Art. 11 
 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  giugno
2014, n. 93,  il  riferimento  all'anno:  «2014»  e'  sostituito  dal
seguente: «2015». 
  (( 1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre  2014»,
ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2015». 
  1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1,  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, e successive modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». )) 
  2.  L'incarico  del  Commissario  delegato,   nominato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e
successive  modificazioni,  prosegue  fino  al  completamento   degli
interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita' nelle  strade
statali e provinciali interrotte  o  danneggiate  dall'alluvione  del
mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre  il  31  dicembre  2015.
Restano ferme le disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014,  n.  144,  come
integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si   riporta   il   testo   del   comma    1-quinquies,
          dell'articolo 2,  del  decreto-legge  12  maggio  2014,  n.
          74,(Misure   urgenti   in    favore    delle    popolazioni
          dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e  del  29
          maggio  2012  e  da  successivi   eventi   alluvionali   ed
          eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare
          l'operativita'  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali.)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  2014,
          n. 93, come modificato dalla presente legge: 
              «ART.  2.  Integrazione  del  Fondo  per  le  emergenze
          nazionali 
              1-1-quater (Omissis) 
              1-quinquies. Ad integrazione delle risorse  recate  per
          le  finalita'  previste  dalla  lettera  e)  del  comma   2
          dell'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  e
          successive  modificazioni,  dal  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5
          della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei  bilanci
          delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione    del    presente    decreto,    a     seguito
          dell'accertamento  di  economie  derivanti  dalla  completa
          attuazione di piani  di  interventi  urgenti  connessi  con
          eventi  calamitosi   verificatisi   fino   all'anno   2002,
          finanziati  con  provvedimenti  statali,   possono   essere
          utilizzate dalle medesime regioni  per  assicurare  l'avvio
          degli  interventi   conseguenti   alla   ricognizione   dei
          fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del  comma  2
          del medesimo articolo 5 della legge n. 225  del  1992,  per
          gli eventi calamitosi per  i  quali,  nel  corso  dell'anno
          2015, venga disposto il rientro  nell'ordinario,  e  a  tal
          fine sono riversate nelle  contabilita'  speciali  all'uopo
          istituite. 
              1-sexies-1-septies (Omissis)». 
                
              Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo  8,  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,(Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che
          hanno interessato il territorio delle province di  Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012.) convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122  e  successive  modificazioni,
          come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi
          previdenziali ed assistenziali 
              1-6 (Omissis). 
              7.  Gli  impianti  alimentati  da   fonti   rinnovabili
          realizzati nei  o  sui  fabbricati  e  quelli  in  fase  di
          realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del  20
          maggio e del  29  maggio  2012,  distrutti  od  oggetto  di
          ordinanze  sindacali  di  sgombero  in   quanto   inagibili
          totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
          avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
          decreto qualora entrino in esercizio entro il  31  dicembre
          2014. Gli impianti fotovoltaici realizzati  nei  fabbricati
          distrutti possono essere ubicati anche a  terra  mantenendo
          le tariffe in vigore al momento dell'entrata in  esercizio.
          Gli  impianti  alimentati   da   fonti   rinnovabili   gia'
          autorizzati alla data del 30 settembre 2012  accedono  agli
          incentivi vigenti alla data  del  6  giugno  2012,  qualora
          entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2015. 
              8-15-quater (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 1, articolo  19-bis,  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,(Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che
          hanno interessato il territorio delle province di  Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012.) convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122  e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 19-bis. Zone a burocrazia zero 
              1.In via sperimentale, fino al  31  dicembre  2015  nei
          territori  delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati  dagli  eventi
          sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si  applica,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto,  la  disciplina  delle
          zone  a  burocrazia  zero  prevista  dall'articolo  43  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.» 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 123 dell'articolo
          1, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014) e successive modificazioni. 
              «Art.1. 
              1-122 (Omissis). 
              123. Al fine  del  ripristino  della  viabilita'  nelle
          strade statali e provinciali interrotte o  danneggiate  per
          gli eventi  di  cui  al  comma  118,  il  Presidente  della
          societa' ANAS Spa, in qualita' di Commissario delegato  per
          gli interventi di ripristino della stessa, provvede in  via
          di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma
          di cui all'articolo 18,  comma  10,  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, e  successivi  rifinanziamenti,
          sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.
          Il Commissario delegato di cui al presente comma opera  con
          i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo
          del  Dipartimento  della   Protezione   civile   ai   sensi
          dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
          successive modificazioni. 
              124-749 (Omissis)».