Art. 4 
 
 
                  Proroghe di termini di competenza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  marzo
2005, n. 26. 
  2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «
(( 31 ottobre 2015 )) ». 
  (( 2-bis. All'articolo 38, comma 2,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole: «entro tre anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  7
ottobre 2016». 
  2-ter. La proroga del termine di cui al comma  2-bis  del  presente
articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono
agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro
otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,  fermi  restando  gli  adempimenti   previsti
dall'articolo 4 del medesimo regolamento. )) 
  3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui  all'articolo
41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015». 
  5. Le province che alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014
sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. 
  (( 5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalita'  di  riparto
tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio gia'  adottate
con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze.  Per  l'anno  2015  i  trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione,  corrisposti  dal  Ministero
dell'interno in  favore  delle  province  appartenenti  alla  Regione
siciliana e alla regione Sardegna,  sono  determinati  in  base  alle
disposizioni dell'articolo 10, comma 2,  del  decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014, n. 68. 
  5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «al periodo  precedente»  sono
inserite le seguenti: «, ripartite nelle misure del 90 per cento  fra
gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante
10 per cento fra gli enti della Regione  siciliana  e  della  regione
Sardegna». 
  5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 573: 
  1) al primo periodo: 
  1.1) le parole: «Per l'esercizio 2014, gli enti  locali  che  hanno
avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio  comunale  del
piano  di  riequilibrio  finanziario,  come  previsto   dall'articolo
243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  enti
locali  che,  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, non abbiano presentato il piano di  riequilibrio  entro
il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni,»; 
  1.2) le parole: «entro il termine perentorio di  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»; 
  2) al secondo periodo,  le  parole:  «di  centoventi  giorni»  sono
soppresse; 
  b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole:  «entro  il  termine
perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30
giugno 2015». )) 
  6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal  1º
gennaio 2015, anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano
di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato,  per
un contingente non superiore a 3.000 unita' e comunque  nel  rispetto
del limite complessivo della spesa  autorizzata,  fino  al  31  marzo
2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di  10  milioni  di
euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di  9,7  milioni  di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  102  del
2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni  di  euro,
si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1  della
medesima legge, alla prosecuzione del  concorso  delle  forze  armate
alle  operazioni  di  sicurezza  e  di   controllo   del   territorio
finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita'  organizzata
e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015. 
  (( 6-bis. I termini di  cui  all'articolo  14,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  sono
prorogati al 31 dicembre 2015. 
  6-ter.  All'articolo  17,  comma  4-quater,  del  decreto-legge   9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno
2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2015». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art. 1
          del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.  314  (Proroga  di
          termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
          marzo 2005, n. 26: 
              «Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali. 
              1. (Omissis) 
              1-bis.  Ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio   di
          previsione  degli  enti  locali  e  della  verifica   della
          salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano,  per
          l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2
          e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  80,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.». 
                
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  11  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 Proroga di termini in materia di turismo. 
              1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  per
          completare l'adeguamento alle disposizioni  di  prevenzione
          incendi, e' prorogato al 31 ottobre 2015 per  le  strutture
          ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
          letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
          del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano  in
          possesso, alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  dei   requisiti   per
          l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento
          antincendio,   approvato   con   decreto    del    Ministro
          dell'interno  16  marzo  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  76  del  30   marzo   2012,   e   successive
          modificazioni. 
              2-3. (Omissis) ». 
                
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 38 del citato
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  38.  Disposizioni  in  materia  di   prevenzione
          incendi. 
              1. (Omissis). 
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  1,  i
          soggetti di cui  al  medesimo  comma  presentano  l'istanza
          preliminare di  cui  all'articolo  3  e  l'istanza  di  cui
          all'articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2016.» 
                
              Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,   n.   151
          (Regolamento recante semplificazione della  disciplina  dei
          procedimenti relativi alla  prevenzione  degli  incendi,  a
          norma dell'articolo 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122): 
              «Art.3. Valutazione dei progetti. 
              1. Gli enti ed i privati responsabili  delle  attivita'
          di cui all'Allegato I, categorie  B  e  C,  sono  tenuti  a
          richiedere, con apposita istanza, al  Comando  l'esame  dei
          progetti  di  nuovi  impianti  o  costruzioni  nonche'  dei
          progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti,  che
          comportino un aggravio  delle  preesistenti  condizioni  di
          sicurezza antincendio. 
              2. I progetti di cui al comma 1  sono  corredati  dalla
          documentazione prevista dal  decreto  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 2. 
              3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni
          puo' richiedere documentazione integrativa. Il  Comando  si
          pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa  ed
          ai criteri tecnici di prevenzione  incendi  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  presentazione  della  documentazione
          completa.». 
                
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  4  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.
          151: 
              «Art. 4. Controlli di prevenzione incendi. 
              1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del  presente
          regolamento, l'istanza di cui al comma 2  dell'articolo  16
          del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata
          al Comando, prima dell'esercizio  dell'attivita',  mediante
          segnalazione certificata  di  inizio  attivita',  corredata
          dalla  documentazione   prevista   dal   decreto   di   cui
          all'articolo 2,  comma  7,  del  presente  regolamento.  Il
          Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della
          documentazione e dei relativi allegati e, in caso di  esito
          positivo, ne rilascia ricevuta. 
              2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria  A
          e B, il Comando,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
          dell'istanza  di  cui  al  comma  1,  effettua   controlli,
          attraverso visite tecniche, volti ad accertare il  rispetto
          delle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
          degli incendi, nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti  di
          sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche  con
          metodo a campione o in base  a  programmi  settoriali,  per
          categorie di attivita' o  nelle  situazioni  di  potenziale
          pericolo comunque segnalate o  rilevate.  Entro  lo  stesso
          termine, in caso di accertata carenza dei requisiti  e  dei
          presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti  dalla
          normativa  di  prevenzione  incendi,  il   Comando   adotta
          motivati   provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'  e  di  rimozione  degli  eventuali  effetti
          dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione  che,  ove  sia
          possibile,  l'interessato  provveda   a   conformare   alla
          normativa antincendio e ai criteri tecnici  di  prevenzione
          incendi detta attivita' entro un termine di  quarantacinque
          giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato,  in  caso
          di esito positivo, rilascia copia del verbale della  visita
          tecnica. 
              3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria  C,
          il  Comando,  entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento
          dell'istanza  di  cui  al  comma  1,  effettua   controlli,
          attraverso visite tecniche, volti ad accertare il  rispetto
          delle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
          degli incendi, nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti  di
          sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso  di
          accertata carenza  dei  requisiti  e  dei  presupposti  per
          l'esercizio delle attivita'  previsti  dalla  normativa  di
          prevenzione   incendi,   il   Comando    adotta    motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi  dalla  stessa
          prodotti,   ad   eccezione   che,   ove   sia    possibile,
          l'interessato  provveda   a   conformare   alla   normativa
          antincendio e ai criteri  tecnici  di  prevenzione  incendi
          detta attivita' entro un termine di quarantacinque  giorni.
          Entro quindici giorni dalla  data  di  effettuazione  delle
          visite  tecniche  effettuate  sulle  attivita'  di  cui  al
          presente comma, in  caso  di  esito  positivo,  il  Comando
          rilascia il certificato di prevenzione incendi. 
              4.  Il  Comando  acquisisce  le  certificazioni  e   le
          dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita'  di
          cui all'Allegato I alla normativa di  prevenzione  incendi,
          ai  sensi  del  comma  4  dell'articolo  16   del   decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
              5. Qualora il sopralluogo debba essere  effettuato  dal
          Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione  che
          prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da  organi
          collegiali, dei quali e' chiamato a far  parte  il  Comando
          stesso, si applicano i diversi termini stabiliti  per  tali
          procedimenti. 
              6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  3  del
          presente decreto in caso di  modifiche  che  comportano  un
          aggravio  delle  preesistenti   condizioni   di   sicurezza
          antincendio,  l'obbligo  per   l'interessato   di   avviare
          nuovamente le  procedure  previste  dal  presente  articolo
          ricorre quando  vi  sono  modifiche  di  lavorazione  o  di
          strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali  o  di
          variazioni  qualitative  e  quantitative   delle   sostanze
          pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi  e  ogni
          qualvolta sopraggiunga una  modifica  delle  condizioni  di
          sicurezza precedentemente accertate.». 
                
              Si riporta il  testo  vigente  del  comma  1  dell'art.
          41-bis del decreto legge 24  aprile  2014,  n.  66  (Misure
          urgenti per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89: 
              «Art.41-bis. Misure per l'accelerazione dei pagamenti a
          favore delle imprese. 
              1.  Per  consentire  l'adempimento  delle  obbligazioni
          assunte per gli interventi di  cui  alle  leggi  11  giugno
          2004, nn. 146, 147  e  148,  ed  agevolare  il  flusso  dei
          pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino  al
          31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili
          sulle rispettive contabilita'  speciali,  come  individuate
          nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
          dicembre 2013. 
              2-3. (Omissis) ». 
                
              Si riporta  il  testo  del  comma  5  dell'art.  5  del
          decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107  (Proroga   delle
          missioni internazionali delle forze armate e di  polizia  e
          disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
          e 1973 (2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite, nonche'  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria. 
              1-4. (Omissis). 
              5.  L'impiego  di  cui  al  comma   4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i  corsi  teorico-pratici  di  cui   all'articolo   6   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno  15
          settembre   2009,   n.   154,   adottato   in    attuazione
          dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155. Fino al 30 giugno  2015  possono  essere  impiegate
          anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
          i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che  abbiano
          partecipato per  un  periodo  di  almeno  sei  mesi,  quali
          appartenenti   alle    Forze    armate,    alle    missioni
          internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
          sia attestata dal Ministero della difesa. 
              5-bis - 6-ter. (Omissis). ». 
              Il decreto del  Ministro  dell'interno  4  maggio  2012
          recante   "Ripartizione   del   Fondo    sperimentale    di
          riequilibrio  alle  province  delle   regioni   a   statuto
          ordinario, per l'anno 2012", e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.10 del
          decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
          la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
          scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          maggio 2014, n. 68: 
              «Art. 10.  Proroga  delle  modalita'  di  riparto  alle
          province del fondo sperimentale di riequilibrio. 
              1. (Omissis). 
              2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto
          di fiscalizzazione corrisposti dal  Ministero  dell'interno
          in  favore  delle  province   appartenenti   alla   regione
          Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in  base
          alle disposizioni recate  dall'articolo  4,  comma  6,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e  alle
          modifiche dei fondi successivamente intervenute.». 
                
              Si riporta il testo del comma  418  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di  stabilita'  2015),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1 
              1-417. (Omissis). 
              418. Le province e le citta'  metropolitane  concorrono
          al  contenimento  della  spesa  pubblica   attraverso   una
          riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
          l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e  di
          3.000 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2017.  In
          considerazione delle riduzioni di spesa di cui  al  periodo
          precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
          enti appartenenti alle regioni a statuto  ordinario  e  del
          restante 10 per cento fra gli enti della Regione  siciliana
          e della  Regione  Sardegna,  ciascuna  provincia  e  citta'
          metropolitana versa ad apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello  Stato  un  ammontare  di  risorse  pari  ai
          predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento  di
          cui  al  periodo  precedente,  fermo  restando  l'ammontare
          complessivo  del  contributo  dei  periodi  precedenti,  le
          province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre
          2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il
          supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore  -
          SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e'  stabilito  l'ammontare  della  riduzione  della
          spesa corrente che  ciascun  ente  deve  conseguire  e  del
          corrispondente  versamento  tenendo   conto   anche   della
          differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 
              419-735. (Omissis). ». 
                
              Si riportano i testi dei commi 573 e 573-bis  dell'art.
          1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014)), come modificati dalla presente
          legge: 
              «Art. 1 
              1-572. (Omissis). 
              573. Gli enti locali  che,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, non abbiano  presentato
          il  piano  di  riequilibrio  entro  il   termine   di   cui
          all'articolo 243-bis, comma 5 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, e che non  abbiano  dichiarato  il  dissesto
          finanziario ai sensi dell'articolo 246 del  medesimo  testo
          unico, possono riproporre, entro  il  30  giugno  2015,  la
          procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-bis del citato testo unico,  e  successive
          modificazioni, qualora sia stato  certificato,  nell'ultimo
          rendiconto  approvato,  che  l'ente  non  si  trova   nella
          condizione   di   deficitarieta'   strutturale,   di    cui
          all'articolo 242 del medesimo  testo  unico,  e  successive
          modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del
          Ministro dell'interno previsto dallo stesso  articolo  242.
          In pendenza del predetto  termine  non  trova  applicazione
          l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico. 
              573-bis. Per l'esercizio 2014,  agli  enti  locali  che
          abbiano presentato, nell'anno 2013, i piani di riequilibrio
          finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive modificazioni, per i quali sia  intervenuta  una
          deliberazione di diniego da parte della competente  sezione
          regionale  della  Corte  dei  conti  ovvero  delle  sezioni
          riunite, e' data facolta' di riproporre un nuovo  piano  di
          riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il  30
          giugno 2015.  Tale  facolta'  e'  subordinata  all'avvenuto
          conseguimento di un miglioramento, inteso sia come  aumento
          dell'avanzo di amministrazione  che  come  diminuzione  del
          disavanzo  di   amministrazione,   registrato   nell'ultimo
          rendiconto approvato. Nelle more del termine  previsto  per
          la presentazione del nuovo piano  di  riequilibrio  e  sino
          alla conclusione della relativa procedura, non  si  applica
          l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto  testo  unico.
          Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  per
          l'esercizio 2015 in relazione agli enti locali che  abbiano
          presentato i piani  di  riequilibrio  finanziario  previsti
          dall'articolo 243-bis del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, nell'anno 2014. 
              573-ter - 749. (Omissis). ». 
                
              Si  riportano  i  testi  vigenti  dei  commi  74  e  75
          dell'art. 24  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
          (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102: 
              «Art. 24. Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato. 
              1-73. (Omissis) 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
          nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
          del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
          milioni di euro per l'anno 2010. 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
          4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              76. (Omissis). ». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del
          decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136   (Disposizioni
          urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze  ambientali  e
          industriali  ed  a  favorire   lo   sviluppo   delle   aree
          interessate) convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          febbraio 2014, n. 6: 
              «Art. 3. Combustione illecita di rifiuti. 
              1. (Omissis) 
              2. Fermo restando quanto  previsto  dalle  disposizioni
          vigenti, i Prefetti delle province della regione  Campania,
          nell'ambito delle operazioni di sicurezza  e  di  controllo
          del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti  di
          criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati  ad
          avvalersi,   nell'ambito    delle    risorse    finanziarie
          disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di  850
          unita' di personale militare delle Forze  armate,  posto  a
          loro disposizione dalle competenti  autorita'  militari  ai
          sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
              2-bis - 2-sexies. (Omissis). ». 
                
              Si riportano i  testi  vigenti  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'art. 7-bis del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.  92
          (Misure  urgenti  in   materia   di   sicurezza   pubblica)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 125: 
              «Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del territorio 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
          1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              1-bis. (Omissis). 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              4-5. (Omissis). ». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 199  dell'art.  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2015): 
              «Art. 1 
              1-198. (Omissis). 
              199.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2018,
          da ripartire tra  le  finalita'  di  cui  all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              200-735. (Omissis). ». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 31-ter  dell'art.
          14 del decret- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti
          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di
          competitivita' economica)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art.  14.  Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali. 
              1 - 31-bis. (Omissis) 
              31-ter. I comuni  interessati  assicurano  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo: 
              a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno  tre
          delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
              b)  entro  il  30  settembre  2014,  con  riguardo   ad
          ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui  al  comma
          27; 
              b-bis) entro il 31 dicembre  2014,  con  riguardo  alle
          restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27. 
              31-quater - 33-quater. (Omissis. ». 
                
              Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 17 del
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazione e di  sviluppo),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17. Semplificazione in materia di  assunzione  di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati. 
              1 - 4-ter. (Omissis) 
              4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
          acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2015. 
              4-quinquies. (Omissis). ».