(( Art. 2-bis 
 
 
                  Proroga di interventi in materia 
                    di contratti di solidarieta' 
 
  1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel  limite  di  50
milioni  di  euro.  A  tal  fine,  l'ammontare  del  trattamento   di
integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta'  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni, e' aumentato nella  misura  del  10  per  cento  della
retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di
cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti
dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati
nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
          del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art. 1. (Premio di occupazione e  potenziamento  degli
          ammortizzatori sociali) 
              1-5. (Omissis) 
              6. In  via  sperimentale  per  gli  anni  2009  e  2010
          l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i
          contratti  di  solidarieta'  di  cui  all'articolo  1   del
          decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  e'
          aumentato nella misura del venti per cento del  trattamento
          perso a  seguito  della  riduzione  di  orario  nel  limite
          massimo di 40 milioni di euro  per  l'anno  2009  e  di  80
          milioni di euro per  l'anno  2010.  Al  relativo  onere  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  gennaio  2009,
          n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2  del  6
          marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  90  del
          18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma  e  il  relativo
          raccordo con i  complessivi  interventi  di  ammortizzatori
          sociali in deroga come disciplinati ai  sensi  dell'Accordo
          tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.  L'INPS,  secondo
          le linee  guida  definite  nel  decreto  del  Ministro  del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali  di  cui  al
          periodo   precedente,   provvede   al   monitoraggio    dei
          provvedimenti autorizzativi  consentendo  l'erogazione  dei
          medesimi nei limiti delle  risorse  ad  essi  destinate  ai
          sensi dello stesso decreto. 
              7-8-ter. (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726  (Misure  urgenti  a
          sostegno  e  ad  incremento  dei  livelli   occupazionali),
          convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984,
          n. 863: 
              «Art. 1. 
              1. Il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,
          acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e comunque
          scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento  di
          integrazione salariale, di cui al successivo comma 2,  agli
          operai ed agli impiegati delle  imprese  industriali  e  di
          quelle di cui all'articolo 23 della legge 23  aprile  1981,
          n. 155, e all'articolo 35 della legge  5  agosto  1981,  n.
          416,  le  quali  abbiano  stipulato  contratti   collettivi
          aziendali, con i  sindacati  aderenti  alle  confederazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,   che
          stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
          evitare,  in  tutto  o  in  parte,  la   riduzione   o   la
          dichiarazione di esuberanza del personale anche  attraverso
          un suo piu' razionale impiego. 
              2.  L'ammontare   del   trattamento   di   integrazione
          salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del
          cinquanta per cento del  trattamento  retributivo  perso  a
          seguito  della  riduzione   di   orario.   Il   trattamento
          retributivo perso va determinato inizialmente  non  tenendo
          conto  degli  aumenti  retributivi  previsti  da  contratti
          collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la
          stipula  del  contratto  di   solidarieta'.   Il   predetto
          trattamento di  integrazione  salariale,  che  grava  sulla
          contabilita' separata dei  trattamenti  straordinari  della
          Cassa  integrazione  guadagni,  viene  corrisposto  per  un
          periodo  non  superiore  a  ventiquattro  mesi  ed  il  suo
          ammontare  e'  ridotto  in  corrispondenza   di   eventuali
          successivi  aumenti  retributivi  intervenuti  in  sede  di
          contrattazione aziendale. 
              3. 
              4.  Il  periodo  per  il  quale  viene  corrisposto  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
          comma 2, e' riconosciuto utile di  ufficio  ai  fini  della
          acquisizione del diritto, della determinazione della misura
          della  pensione  e  del  conseguimento  di  supplemento  di
          pensione   da   liquidarsi   a   carico   della    gestione
          pensionistica cui sono iscritti i  lavoratori  interessati.
          Il contributo figurativo e'  a  carico  della  contabilita'
          separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni  ed
          e' commisurato al trattamento retributivo perso  a  seguito
          della riduzione di orario. 
              5.  Ai  fini  della  determinazione  delle   quote   di
          accantonamento relative al  trattamento  di  fine  rapporto
          trovano applicazione le disposizioni di cui al comma  terzo
          dell'articolo 1 della legge 29  maggio  1982,  n.  297.  Le
          quote di accantonamento relative alla retribuzione persa  a
          seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico
          della cassa integrazione guadagni. 
              6. Per quanto non previsto dal  presente  articolo,  al
          trattamento di  integrazione  salariale  di  cui  ai  commi
          precedenti  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni della  legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18.  (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali) 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2-4-octies. (Omissis).».