Art. 14 
 
 
              Proroga contratti affidamento di servizi 
 
  1. Nelle more del riordino delle funzioni di  cui  all'articolo  1,
commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e  al  fine  di
assicurare la continuita' delle  attivita'  dei  centri  dell'impiego
connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi
strutturali europei 2007- 2013, in scadenza il 31  dicembre  2015,  i
contratti di affidamenti di servizi  per  l'impiego  e  le  politiche
attive, in scadenza a partire dal  1º  gennaio  2015,  stipulati  dai
centri per l'impiego, possono essere prorogati fino  al  31  dicembre
2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte  riguardante
le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti  a  carico  dei
programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate. 
  (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 418, le parole:  «15  febbraio  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2015»; 
  b) al comma 419, le  parole:  «30  aprile»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 maggio». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La Legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          7 aprile 2014, n. 81.  
              Si riporta il testo del  comma  418  e  del  comma  419
          dell'articolo 1,  della  citata  legge  23  dicembre  2014,
          n.190, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              1-417 (Omissis). 
              418. Le province e le citta'  metropolitane  concorrono
          al  contenimento  della  spesa  pubblica   attraverso   una
          riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
          l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e  di
          3.000 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2017.  In
          considerazione delle riduzioni di spesa di cui  al  periodo
          precedente, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa
          ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un
          ammontare di risorse pari ai predetti  risparmi  di  spesa.
          Sono escluse dal versamento di cui al  periodo  precedente,
          fermo restando l'ammontare complessivo del  contributo  dei
          periodi precedenti, le province che risultano  in  dissesto
          alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto  di  natura  non
          regolamentare del Ministero dell'interno, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare
          entro il 31 marzo  2015,  con  il  supporto  tecnico  della
          Societa' per gli studi di settore - SOSE  Spa,  sentita  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  e'  stabilito
          l'ammontare  della  riduzione  della  spesa  corrente   che
          ciascun  ente  deve   conseguire   e   del   corrispondente
          versamento tenendo conto anche della differenza  tra  spesa
          storica e fabbisogni standard. 
              419. In caso di mancato versamento  del  contributo  di
          cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla
          base  dei  dati  comunicati  dal  Ministero   dell'interno,
          l'Agenzia  delle  entrate,  attraverso  la   struttura   di
          gestione di cui  all'articolo  22,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  provvede  al  recupero
          delle predette somme nei confronti delle province  e  delle
          citta' metropolitane interessate, a valere  sui  versamenti
          dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore,
          esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   e   successive
          modificazioni, riscossa tramite modello F24,  all'atto  del
          riversamento del relativo gettito alle medesime province  e
          citta' metropolitane. In caso di incapienza  a  valere  sui
          versamenti  dell'imposta  di  cui  al  primo  periodo,   il
          recupero e' effettuato a valere sui versamenti dell'imposta
          provinciale di trascrizione,  con  modalita'  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero dell'interno. 
              420-735 (Omissis).».