Art. 6 
 
 
             Proroga di termini in materia di istruzione 
 
  1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «30 marzo  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2015». 
  2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite  dalle  parole:  «31
ottobre 2015». 
  (( 2-bis. La durata complessiva dei rapporti  instaurati  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  e'
prorogata di due anni. )) 
  3. Al decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3,  comma  1,  dopo  le  parole:  «2013-2014»  sono
inserite le seguenti: «e nell'anno accademico 2014-2015»; 
  b) all'articolo 19, comma  1,  dopo  le  parole:  «2013-2014»  sono
inserite  le  seguenti:  «e  per  gli  anni  accademici  2014-2015  e
2015-2016». 
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque  ricorrano  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «28
febbraio 2015»; 
  c) le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2015». 
  5. Per gli interventi di edilizia scolastica  di  cui  all'articolo
48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il  termine  per
l'affidamento dei lavori e' prorogato al 28 febbraio 2015. 
  (( 5-bis.  All'articolo  18,  comma  8-ter,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2015». )) 
  6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.  87,
le  parole:  «Entro  il  31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro il 31 marzo 2015». 
  (( 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di  cui  all'articolo  1,
comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito  al  31
dicembre 2015. All'onere finanziario  derivante  dal  primo  periodo,
pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto  ad  euro
10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni,  a
valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo  58,   comma   5,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni
normative o amministrative  ai  problemi  occupazionali  connessi  ai
rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il  Governo  attiva  un
tavolo di confronto tra  le  amministrazioni  interessate,  gli  enti
locali   e   le   organizzazioni   rappresentative   dei   lavoratori
interessati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  1  e  2   dell'art.
          23-quinquies  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90
          (Misure urgenti per la  semplificazione  e  la  trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114, come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il
          regolare avvio dell'anno scolastico) 
              1. Nelle more del riordino e della  costituzione  degli
          organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti  gli
          atti e i  provvedimenti  adottati  in  assenza  del  parere
          dell'organo collegiale consultivo nazionale  della  scuola;
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  e  fino  alla  ricostituzione   dei
          suddetti organi, comunque non oltre il  31  dicembre  2015,
          non  sono  dovuti   i   relativi   pareri   obbligatori   e
          facoltativi. 
              2. Le elezioni del Consiglio superiore  della  pubblica
          istruzione sono bandite entro il 30 settembre 2015. In  via
          di prima applicazione  e  nelle  more  del  riordino  degli
          organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma
          9,  del  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.   233,
          stabilisce le modalita' di elezione  del  predetto  organo,
          anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera  a),
          del citato articolo 2. ». 
                
              Si riporta il  testo  del  comma  4  dell'art.  14  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14. (Conclusione delle  procedure  in  corso  per
          l'abilitazione scientifica nazionale) 
              1-3-quinquies. (Omissis). 
              4. Le chiamate relative al piano straordinario  per  la
          chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012
          e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma
          9, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  sono  effettuate
          entro il 31 ottobre 2015. » 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'art.  22
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario): 
              «Art. 22. (Assegni di ricerca) 
              1-2. (Omissis). 
              3. Gli assegni possono avere una  durata  compresa  tra
          uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
          di studio a qualsiasi titolo  conferite,  ad  eccezione  di
          quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere  utili
          ad integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
          ricerca dei titolari. La durata  complessiva  dei  rapporti
          instaurati ai sensi del  presente  articolo,  compresi  gli
          eventuali rinnovi, non puo'  comunque  essere  superiore  a
          quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
          stato fruito in coincidenza con il  dottorato  di  ricerca,
          nel limite massimo della durata legale del relativo  corso.
          La titolarita'  dell'assegno  non  e'  compatibile  con  la
          partecipazione a corsi di laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale,   dottorato   di   ricerca    con    borsa    o
          specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
          il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per   il
          dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 
              4-9. (Omissis). ». 
                
              Si riporta  il  testo  del  comma  1  dell'art.  3  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e  ricerca)  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  3.  Premi  per  l'alta   formazione   artistica,
          musicale e coreutica 
              1. Al fine di sostenere la formazione artistica  presso
          le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508,  promuovendone  l'eccellenza,  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          bandisce, entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, premi a favore degli  studenti
          iscritti,  nell'anno  accademico  2013-2014   e   nell'anno
          accademico 2014-2015, presso  le  suddette  Istituzioni.  I
          bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare
          riguardo a progetti di ricerca  di  rilevanza  nazionale  e
          iniziative  nazionali  di  promozione  del  settore   AFAM,
          l'importo  dei  singoli  premi  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, nonche'  le  modalita'  per  la  presentazione
          delle domande, anche in via telematica, per  la  formazione
          delle commissioni e per la valutazione dei candidati. 
              2-4. (Omissis) .». 
                
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  19  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e  ricerca)  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1.  Alta  formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica 
              01. (Omissis) 
              1. Al fine di consentire il regolare svolgimento  delle
          attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli  anni
          accademici 2014-2015 e 2015-2016 fermi restando  il  limite
          percentuale di cui all'articolo 270,  comma  1,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          il ricorso in via  prioritaria  alle  graduatorie  previste
          dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999,  n.
          508, e il regime  autorizzatorio  di  cui  all'articolo  39
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  le  graduatorie
          nazionali di cui all'articolo  2-bis  del  decreto-legge  7
          aprile 2004, n. 97,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge  4  giugno  2004,  n.  143,   sono   trasformate   in
          graduatorie   nazionali   a    esaurimento,    utili    per
          l'attribuzione  degli   incarichi   di   insegnamento   con
          contratto a tempo indeterminato e determinato. 
              2-5-ter. (Omissis). ». 
                
              Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art.  18
          del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  (Disposizioni
          urgenti per il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  18.  Sblocca  cantieri,  manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni. 
              1-8-quater. (Omissis) 
              8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori  di  cui
          al comma 8-quater entro il 31  dicembre  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Per le Regioni  nelle  quali  gli
          effetti della graduatoria di cui  al  comma  8-quater  sono
          stati sospesi da provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,
          il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
          2015.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si  rendono
          disponibili all'esito delle  procedure  di  cui  al  citato
          comma 8-quater ovvero le risorse  derivanti  dalle  revoche
          dei   finanziamenti   sono   riassegnate   dal    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2015, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati. 
              8-sexies-14-bis. (Omissis). ». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure  urgenti
          per la competitivita' e la giustizia sociale),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              «Art. 48. (Edilizia scolastica) 
              1. (Omissis). 
              2.  Per  le  finalita'  e   gli   interventi   di   cui
          all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti  d'intesa  con  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  assegna,
          nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo
          sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020,  fino
          all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica
          dell'utilizzo delle  risorse  assegnate  nell'ambito  della
          programmazione 2007-2013 del Fondo  medesimo  e  di  quelle
          assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma
          delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di  piani
          stralcio del programma di messa in sicurezza degli  edifici
          scolastici.  In  esito  alla  predetta  verifica  il   CIPE
          riprogramma  le  risorse  non  utilizzate  e   assegna   le
          ulteriori risorse a valere sulla  dotazione  2014-2020  del
          Fondo  sviluppo  e  coesione  in  relazione  ai  fabbisogni
          effettivi e sulla  base  di  un  programma  articolato  per
          territorio regionale e per tipologia di interventi. Con  la
          stessa delibera sono individuate le modalita'  di  utilizzo
          delle risorse assegnate, di  monitoraggio  dell'avanzamento
          dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011
          e di applicazione  di  misure  di  revoca,  utilizzando  le
          medesime  procedure  di  cui  al  citato  articolo  18  del
          decreto-legge n. 69 del 2013. ». 
                
              Si riporta il testo del comma  8-ter  dell'articolo  18
          del citato  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  18.  Sblocca  cantieri,  manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni. 
              1-8-bis. (Omissis). 
              8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia  di
          riqualificazione e di messa in sicurezza delle  istituzioni
          scolastiche statali, con particolare riferimento  a  quelle
          in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche'  di
          garantire il regolare svolgimento del servizio  scolastico,
          ferma restando  la  procedura  prevista  dall'articolo  11,
          commi da 4-bis a 4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per le altre  risorse  destinate  al
          Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo
          11 e nelle more  della  completa  attuazione  della  stessa
          procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa  di  150
          milioni di euro. Per le  suddette  finalita',  nonche'  per
          quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con
          le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,  nella  misura
          definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31
          dicembre 2015, i sindaci  e  i  presidenti  delle  province
          interessati operano in qualita' di commissari  governativi,
          con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente,  che
          saranno definiti con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  relativi  oneri   si
          provvede ai sensi del comma 8-sexies. 
              8-quater-14-bis. (Omissis). ». 
                
              Si riporta il testo del comma 2-ter dell'articolo 1 del
          decreto-legge 7 aprile 2014,  n.  58  (Misure  urgenti  per
          garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2014,
          n. 87, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1.  Disposizioni   urgenti   per   il   corretto
          svolgimento dell'attivita' scolastica. 
              1-2-bis. (Omissis). 
              2-ter. Entro il 31 marzo  2015,  e'  bandita  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge  12  settembre
          2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 2013, n. 128, la prima tornata del  corso-concorso
          nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici  per
          la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le
          quali si e' esaurita la graduatoria di cui al  comma  1-bis
          del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il
          bando dispone che una quota dei posti, nel  rispetto  della
          normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia' vincitori
          ovvero utilmente collocati nelle  graduatorie  di  concorso
          successivamente  annullate  in  sede  giurisdizionale,   ai
          soggetti che hanno un  contenzioso  pendente,  che  abbiano
          avuto una sentenza favorevole almeno  nel  primo  grado  di
          giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          alcuna  sentenza  definitiva,  nel  limite  della  suddetta
          riserva  di  posti  gia'  autorizzata  per  il   menzionato
          corso-concorso,  contenzioso   legato   ai   concorsi   per
          dirigente scolastico di  cui  al  decreto  direttoriale  22
          novembre 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4a
          serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004,  e  al  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
          procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010,
          n. 202, nonche' ai soggetti che  hanno  avuto  la  conferma
          degli incarichi di presidenza di cui all'articolo  1-sexies
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo  stesso
          bando disciplina i titoli valutabili  tra  i  quali  l'aver
          svolto le funzioni di dirigente scolastico. ». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 745  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2014): 
              «Art. 1. 
              1-743. (Omissis). 
              745. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici,
          nei limiti di spesa previsti dall'elenco  1  allegato  alla
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a  prorogare
          per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in
          essere, attivati  dall'ufficio  scolastico  provinciale  di
          Palermo e prorogati ininterrottamente,  per  l'espletamento
          di funzioni corrispondenti ai collaboratori  scolastici,  a
          seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo  8
          della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti  degli  enti
          locali. 
              746-749. (Omissis).» 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 199 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2015): 
              «Art. 1. 
              1-198. (Omissis) 
              199.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2018,
          da ripartire tra  le  finalita'  di  cui  all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              200-735. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'art.  58
          del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  (Disposizioni
          urgenti per il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              «Art. 58. Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca 
              1-4. (Omissis). 
              5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014   le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, i  servizi  esternalizzati  per  le  funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.  119.  A
          decorrere dal medesimo anno scolastico il numero  di  posti
          accantonati non e' inferiore a quello dell'anno  scolastico
          2012/2013. In relazione  a  quanto  previsto  dal  presente
          comma, le risorse destinate alle convenzioni per i  servizi
          esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni  per  l'anno
          2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
          6-7-bis. (Omissis).».