(( Art. 10-bis 
 
 
             Proroga di termini in materia previdenziale 
 
  1. Il primo periodo dell'articolo 1,  comma  744,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «Per i  lavoratori
autonomi, titolari di posizione  fiscale  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui  all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  che  non  risultino
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del  27  per
cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per  l'anno  2016  e
del 29 per cento per l'anno 2017». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,  si  provvede,  quanto  a  60
milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  60
milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   744,
          dell'articolo  1,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.147
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014). 
              «Art. 1. 
              1-743 (Omissis). 
              744. Per i lavoratori autonomi, titolari  di  posizione
          fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,  iscritti
          alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che  non  risultino
          iscritti ad altre gestioni di previdenza  obbligatoria  ne'
          pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1,
          comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e'  del  27
          per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28  per  cento  per
          l'anno  2016  e  del  29  per  cento   per   l'anno   2017.
          Conseguentemente, l'autorizzazione  di  spesa  relativa  al
          Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro per
          l'anno 2014. 
              745-749 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 26, dell'articolo
          2, della legge 8 agosto 1995, n.335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare). 
              «Art. 2. (Armonizzazione) 
              1-25 (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              27-33 (Omissis)» 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 79, dell'articolo
          1, della legge 24 dicembre 2007, n.247 (Norme di attuazione
          del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale) e successive modificazioni. 
              «Art. 1. 
              1-78 (Omissis). 
              79.  Con  riferimento  agli  iscritti   alla   gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, che non  risultino  assicurati  presso
          altre   forme   obbligatorie,    l'aliquota    contributiva
          pensionistica e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche  e'  stabilita  in
          misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
          al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1°
          gennaio  2008  per  i  rimanenti  iscritti  alla   predetta
          gestione  l'aliquota  contributiva   pensionistica   e   la
          relativa  aliquota  contributiva  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
          17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18  per  cento  per
          l'anno 2012 al 20 per cento per  l'anno  2013,  al  22  per
          cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015  e
          al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016. 
              80-94 (Omissis).» 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 5,  dell'articolo
          10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e   di   finanza   pubblica)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n.307: 
              «Art.10.Proroga di termini in materia di definizione di
          illeciti edilizi. 
              1-4 (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».