Art. 12 
 
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
  agro forestali e fotovoltaiche, nonche' di carburanti  ottenuti  da
  produzioni vegetali 
 
  1. All'articolo 22,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  b)  al  comma  1-bis,  primo  periodo,  le  parole:  «Limitatamente
all'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «Limitatamente  agli
anni 2014 e 2015». 
  2.  Alle   minori   entrate   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro  per
l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  (( 2-bis. All'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, le parole: «entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 31 dicembre 2015». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  del  comma1  e  del  comma  1-bis
          dell'articolo 22, del citato decreto-legge 24 aprile  2014,
          n.66, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22. (Riduzione delle spese fiscali) 
              1.All'articolo 1, comma 423, della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e  si
          considerano produttive di reddito agrario" sono  sostituite
          dalle seguenti: ". Il  reddito  e'  determinato  applicando
          all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
          registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
          il coefficiente di redditivita'  del  25  per  cento,".  Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  a  decorrere
          dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
          dicembre 2015 e di  esse  si  tiene  conto  ai  fini  della
          determinazione  dell'acconto  delle  imposte  sui   redditi
          dovute per il predetto periodo d'imposta. 
              1-bis. Limitatamente  agli  anni  2014  e  2015,  ferme
          restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa,
          la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica
          da fonti rinnovabili agroforestali, sino  a  2.400.000  kWh
          anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche'  di
          carburanti  ottenuti  da  produzioni  vegetali  provenienti
          prevalentemente dal fondo e di prodotti  chimici  derivanti
          da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal  fondo
          effettuate  dagli  imprenditori   agricoli,   costituiscono
          attivita'  connesse  ai  sensi  dell'articolo  2135,  terzo
          comma, del codice civile e  si  considerano  produttive  di
          reddito agrario. Per la  produzione  di  energia,  oltre  i
          limiti suddetti, il reddito delle  persone  fisiche,  delle
          societa'  semplici  e   degli   altri   soggetti   di   cui
          all'articolo 1, comma 1093, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed  IRES,  applicando
          all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
          registrazione  agli   effetti   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, relativamente alla componente riconducibile  alla
          valorizzazione dell'energia ceduta,  con  esclusione  della
          quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per
          cento, fatta salva  l'opzione  per  la  determinazione  del
          reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio
          secondo le modalita' previste dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  novembre  1997,
          n. 442. Le disposizioni del presente comma si  applicano  a
          decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai  fini
          della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  dovute
          per il predetto periodo d'imposta. 
              2-2-bis (Omissis)». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 5,  dell'articolo
          10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e   di   finanza   pubblica)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n.307: 
              «Art.10. Proroga di termini in materia  di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1-4 (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
                
              Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo.11,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014,  n.91  (Disposizioni  urgenti
          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e
          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il
          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,
          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti
          derivanti  dalla  normativa   europea.)   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.116,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.11 
              1-6-bis (Omissis). 
              7.  Agli  adempimenti  relativi  all'integrazione   dei
          libretto  di  centrale  per  gli  impianti  termici  civili
          previsti  dall'articolo   284,   comma   2,   del   decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza,
          entro il 31 dicembre 2015. 
              8-13 (Omissis).».