(( Art. 2-ter Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 1. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), come modificato dalla presente legge: «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame) 1. Per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.».