavi o i compensi percepiti superano il limite  di  cui
          al comma 96, lettera a), numero 1),  di  oltre  il  50  per
          cento. In  tal  caso  sara'  dovuta  l'imposta  sul  valore
          aggiunto  relativa  ai   corrispettivi   delle   operazioni
          imponibili effettuate nell'intero anno solare,  determinata
          mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma  dell'articolo
          27 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento  del
          predetto limite o la corresponsione dei predetti  compensi,
          salvo  il  diritto  alla  detrazione   dell'imposta   sugli
          acquisti  relativi  al  medesimo  periodo.  La   cessazione
          dall'applicazione del regime  dei  contribuenti  minimi,  a
          causa del superamento di oltre il 50 per cento  del  limite
          di cui  al  comma  96,  lettera  a),  numero  1),  comporta
          l'applicazione del regime ordinario per  i  successivi  tre
          anni. 
              112. Nel caso di passaggio da  un  periodo  di  imposta
          soggetto al regime previsto dai commi da  96  a  117  a  un
          periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine  di
          evitare salti o duplicazioni di imposizione,  i  ricavi,  i
          compensi e le spese sostenute che, in base alle regole  del
          regime di cui ai predetti  commi,  hanno  gia'  concorso  a
          formare   il   reddito   non   assumono   rilevanza   nella
          determinazione  del  reddito   dei   periodi   di   imposta
          successivi  ancorche'  di  competenza  di   tali   periodi;
          viceversa quelli che, ancorche' di competenza  del  periodo
          soggetto al regime  di  cui  ai  citati  commi,  non  hanno
          concorso  a  formare  il  reddito  imponibile  del  periodo
          assumono rilevanza nei periodi di  imposta  successivi  nel
          corso dei quali si verificano i  presupposti  previsti  dal
          regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri  si
          applicano per l'ipotesi inversa  di  passaggio  dal  regime
          ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a
          117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere
          dettate disposizioni attuative del presente comma. 
              113.    I    contribuenti    minimi    sono     esclusi
          dall'applicazione   degli   studi   di   settore   di   cui
          all'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427. 
              114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni  e
          il contenzioso, si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          ordinarie  disposizioni  in  materia  di  imposte  dirette,
          imposta sul  valore  aggiunto  e  imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive. In caso di  infedele  indicazione  da
          parte  dei  contribuenti  minimi  dei  dati  attestanti   i
          requisiti e le condizioni di cui  ai  commi  96  e  99  che
          determinano la cessazione del regime previsto dai commi  da
          96 a  117,  le  misure  delle  sanzioni  minime  e  massime
          stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
          sono aumentate del 10  per  cento  se  il  maggior  reddito
          accertato supera del 10 per  cento  quello  dichiarato.  Il
          regime dei contribuenti minimi cessa di avere  applicazione
          dall'anno  successivo  a  quello  in  cui,  a  seguito   di
          accertamento divenuto  definitivo,  viene  meno  una  delle
          condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una  delle
          fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di  avere
          applicazione dall'anno  stesso  in  cui  l'accertamento  e'
          divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i  compensi
          definitivamente accertati superino  il  limite  di  cui  al
          comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per  cento.
          In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo
          periodo del comma 111. 
              115. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  dettate  le  disposizioni   necessarie   per
          l'attuazione dei  commi  da  96  a  114.  Con  uno  o  piu'
          provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite le modalita' applicative, anche in riferimento  a
          eventuali modalita' di  presentazione  della  dichiarazione
          diverse da  quelle  previste  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322. 
              116 (Omissis). 
              117. Nel caso di imprese familiari di cui  all'articolo
          5, comma 4, del citato testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          l'acconto  e'  dovuto  dal  titolare  anche  per  la  quota
          imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              «Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1-4 (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
                
              Si riporta il testo del comma 12-bis  dell'art.  1  del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1  Disposizioni  per  la  riduzione  della  spesa
          pubblica 
              1-12 (Omissis) 
              12-bis. Al fine di incentivare  la  partecipazione  dei
          comuni all'attivita' di accertamento  tributario,  per  gli
          anni dal 2012 al 2017, la  quota  di  cui  all'articolo  2,
          comma 10, lettera b),  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento. 
              12-ter-33-bis (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 6-bis, dell'art. 31 della
          legge  12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2012), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali 
              1-6 (Omissis). 
              6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
          patto di  stabilita'  interno  connessi  alla  gestione  di
          funzioni e servizi  in  forma  associata,  e'  disposta  la
          riduzione degli obiettivi dei  comuni  che  gestiscono,  in
          quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
          corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
          non capofila, previo accordo fra gli stessi.  A  tal  fine,
          entro  il  30  aprile  di  ciascun   anno,   l'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  comunica   al   Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
          "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"  della  Ragioneria
          generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
          degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente  comma
          determinati sulla  base  del  citato  accordo  formulato  a
          seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
          15 marzo di ciascun anno. 
              7-32 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5-quater  del
          decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167  (Rilevazione  a  fini
          fiscali di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero  di
          denaro, titoli e valori),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 5-quater. Collaborazione volontaria. 
              1-3 (Omissis). 
              4. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
          i quali non sono scaduti i  termini  di  accertamento  e  i
          termini di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  non  si
          applica il raddoppio dei termini di  cui  all'articolo  12,
          commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009,  n.  102,   qualora   ricorrano   congiuntamente   le
          condizioni previste  dall'articolo  5-quinquies,  commi  4,
          primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 169  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. 
              1-168 (Omissis). 
              169.  Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le
          aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la
          data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del
          bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
          approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine innanzi indicato,  hanno  effetto  dal  1°
          gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
          approvazione entro il suddetto termine,  le  tariffe  e  le
          aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
              170-1364 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 462 dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1. 
              1-461 (Omissis). 
              462.  In  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita' interno  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma
          inadempiente,     nell'anno     successivo     a     quello
          dell'inadempienza: 
              a)  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del   bilancio
          statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per  i
          quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
          della spesa, si assume quale differenza il  maggiore  degli
          scostamenti   registrati   in   termini    di    competenza
          eurocompatibile o di competenza  finanziaria.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla corrispondente spesa del 2011. Nel  2013  la  sanzione
          non si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno  sia  determinato
          dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
          di finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa  del
          2011  considerata  ai  fini  del  calcolo   dell'obiettivo,
          diminuita della percentuale di manovra prevista per  l'anno
          di riferimento, nonche', in caso di  mancato  rispetto  del
          patto di  stabilita'  nel  triennio,  dell'incidenza  degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi; 
              b) non puo' impegnare spese correnti,  al  netto  delle
          spese per  la  sanita',  in  misura  superiore  all'importo
          annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni   effettuati
          nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione; 
              e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza del Presidente  e  dei  componenti
          della Giunta con una riduzione del 30  per  cento  rispetto
          all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
              463-561 (Omissis).». 
                
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2   del
          decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35  (Disposizioni  urgenti
          per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti   della   pubblica
          amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
          territoriali, nonche' in materia di versamento  di  tributi
          degli enti locali), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64: 
              «Art. 2. Pagamenti dei debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome 
              1. Le regioni e le province autonome  che  non  possono
          far  fronte  ai  pagamenti  dei  debiti  certi  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
          per  i  quali  sia  stata  emessa   fattura   o   richiesta
          equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
          da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3,  ivi
          inclusi i pagamenti in favore degli enti  locali,  maturati
          alla data del 31 dicembre  2012,  a  causa  di  carenza  di
          liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma  24,
          lettera b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  con
          certificazione congiunta del Presidente e del  responsabile
          finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme
          da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle  risorse
          della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e
          alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi  ed  esigibili  diversi  da  quelli  finanziari   e
          sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10. 
              2.  Le  somme  di  cui  al  comma   1   da   concedere,
          proporzionalmente, a ciascuna regione  sono  stabilite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10  maggio  2013,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  puo'
          individuare modalita'  di  riparto,  diverse  dal  criterio
          proporzionale di cui al periodo precedente. 
              3.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
              a)  della  predisposizione,  da  parte  regionale,   di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
              b) della presentazione di un  piano  di  pagamento  dei
          debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
              c) della sottoscrizione di apposito  contratto  tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle  lettere
          a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: 
              a) dal Capo Dipartimento degli affari  regionali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
              b) dal Direttore  generale  del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
              c) dal Segretario della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
              d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
              5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate
          provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
          piano   di    pagamento;    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative  registrazioni  contabili
          la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
          al   comma   precedente,   rilasciata   dal    responsabile
          finanziario  della  Regione   ovvero   da   altra   persona
          formalmente indicata dalla Regione ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 6. 
              6.  Il  pagamento  dei  debiti  oggetto  del   presente
          articolo deve riguardare, per  almeno  due  terzi,  residui
          passivi  in  via  prioritaria  di  parte  capitale,   anche
          perenti, nei  confronti  degli  enti  locali,  purche'  nel
          limite di corrispondenti residui attivi degli  enti  locali
          stessi ovvero, ove inferiori, nella  loro  totalita'.  Tali
          risorse devono, ove nulla  osti,  essere  utilizzate  dagli
          enti locali prioritariamente per  il  pagamento  di  debiti
          certi, liquidi ed esigibili maturati al  31  dicembre  2012
          ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa  fattura  o
          richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il   predetto
          termine. All'atto dell'estinzione da  parte  della  Regione
          dei debiti elencati nel piano di  pagamento  nei  confronti
          degli enti locali o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
          ciascun ente locale o amministrazione pubblica  interessata
          provvede all'immediata estinzione  dei  propri  debiti.  Il
          responsabile finanziario dell'ente locale o della  pubblica
          amministrazione interessata fornisce formale certificazione
          alla  Ragioneria   generale   dello   Stato   dell'avvenuto
          pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione  delle
          relative registrazioni  contabili,  entro  il  30  novembre
          2013, in relazione ai debiti  gia'  estinti  dalla  Regione
          alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
          dall'estinzione dei  debiti  da  parte  della  Regione  nei
          restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato  comunica
          tempestivamente alle singole  Regioni  i  dati  ricevuti  e
          rende noti i  risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
          periodo precedente al tavolo di cui al comma  4,  al  quale
          prendono parte, per le finalita' di cui al presente  comma,
          anche  i  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
          Regione  provvede  a  concertare  con  le  ANCI  e  le  UPI
          regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente  alla
          Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
          estende anche alle somme assegnate agli enti  locali  dalla
          regione e  accreditate  sui  conti  correnti  di  tesoreria
          regionale. 
              6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza  unificata,  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, sono stabilite le  modalita'  e  la  tempistica  di
          certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
          dei dati relativi ai pagamenti effettuati  dalle  pubbliche
          amministrazioni con le risorse trasferite dalle  Regioni  a
          seguito dell'estinzione dei debiti elencati  nel  piano  di
          pagamento   nei   confronti    delle    stesse    pubbliche
          amministrazioni. 
              7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma  4,
          dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.  183  e'
          sostituito dal seguente:  "L'esclusione  opera  nei  limiti
          complessivi di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2012,  di
          1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
          euro per l'anno 2014.". 
              8. Al riparto delle risorse di cui al comma  precedente
          si provvede con gli  stessi  criteri  e  modalita'  dettati
          dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
          economico - Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica - sulla base dei  dati  acquisiti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del  comma  460,
          dell'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,
          effettua   entro   il   15   settembre   il    monitoraggio
          sull'utilizzo, alla data del  31  luglio,  del  plafond  di
          spesa assegnato a ciascuna regione  e  provincia  autonoma,
          rispettivamente, in base al decreto ministeriale  15  marzo
          2012 ed in base alle disposizioni di cui  al  comma  8  del
          presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio,  il
          Dipartimento per  lo  sviluppo  e  la  coesione  economica,
          qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa  delle
          regioni e province autonome  riferite  al  primo  semestre,
          riscontri per alcune di esse un'insufficienza e  per  altre
          un'eccedenza del plafond di spesa  assegnato,  dispone  con
          decreto  direttoriale,  per  l'anno  di   riferimento,   la
          rimodulazione del quadro di riparto del limite  complessivo
          al  fine  di  assegnare  un  maggiore   o   minore   spazio
          finanziario alle regioni e  province  autonome  commisurato
          alla effettiva capacita' di spesa registrata  nel  semestre
          di riferimento. Il decreto direttoriale di cui  al  periodo
          precedente  e'  tempestivamente  comunicato  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato.". 
                
              Si riporta il  testo  vigente  del  comma  3-quinquies,
          secondo periodo, dell'art. 40 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art.   40.   Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi(Art.  45  del  d.lgs  n.  29  del  1993,   come
          sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993  e
          poi  dall'art.  1  del   d.lgs.   n.   396   del   1997   e
          successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del  d.lgs
          n. 80 del 1998): 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone,  per  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 41, le modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,  individuando  i
          criteri e  i  limiti  finanziari  entro  i  quali  si  deve
          svolgere la contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per
          quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti
          locali   possono   destinare   risorse   aggiuntive    alla
          contrattazione  integrativa  nei  limiti  stabiliti   dalla
          contrattazione nazionale e  nei  limiti  dei  parametri  di
          virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
          disposizioni, in ogni caso  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi  strumenti
          del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
          aggiuntive per la contrattazione integrativa  e'  correlato
          all'effettivo  rispetto  dei   principi   in   materia   di
          misurazione, valutazione e trasparenza della performance  e
          in materia di merito e premi  applicabili  alle  regioni  e
          agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli  16
          e 31 del decreto legislativo di attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  Le  pubbliche
          amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
          sede  decentrata  contratti   collettivi   integrativi   in
          contrasto con i vincoli  e  con  i  limiti  risultanti  dai
          contratti collettivi nazionali o che  disciplinano  materie
          non espressamente delegate a tale livello negoziale  ovvero
          che  comportano  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli  e  dei
          limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
          o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
          essere applicate e sono sostituite ai sensi degli  articoli
          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In  caso  di
          accertato superamento di vincoli finanziari da parte  delle
          sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti,  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  o  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
          recupero nell'ambito della sessione  negoziale  successiva.
          Le disposizioni del presente comma trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 557  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1. 
              1-556 (Omissis). 
              557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali 
              558-1364 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 424  dell'art.  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2015): 
              «Art. 1. 
              424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015  e
          2016, destinano  le  risorse  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla  normativa
          vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
          pubblico collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti  o
          approvate alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e alla ricollocazione nei propri ruoli  delle  unita'
          soprannumerarie destinatarie  dei  processi  di  mobilita'.
          Esclusivamente  per  le  finalita'  di  ricollocazione  del
          personale  in  mobilita'  le  regioni  e  gli  enti  locali
          destinano, altresi', la restante  percentuale  della  spesa
          relativa al personale di ruolo cessato negli  anni  2014  e
          2015,  salva  la  completa  ricollocazione  del   personale
          soprannumerario. Fermi restando  i  vincoli  del  patto  di
          stabilita' interno e la  sostenibilita'  finanziaria  e  di
          bilancio dell'ente, le spese per il  personale  ricollocato
          secondo il presente comma non si  calcolano,  al  fine  del
          rispetto  del  tetto  di  spesa  di  cui   al   comma   557
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il
          numero   delle   unita'   di   personale   ricollocato    o
          ricollocabile e' comunicato  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali   e   le   autonomie,   al   Ministro   per    la
          semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
          dell'economia e delle finanze nell'ambito  delle  procedure
          di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,  comma  91,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 4 del
          decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
          la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
          scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          maggio 2014, n. 68: 
              «Art. 4. Misure  conseguenti  al  mancato  rispetto  di
          vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa  e
          all'utilizzo dei relativi fondi. 
              1. (Omissis). 
              2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il
          patto di stabilita' interno possono compensare le somme  da
          recuperare di cui al  primo  periodo  del  comma  1,  anche
          attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti
          dalle misure di razionalizzazione organizzativa di  cui  al
          secondo e terzo periodo  del  comma  1  nonche'  di  quelli
          derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi  4  e  5,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              3-2-quater (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 462 dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013): 
              «Art. 1. 
              1-461 (Omissis) 
              462.  In  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita' interno  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma
          inadempiente,     nell'anno     successivo     a     quello
          dell'inadempienza: 
              a)  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del   bilancio
          statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per  i
          quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
          della spesa, si assume quale differenza il  maggiore  degli
          scostamenti   registrati   in   termini    di    competenza
          eurocompatibile o di competenza  finanziaria.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla corrispondente spesa del 2011. Nel  2013  la  sanzione
          non si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno  sia  determinato
          dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
          di finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa  del
          2011  considerata  ai  fini  del  calcolo   dell'obiettivo,
          diminuita della percentuale di manovra prevista per  l'anno
          di riferimento, nonche', in caso di  mancato  rispetto  del
          patto di  stabilita'  nel  triennio,  dell'incidenza  degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi; 
              b) non puo' impegnare spese correnti,  al  netto  delle
          spese per  la  sanita',  in  misura  superiore  all'importo
          annuale  minimo  dei  corrispondenti   impegni   effettuati
          nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  e  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
          apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
          obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto  di  stipulare  contratti  di   servizio   che   si
          configurino come elusivi della presente disposizione; 
              e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza del Presidente  e  dei  componenti
          della Giunta con una riduzione del 30  per  cento  rispetto
          all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
              463-561 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  68,  lettera  c)
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -Legge finanziaria 2010): 
              «Art. 2. Disposizioni diverse 
              1-67-bis (Omissis). 
              68.  Al  fine   di   consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
              a) in deroga a  quanto  stabilito  dall'  articolo  13,
          comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell' articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall' articolo 77-quater, commi da
          2  a  6,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
              b)   la    misura    dell'erogazione    del    suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente, la  misura  della  citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
              c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
          positiva  degli  adempimenti  regionali  e'  fissata  nelle
          misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
          alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
          all'erogazione nella misura del 97 per cento e  per  quelle
          che accedono all'erogazione nella misura del 98  per  cento
          ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
          si provvede a seguito dell'esito  positivo  della  verifica
          degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e  dalla
          presente legge; 
              d) nelle more dell'espressione  dell'intesa,  ai  sensi
          delle norme vigenti, da parte della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
              e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              f) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'  articolo  12,  comma  3,  lettera  b),  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale di cui all'  articolo  18,  comma  7,  dello
          stesso decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni.  I  predetti  importi  sono   definiti   dal
          Ministero  della  salute   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              69-253 (Omissis).». 
                
              Il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 (Attuazione
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise  e  che  abroga  la  direttiva  92/12/CEE,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2010, n. 75. 
                
              Si riporta il testo  del  comma  1,  dell'art.  18  del
          decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
          la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
          scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          maggio 2014, n. 68, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18. Disposizioni in favore dei comuni assegnatari
          di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge
          29 novembre 1984, n. 798 
              1. Per gli anni 2014 e 2015, ai comuni  assegnatari  di
          contributi pluriennali stanziati per le  finalita'  di  cui
          all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n.  798,  che
          non hanno raggiunto l'obiettivo  del  patto  di  stabilita'
          interno non si applica la sanzione  di  cui  al  comma  26,
          lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,
          n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera  a),  del
          citato  articolo  31,  si  applica  nel  senso  che  l'ente
          medesimo e' assoggettato ad  una  riduzione  del  fondo  di
          solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il
          risultato   registrato    e    l'obiettivo    programmatico
          predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3
          per cento delle  entrate  correnti  registrate  nell'ultimo
          consuntivo. In caso di incapienza dei predetti  fondi,  gli
          enti locali sono tenuti a versare all'entrata del  bilancio
          dello Stato le somme residue. 
              1-bis. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma  115  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2015), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.1 
              1-114 (Omissis) 
              115.  Entro  il   30   giugno   2015   gli   assicurati
          all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS,
          e  all'assicurazione  obbligatoria   contro   le   malattie
          professionali, gestita dall'INAIL,  dipendenti  da  aziende
          che hanno collocato tutti i  dipendenti  in  mobilita'  per
          cessazione  dell'attivita'  lavorativa,  i  quali   abbiano
          ottenuto  in  via  giudiziale   definitiva   l'accertamento
          dell'avvenuta  esposizione  all'amianto  per   un   periodo
          superiore a dieci anni e in quantita' superiori  ai  limiti
          di legge e che, avendo presentato  domanda  successivamente
          al 2 ottobre 2003,  abbiano  conseguentemente  ottenuto  il
          riconoscimento   dei   benefici   previdenziali   di    cui
          all'articolo 47 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, possono presentare domanda  all'INPS  per  il
          riconoscimento  della  maggiorazione  secondo   il   regime
          vigente al tempo in cui l'esposizione si e'  realizzata  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
          n.  257,  e  successive   modificazioni.   Le   prestazioni
          conseguenti non possono avere decorrenza  anteriore  al  1°
          gennaio 2015. 
              116-735 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              «Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1-4 (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».