Art. 3 
 
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
 
  (( 1. Il comma 5  dell'articolo  3-quinquies  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1°
gennaio  2013  per   gli   apparecchi   atti   a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico.  Al  fine
di  assicurare  ai  consumatori  la  migliore  qualita'  di   visione
dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio  2016  gli  apparecchi
atti  a  ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  dalle   aziende
produttrici  ai  distributori  di  apparecchiature  elettroniche   al
dettaglio  sul  territorio  nazionale  integrano  un   sintonizzatore
digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte
le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione  internazionale  delle
telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal  1°
gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi
venduti  ai  consumatori  nel  territorio  nazionale   integrano   un
sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi  in  tecnologia
DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per  le
successive evoluzioni delle  codifiche,  gli  obblighi  previsti  dal
presente comma  decorrono  rispettivamente  dal  diciottesimo  e  dal
ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte  dell'ITU.
Con regolamento dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
sono indicate le codifiche che devono  considerarsi  tecnologicamente
superate, in ordine alle quali non sussistono gli  obblighi  previsti
dal presente comma». )) 
  2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11  novembre  2014,  n.  164,  le  parole:  «31  gennaio  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015», le parole: «Nei tre  mesi
successivi alla prenotazione» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro
il 31 maggio 2015» e le parole:  «30  aprile  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 giugno 2015». 
  3. All'articolo 43, comma 12, del  decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, le parole: «31 dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». 
  (( 3-bis.  Al  fine  di  favorire  il  completamento  di  programmi
realizzativi nelle aree colpite da  eventi  calamitosi  di  cui  alle
delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio  2014,  il  termine
previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' prorogato al 30 settembre 2015. 
  3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al
comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
relativamente  al  primo  e  al   secondo   raggruppamento   di   cui
all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 12 novembre 2011,  n.  226,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2015. 
  3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento
di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del  bando
di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui  all'allegato
1 allo stesso regolamento, sono prorogati  all'11  luglio  2015,  con
esclusione degli ambiti di  cui  all'articolo  4,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3-quinquies. La data  di  inizio  dell'anno  convenzionale  di  cui
all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015,  e'  differita
al 1° ottobre 2014. 
  3-sexies. All'articolo 3,  comma  3,  del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 130, le parole: «A decorrere dall'1° aprile 2011, per
anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile
di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;» sono sostituite
dalle seguenti: «Per anno convenzionale  si  intende  l'anno  termico
intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno  e  il  30  settembre
dell'anno successivo;». 
  3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' confermata per l'anno 2015 e il relativo
limite massimo di spesa  e'  incrementato  di  55  milioni  di  euro.
L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a carico del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   3-quinquies   del
          decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
          potenziamento delle procedure di accertamento), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-quinquies. (Misure urgenti per l'uso efficiente
          e la valorizzazione economica dello spettro 
              1.  Al  fine  di  assicurare  l'uso  efficiente  e   la
          valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti  di
          uso per frequenze in  banda  televisiva  di  cui  al  bando
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011  sono
          assegnati mediante pubblica gara indetta, entro  centoventi
          giorni dall'entrata in vigore del  presente  articolo,  dal
          Ministero  dello  sviluppo  economico  sulla   base   delle
          procedure stabilite dall'Autorita' per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni, di seguito denominata Autorita'. 
              2. L'Autorita'  adotta,  sentiti  i  competenti  uffici
          della Commissione  europea  e  nel  rispetto  delle  soglie
          massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7  aprile
          2009, le necessarie  procedure,  sulla  base  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) assegnazione delle frequenze ad  operatori  di  rete
          sulla base di differenti lotti, mediante procedure di  gara
          aggiudicate  all'offerta  economica  piu'   elevata   anche
          mediante rilanci competitivi,  assicurando  la  separazione
          verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete  e
          l'obbligo degli operatori di rete di  consentire  l'accesso
          ai  fornitori  di  programmi,  a  condizioni  eque  e   non
          discriminatorie, secondo le priorita' e i  criteri  fissati
          dall'Autorita' per garantire  l'accesso  dei  fornitori  di
          programmi  nuovi  entranti  e  per  favorire  l'innovazione
          tecnologica; 
              b) composizione di ciascun lotto in base  al  grado  di
          copertura tenendo conto della possibilita' di consentire la
          realizzazione di reti per macro aree di  diffusione,  l'uso
          flessibile  della  risorsa   radioelettrica,   l'efficienza
          spettrale e l'innovazione tecnologica; 
              c)  modulazione  della   durata   dei   diritti   d'uso
          nell'ambito di ciascun  lotto,  in  modo  da  garantire  la
          tempestiva destinazione delle frequenze agli usi  stabiliti
          dalla Commissione  europea  in  tema  di  disciplina  dello
          spettro  radio  anche  in  relazione  a   quanto   previsto
          dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria. 
              3. L'Autorita' e il Ministero dello sviluppo  economico
          promuovono  ogni  azione  utile  a  garantire   l'effettiva
          concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello
          spettro radio  e  ad  assicurarne  l'uso  efficiente  e  la
          valorizzazione economica, in conformita' alla  politica  di
          gestione stabilita dall'Unione  europea  e  agli  obiettivi
          dell'Agenda  digitale  nazionale   e   comunitaria,   anche
          mediante la promozione degli studi e delle  sperimentazioni
          di  cui  alla  risoluzione  6/8  WRC  2012  e  il  puntuale
          adeguamento alle possibilita' consentite  dalla  disciplina
          internazionale dello spettro  radio,  nonche'  ogni  azione
          utile alla promozione degli standard  televisivi  DVB-T2  e
          MPEG-4  o  successive  evoluzioni   approvate   nell'ambito
          dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). 
              4. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  applica  i
          contributi  per  l'utilizzo  delle   frequenze   televisive
          stabiliti dall'Autorita' entro novanta giorni  dall'entrata
          in vigore del presente articolo secondo  le  procedure  del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine  di  promuovere
          il pluralismo nonche' l'uso efficiente e la  valorizzazione
          dello  spettro   frequenziale   secondo   i   principi   di
          ragionevolezza, proporzionalita' e non discriminazione.  Il
          nuovo sistema di contributi e' applicato progressivamente a
          partire dal 1° gennaio 2013. 
              5. Al fine di  favorire  l'innovazione  tecnologica,  a
          partire dal 1° gennaio  2013  per  gli  apparecchi  atti  a
          ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  dalle  aziende
          produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche
          al dettaglio sul territorio nazionale non  si  richiede  la
          presenza  di  un  sintonizzatore  analogico.  Al  fine   di
          assicurare ai consumatori la migliore qualita'  di  visione
          dell'alta definizione, a partire dal  1°  luglio  2016  gli
          apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi  venduti
          dalle    aziende    produttrici    ai    distributori    di
          apparecchiature elettroniche al  dettaglio  sul  territorio
          nazionale  integrano  un  sintonizzatore  digitale  per  la
          ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2  con  tutte  le
          codifiche approvate nell'ambito dell'Unione  internazionale
          delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a
          partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a  ricevere
          servizi  radiotelevisivi   venduti   ai   consumatori   nel
          territorio nazionale integrano un  sintonizzatore  digitale
          per la ricezione di  programmi  in  tecnologia  DVB-T2  con
          tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.  Per  le
          successive  evoluzioni  delle   codifiche,   gli   obblighi
          previsti dal presente comma decorrono  rispettivamente  dal
          diciottesimo  e  dal   ventiquattresimo   mese   successivi
          all'approvazione  da  parte   dell'ITU.   Con   regolamento
          dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  sono
          indicate   le    codifiche    che    devono    considerarsi
          tecnologicamente  superate,  in  ordine  alle   quali   non
          sussistono gli obblighi previsti dal presente comma. 
              6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge  8
          aprile 2008, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato  dall'articolo
          45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo  le  parole:  «in
          conformita'  ai  criteri  di  cui  alla  deliberazione   n.
          181/09/CONS   dell'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 99  del  30  aprile  2009»  sono  inserite  le
          seguenti: «, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e
          8, salvo il  penultimo  capoverso,  dell'allegato  A,».  Il
          bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e  il
          relativo disciplinare di gara sono annullati.  Con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  i
          criteri e le modalita' per l'attribuzione di un  indennizzo
          ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara. 
              7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni  interessate  provvedono   agli   eventuali
          adempimenti conseguenti nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6  si  provvede  a
          valere, entro il limite complessivo di euro 600.000,  sugli
          introiti  di  cui  al  comma  2,  lettera  a).  I  proventi
          derivanti  dall'assegnazione  delle  frequenze  di  cui  al
          presente articolo sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere  riassegnati  ad  apposito  capitolo
          dello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico entro il 1° marzo 2015 per le finalita' di cui al
          periodo  precedente  e,  per   l'importo   eccedente,   per
          l'incremento della somma di cui all'articolo  6,  comma  9,
          del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e
          successive modificazioni.». 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6. Agevolazioni per la realizzazione di  reti  di
          comunicazione elettronica a banda  ultralarga  e  norme  di
          semplificazione per le procedure di scavo e di  posa  aerea
          dei cavi,  nonche'  per  la  realizzazione  delle  reti  di
          comunicazioni elettroniche 
              1.  Dopo  il   comma   7-bis   dell'articolo   33   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono
          inseriti i seguenti: 
              «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre  2015,
          possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies
          interventi infrastrutturali, per i quali non sono  previsti
          contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla  rete
          a  banda  ultralarga,  relativi  alla   rete   di   accesso
          attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga
          all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi
          non gia' previsti in piani industriali o  finanziari  o  in
          altri idonei atti alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio
          a  banda  ultralarga  a  tutti  i  soggetti  potenzialmente
          interessati insistenti nell'area considerata; 
              b)  soddisfino  un  obiettivo  di  pubblico   interesse
          previsto  dall'Agenda  digitale  europea,   di   cui   alla
          comunicazione della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
          definitivo/2 del 26 agosto 2010; 
              c) prevedano un investimento privato non inferiore alle
          soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della
          rete a banda ultralarga: 
              1)  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a   5.000
          abitanti: investimento  non  inferiore  a  200.000  euro  e
          completamento degli interventi infrastrutturali entro  nove
          mesi  dalla  data  della  prenotazione  di  cui  al   comma
          7-septies; 
              2) nei comuni con  popolazione  compresa  tra  5.000  e
          10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000  euro
          e completamento  degli  interventi  infrastrutturali  entro
          dodici mesi dalla data della prenotazione di cui  al  comma
          7-septies; 
              3)  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000
          abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro  e
          completamento  degli  interventi   infrastrutturali   entro
          dodici mesi dalla data della prenotazione di cui  al  comma
          7-septies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a
          ventiquattro mesi per investimenti superiori a  10  milioni
          di euro e a trenta mesi per  investimenti  superiori  a  50
          milioni di euro, ma in tal caso deve essere  assicurata  la
          connessione  a  tutti  gli  edifici  scolastici   nell'area
          interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al
          secondo periodo, i benefici di cui al comma  7-sexies  sono
          estesi all'imposta  sul  reddito  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016; 
              d) le condizioni  del  mercato  siano  insufficienti  a
          garantire che l'investimento privato sia  realizzato  entro
          due anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.  Il  termine  e'  di  tre  anni  in  caso  di
          investimenti superiori a 50 milioni di euro. 
              7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per: 
              a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle
          infrastrutture e delle tecnologie in grado  di  erogare  un
          servizio di connettivita' con banda di download  di  almeno
          30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata
          area; 
              b) rete a banda  ultralarga  a  100  Mbit/s:  l'insieme
          delle infrastrutture e tecnologie in grado  di  erogare  un
          servizio di connettivita' con banda di download  di  almeno
          100  Mbit/s  e  di  upload  di  almeno  10  Mbit/s  su  una
          determinata area; 
              c)  servizio  a  banda  ultralarga:  un   servizio   di
          connettivita' con la banda di cui alle lettere a)  e  b)  e
          con l'obbligo di copertura di  tutti  i  potenziali  utenti
          (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese)  di  una
          determinata   area   geografica   con   un    fattore    di
          contemporaneita'  di  almeno  il   50   per   cento   della
          popolazione residente servita e assicurando la copertura di
          tutti gli edifici scolastici dell'area interessata. 
              7-quinquies.  Sono  ammessi  al  beneficio  tutti   gli
          interventi infrastrutturali  attraverso  cui  e'  possibile
          fornire il servizio  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma
          7-quater, purche' non ricadenti in aree  nelle  quali  gia'
          sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore
          di servizi di rete a banda ultralarga  con  caratteristiche
          di rete, di cui alle lettere a) e b)  del  comma  7-quater,
          eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e'
          richiesto  il  contributo.  E'  ammessa  al  beneficio   la
          costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica,  armadi  di
          terminazione ottica e tralicci. Non sono  ammessi  i  costi
          per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di
          cui al comma 7-sexies possono essere concessi  ad  un  solo
          soggetto nella stessa area. 
              7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche
          di  cui  al  comma  7-ter  possono  usufruire  del  credito
          d'imposta a valere sull'IRES e  sull'IRAP  complessivamente
          dovute    dall'impresa    che     realizza     l'intervento
          infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per  cento
          del  costo  dell'investimento.  Il  credito  d'imposta  non
          costituisce  ricavo  ai  fini  delle  imposte   dirette   e
          dell'IRAP ed e' utilizzato in  sede  di  dichiarazione  dei
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive. 
              7-septies. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione e fino al 31  marzo  2015,  per
          ottenere i benefici di cui al comma  7-sexies,  l'operatore
          interessato alla realizzazione dell'investimento deve  dare
          evidenza  pubblica  all'impegno   che   intende   assumere,
          manifestando  il  proprio  interesse  per   ciascuna   area
          attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico.  Nel  sito  web   e'
          inserita un'apposita sezione con la  classificazione  delle
          aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga  in  cui
          sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e  a  100  Mbit/s.
          Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per  tutte  le
          aree in cui vi sia piu' di una prenotazione,  il  beneficio
          e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto  con
          una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio
          piu' elevati,  corredati  di  soluzioni  tecnologiche  piu'
          evolute. Entro il 31 maggio 2015  l'operatore,  a  pena  di
          decadenza, deve trasmettere un progetto  esecutivo  firmato
          digitalmente,  conformemente  a   quanto   previsto   dalla
          decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del
          18 dicembre 2012. Entro il  15  giugno  2015  il  Ministero
          dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le
          aree  oggetto  di  intervento  privato  con  richiesta   di
          contributo e di tutte le aree bianche  rimanenti.  Dopo  il
          completamento  dell'intervento  l'operatore  e'  tenuto  ad
          inviare una comunicazione certificata del collaudo  tecnico
          dell'intervento,    affinche'    l'amministrazione    possa
          verificare la  conformita'  dell'intervento  rispetto  agli
          impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli  altri
          operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo  le
          determinazioni  dell'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase  di
          gestione, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  la
          facolta' di predisporre ogni tipo di  controllo  necessario
          per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli
          impegni assunti. 
              7-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  sentiti,  per  quanto  di  loro  competenza,  i
          Ministeri competenti nonche' l'Agenzia  delle  entrate,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   sono   stabiliti
          condizioni, criteri, modalita' operative,  di  controllo  e
          attuative dei  commi  da  7-ter  a  7-septies,  nonche'  il
          procedimento,  analogo  e  congruente  rispetto  a   quello
          previsto dal comma 2, per l'individuazione,  da  parte  del
          CIPE, del limite degli interventi agevolabili.  Il  decreto
          di cui al primo periodo  definisce  altresi'  le  modalita'
          atte ad assicurare l'effettiva  sussistenza  del  carattere
          nuovo   e   aggiuntivo   dell'intervento   infrastrutturale
          proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del
          credito d'imposta di cui  lo  stesso  beneficia,  anche  in
          funzione delle specifiche condizioni di  mercato  dell'area
          interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per
          garantire  il  conseguimento  delle  finalita'  sottese  al
          beneficio concesso,  tenuto  conto  della  decisione  della
          Commissione europea C(2012) 9833  final,  del  18  dicembre
          2012. 
              2-5-sexies. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo  43  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
          servizi  di  media   audiovisivi   e   radiofonici),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 43. (Posizioni dominanti  nel  sistema  integrato
          delle comunicazioni) 
              1-11. (Omissis) 
              12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
          ambito nazionale su qualunque piattaforma che,  sulla  base
          dell'ultimo  provvedimento  di   valutazione   del   valore
          economico  del  sistema   integrato   delle   comunicazioni
          adottato dall'Autorita' ai  sensi  del  presente  articolo,
          hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di  detto
          valore economico e i  soggetti  di  cui  al  comma  11  non
          possono,   prima   del   31   dicembre   2015,    acquisire
          partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
          partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici  di
          giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
          di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in  modalita'
          elettronica. Il  divieto  si  applica  anche  alle  imprese
          controllate,   controllanti   o    collegate    ai    sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile. 
              13-16. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 154 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1 . 
              1 - 153. (Omissis) 
              154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo  4,
          comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          5 luglio 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e'  prorogato
          di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge per gli  impianti,  gia'  iscritti  in  base  a  tale
          provvedimento  nei  relativi  registri  aperti  presso   il
          Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare  in
          zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state  per
          qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi  calamitosi
          con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga e'
          concessa anche nel  caso  in  cui  a  ricadere  nelle  zone
          colpite  dalle  calamita'  sono  le  opere  connesse   agli
          impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato
          il sistema di incentivi di cui all'articolo  28,  comma  2,
          lettera g), del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,
          secondo   criteri   di   diversificazione   e   innovazione
          tecnologica  e   di   coerenza   con   gli   obiettivi   di
          riqualificazione energetica degli  edifici  della  pubblica
          amministrazione previsti  dalla  direttiva  2012/27/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. 
              155-749. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          30-bis  del   decreto-legge   24   giugno   2014,   n.   91
          (Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              «Art. 30-bis (Interventi  urgenti  per  la  regolazione
          delle gare  d'ambito  per  l'affidamento  del  servizio  di
          distribuzione del gas naturale) 
              1-3. (Omissis) 
              4. La previsione di cui all'articolo 4,  comma  5,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica
          al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2.». 
              Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 -  primo  e
          secondo raggruppamento - al regolamento di cui  al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011,  n.
          226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione
          dell'offerta   per   l'affidamento   del   servizio   della
          distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo
          46-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre   2007,   n.   159,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222): 
 
                                                           Allegato 1 
 
              Data limite entro cui  la  Provincia,  in  assenza  del
          Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito
          per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il
          tempo per un eventuale  intervento  della  Regione  di  cui
          all'articolo 3 del regolamento 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello
          sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226: 
              «Art. 3. (Intervento della Regione) 
              1.  Nel  primo  periodo   di   applicazione,   qualora,
          trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato  1,  gli
          Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
          appaltante,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   secondo
          periodo, o qualora, nel caso di  presenza  nell'ambito  del
          Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi  o,  negli
          altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
          stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di  gara,
          la Regione con competenza sull'ambito,  previa  diffida  ai
          soggetti inadempienti contenente un  termine  perentorio  a
          provvedere,  avvia  la   procedura   di   gara   ai   sensi
          dell'articolo 14,  comma  7,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164. 
              2. (Omissis).». 
                
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3-bis
          dell'articolo 4 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69
          (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98: 
              «Art. 4 (Norme in materia di  concorrenza  nel  mercato
          del gas naturale e nei carburanti) 
              1-3. (Omissis) 
              3-bis. Le date stabilite  dall'Allegato  1  annesso  al
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 novembre  2011,  n.  226,  sono  prorogate  di
          ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte  dal
          comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno
          il 15 per cento dei punti  di  riconsegna  e'  situato  nei
          comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
          e inseriti nell'elenco di cui  all'Allegato  1  annesso  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, e successive modificazioni. 
              4-7-bis.». 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (Misure  per  la
          maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale  ed
          il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 6  e  7,  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Obblighi per  i  soggetti  che  immettono  gas
          naturale nella rete di trasporto e verifiche) 
              1-2. (Omissis) 
              3. L'attestazione di cui al comma 1,  sottoscritta  dal
          legale   rappresentante,   e'   trasmessa   al   Ministero,
          all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,  di
          seguito  'l'Autorita'  garante',   ed   all'Autorita'   per
          l'energia elettrica ed il gas, di seguito  'l'Autorita'  di
          regolazione'. Il valore assunto dalla  somma  algebrica  di
          cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, e'
          pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base  dei
          dati forniti dalla societa' Snam Rete Gas Spa, entro  i  15
          giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale.
          Per  anno   convenzionale   si   intende   l'anno   termico
          intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun  anno  e  il  30
          settembre  dell'anno   successivo;   in   sede   di   prima
          applicazione del presente decreto legislativo si intende il
          periodo  intercorrente  tra  il  primo  giorno   del   mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo  ed  il  giorno  antecedente  la  data
          omologa nell'anno  solare  successivo.  Ai  soli  fini  del
          calcolo per l'attestazione,  relativamente  al  primo  anno
          convenzionale, si assume che  il  volume  di  gas  naturale
          oggetto delle attivita' e delle operazioni nell'ultimo mese
          dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al  mese
          precedente. 
              4-7. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 110 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              «Art. 1. 
              1-109. (Omissis) 
              110. Al fine di consentire il completamento  nel  corso
          dell'anno 2015 dei  piani  di  gestione  degli  esuberi  di
          personale relativi all'anno 2014, il finanziamento  di  cui
          all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147, previsto  per  le  proroghe  dei  trattamenti  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre  2004,
          n.  249,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2004,  n.  291,  e  successive  modificazioni,  e'
          esteso all'anno 2015 nel limite  di  60  milioni  di  euro.
          L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a  carico
          del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              111-135. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          18 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185: 
              «Art.  18.  (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali) 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              2-4-octies. (Omissis).».