Art. 11 Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: «2014» e' sostituito dal seguente: «2015». (( 1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». )) 2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1-quinquies, dell'articolo 2, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74,(Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali.) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, come modificato dalla presente legge: «ART. 2. Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali 1-1-quater (Omissis) 1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalita' previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilita' speciali all'uopo istituite. 1-sexies-1-septies (Omissis)». Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni, come modificati dalla presente legge: «Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali 1-6 (Omissis). 7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia' autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2015. 8-15-quater (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1, articolo 19-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: «Art. 19-bis. Zone a burocrazia zero 1.In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.» Si riporta il testo vigente del comma 123 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) e successive modificazioni. «Art.1. 1-122 (Omissis). 123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della societa' ANAS Spa, in qualita' di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. 124-749 (Omissis)».