(( Art. 2-ter 
 
 
Proroga della disciplina  transitoria  per  l'esame  di  abilitazione
             all'esercizio della professione di avvocato 
 
  1. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento   della   professione    forense),    come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame) 
              1. Per i primi quattro anni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge  l'esame   di   abilitazione
          all'esercizio della professione di  avvocato  si  effettua,
          sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove  orali,
          sia per quanto riguarda le modalita' di esame,  secondo  le
          norme previgenti.».