Art. 7 
 
 
               Proroga di termini in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole «entro  il  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». 
  2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,  e  successive
modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «1º gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2016»; 
  b)  le  parole:  «31  dicembre  2016»,  ovunque   ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  c)  le  parole:  «31  dicembre  2014»,  ovunque   ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»; 
  d) le parole: «1º gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2018»; 
  e) all'articolo 2, comma 5,  le  parole:  «per  l'anno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»; 
  f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e  le  parole:  «e  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»; 
  g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31  ottobre  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»; 
  (( g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  Nelle  procedure  di  selezione  per  la  formazione   del
contingente di personale militare di cui  al  comma  6  del  presente
articolo,  centocinquanta   posti   sono   riservati   al   personale
appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9,  terzo
periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014,  ferma  restando
l'invarianza del numero complessivo di unita' stabilito in trecento»;
)) 
  h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il  30  giugno  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»; 
  i) all'articolo 8, comma 1, le parole:  «e  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2014 e 2015». 
  (( 2-bis. Le disposizioni dei  commi  425,  426,  427,  428  e  429
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  si  applicano
anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6  del  decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato  dal
presente articolo. )) 
  3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro  il  1º  gennaio  2015»,  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2016». 
  4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: «fino alla data del  31  dicembre  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015». 
  (( 4-bis. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, le parole: «al 90 percento nel  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 90 per cento nel 2016». 
  4-ter. La concessione del contributo per il  sostegno  al  progetto
pilota per il trattamento di minori vittime di abuso  e  sfruttamento
sessuale, di cui all'avviso pubblico n.1/2011, di cui  al  comunicato
della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le
pari opportunita' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  208  del  7
settembre  2011,  aggiudicato  al   Dipartimento   di   pediatria   e
neuropsichiatria infantile dell'universita' degli studi di  Roma  «La
Sapienza» per il Servizio di assistenza, cura  e  ricerca  sull'abuso
all'infanzia e' prorogata al 31 dicembre  2015.  All'onere  derivante
dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per  l'anno
2015,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto
del concorso straordinario di cui all'articolo 11  del  decreto-legge
24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27,  e  successive  modificazioni,  l'efficacia  delle
disposizioni in materia  di  requisiti  per  il  trasferimento  della
titolarita' della farmacia, di cui  all'articolo  12  della  legge  2
aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, e' differita fino  al
31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini  dell'acquisizione  della
titolarita' di una farmacia, e' richiesta esclusivamente l'iscrizione
all'albo dei farmacisti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del  comma  1-sexsies,  lettera  c)
          dell'articolo 2 del decreto legge 29  dicembre  2010,n.225,
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie),  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              1-1-quinquies. (Omissis). 
              1-sexies. In attuazione dell'  articolo  40,  comma  2,
          della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta
          fino alla data di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni
          conseguenti all'Accordo  concernente  i  «requisiti  minimi
          organizzativi, strutturali e  tecnologici  delle  attivita'
          sanitarie dei  servizi  trasfusionali  e  delle  unita'  di
          raccolta e sul modello per le visite di verifica»,  sancito
          in data 16 dicembre 2010 tra il  Governo  e  le  regioni  e
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  in  conformita'
          allo stesso Accordo, il Ministro della salute,  con  propri
          decreti da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto: 
              a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per  il
          sistema trasfusionale,  affidandone  la  tenuta  al  Centro
          nazionale sangue, per lo svolgimento dei  compiti  previsti
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 20  dicembre  2007,
          n. 261; 
              b)  definisce,  ai  fini  dell'emanazione  del  decreto
          ministeriale previsto  dall'articolo  40,  comma  4,  della
          citata  legge  n.  96  del  2010,  le  modalita'   per   la
          presentazione  da  parte  degli  interessati   e   per   la
          valutazione, da parte dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
          delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e
          le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni; 
              c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione  di
          quanto previsto dal citato Accordo del  16  dicembre  2010,
          che comunque dovra' avvenire entro il 30  giugno  2015,  le
          modalita'  attraverso  le  quali  l'Agenzia  italiana   del
          farmaco assicura l'immissione in commercio  dei  medicinali
          emoderivati prodotti  da  plasma  raccolto  sul  territorio
          nazionale  nonche'  l'esportazione  del  medesimo  per   la
          lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto  superiore  di
          sanita' assicura il relativo controllo di stato. 
              1-septies- 84 (Omissis).». 
                
              Si  riporta  il  testo  del  decreto   legislativo   28
          settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione  dell'Associazione
          italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma  dell'articolo
          2 della legge 4 novembre 2010,  n.  183.)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. Trasferimento  di  funzioni  alla  costituenda
          Associazione della Croce Rossa italiana 
              1. Le funzioni  esercitate  dall'Associazione  italiana
          della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di  cui
          al comma 4, sono trasferite, a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2016,  alla  costituenda  Associazione  della  Croce  Rossa
          italiana, di seguito denominata Associazione, promossa  dai
          soci della CRI, secondo quanto disposto  nello  statuto  di
          cui all'articolo 3,  comma  2.  L'Associazione  e'  persona
          giuridica di diritto privato  ai  sensi  del  Libro  Primo,
          titolo II, capo II, del codice civile  ed  e'  iscritta  di
          diritto  nel  registro  nazionale,  nonche'  nei   registri
          regionali e provinciali delle  associazioni  di  promozione
          sociale, applicandosi ad essa, per quanto non  diversamente
          disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n.
          383.  L'Associazione  e'  di  interesse  pubblico   ed   e'
          ausiliaria dei pubblici poteri nel settore  umanitario;  e'
          posta  sotto  l'alto   Patronato   del   Presidente   della
          Repubblica. 
              2.  Dal  1°  gennaio  2016  l'Associazione  e'  l'unica
          Societa' nazionale di Croce rossa  autorizzata  ad  operare
          sul territorio nazionale quale organizzazione  di  soccorso
          volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra  del  1949,
          ai relativi protocolli aggiuntivi,  di  seguito  denominati
          Convenzioni e  protocolli,  ai  principi  fondamentali  del
          Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna  Rossa,
          di seguito denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e
          decisioni  degli  organi  del  medesimo,  utilizzando   gli
          emblemi  previsti  e  autorizzati  dai  predetti  atti.  La
          Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da  parte
          del   Comitato   Internazionale   della   Croce   Rossa   e
          nell'ammissione  alla  Federazione   Internazionale   delle
          Societa' di Croce rossa e Mezzaluna  Rossa,  assumendone  i
          relativi obblighi e privilegi. 
              3.  La  Repubblica  Italiana  rispetta  in  ogni  tempo
          l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui
          al comma 2. 
              4.  L'Associazione  e'  autorizzata  ad  esercitare  le
          seguenti attivita' d'interesse pubblico: 
              a) organizzare una rete di volontariato  sempre  attiva
          per assicurare  allo  Stato  Italiano  l'applicazione,  per
          quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle
          risoluzioni  internazionali,   nonche'   il   supporto   di
          attivita' ricomprese nel servizio nazionale  di  protezione
          civile; 
              b) collaborare con le societa'  di  Croce  rossa  e  di
          Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento; 
              c) adempiere  a  quanto  demandato  dalle  Convenzioni,
          risoluzioni e  raccomandazioni  degli  organi  della  Croce
          rossa internazionale alle  societa'  della  Croce  rossa  e
          Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; 
              d) organizzare e  svolgere,  in  tempo  di  pace  e  in
          conformita' a quanto previsto dalle vigenti  convenzioni  e
          risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e
          di soccorso  sanitario  in  favore  di  popolazioni,  anche
          straniere, in occasione di calamita'  e  di  situazioni  di
          emergenza,  di  rilievo  locale,  regionale,  nazionale   e
          internazionale; 
              e) svolgere attivita' umanitarie presso  i  centri  per
          l'identificazione e l'espulsione  di  immigrati  stranieri,
          nonche'  gestire   i   predetti   centri   e   quelli   per
          l'accoglienza  degli  immigrati  ed  in   particolare   dei
          richiedenti asilo; 
              f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di
          ricerca e di assistenza dei prigionieri  di  guerra,  degli
          internati, dei dispersi,  dei  profughi,  dei  deportati  e
          rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle
          persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine; 
              g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in
          Italia ed all'estero, in tempo di pace  o  di  grave  crisi
          internazionale, attraverso il Corpo militare  volontario  e
          il Corpo delle Infermiere  volontarie,  secondo  le  regole
          determinate dal Movimento; 
              h) svolgere attivita' ausiliaria dei  pubblici  poteri,
          in Italia e all'estero, sentito il  Ministro  degli  affari
          esteri, secondo le regole determinate dal Movimento; 
              i)  agire  quale  struttura  operativa   del   servizio
          nazionale di protezione civile ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI; 
              l)  promuovere  e  diffondere,   nel   rispetto   della
          normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della
          protezione civile e dell'assistenza alla persona; 
              m) realizzare interventi di cooperazione allo  sviluppo
          in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con  il  Ministero
          degli affari esteri e con gli uffici del  Ministro  per  la
          cooperazione internazionale e l'integrazione; 
              n)  collaborare  con  i  componenti  del  Movimento  in
          attivita' di sostegno alle popolazioni  estere  oggetto  di
          rilevante vulnerabilita'; 
              o)  svolgere  attivita'  di   advocacy   e   diplomazia
          umanitaria,  cosi'  come   intese   dalle   convenzioni   e
          risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa; 
              p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed  in  favore
          dei piu'  giovani,  anche  attraverso  attivita'  formative
          presso le scuole di ogni ordine e grado; 
              q) diffondere e promuovere i principi  e  gli  istituti
          del diritto internazionale umanitario  nonche'  i  principi
          umanitari ai quali si ispira il Movimento; 
              r)   promuovere   la   diffusione    della    coscienza
          trasfusionale e della cultura della  donazione  di  sangue,
          organi  e  tessuti  tra  la  popolazione  e  organizzare  i
          donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente  e
          delle norme statutarie; 
              s) svolgere, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2-bis,
          della  legge  3  aprile  2001,   n.   120,   e   successive
          modificazioni, nell'ambito della  programmazione  regionale
          ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle  regioni,
          attivita' di formazione per il personale  non  sanitario  e
          per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in
          sede   extra   ospedaliera   e   rilasciare   le   relative
          certificazioni di idoneita' all'uso; 
              t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale
          ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle  regioni,
          attivita'  di  formazione  professionale,   di   formazione
          sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a  favore  delle
          altre  componenti  e  strutture  operative   del   Servizio
          nazionale di protezione civile. 
              5. L'Associazione svolge ogni  altro  compito  previsto
          dal proprio statuto. 
              6.  L'Associazione,  anche  per   lo   svolgimento   di
          attivita' sanitarie  e  socio  sanitarie  per  il  Servizio
          sanitario nazionale (SSN), puo'  sottoscrivere  convenzioni
          con pubbliche amministrazioni, partecipare a  gare  indette
          da pubbliche amministrazioni  e  sottoscrivere  i  relativi
          contratti. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al
          presente articolo,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n.  165  sono  autorizzate  a  stipulare  convenzioni
          prioritariamente con l'Associazione.  L'Associazione  e  le
          sue    strutture    territoriali     possono     concorrere
          all'erogazione di  fondi  per  attivita'  di  volontariato,
          compresi quelli derivanti dalla donazione del 5  per  mille
          di cui alla normativa vigente in materia,  nonche'  per  la
          protezione civile territoriale. L'Associazione  e'  inoltre
          autorizzata  a  presentare  progetti  e  a  concorrere   ai
          finanziamenti  previsti  dalle  disposizioni   vigenti   in
          materia di cooperazione internazionale. L'utilizzazione  da
          parte  della  Associazione  delle  risorse  disponibili   a
          livello nazionale, regionale e locale per  le  Associazioni
          di promozione sociale e' condizionata all'emanazione di  un
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentita  la
          Conferenza per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  Bolzano,  con  il  quale  e'
          stabilita la misura massima della medesima utilizzazione. 
              Art.  1-bis.  Trasformazione  dei  comitati  locali   e
          provinciali 
              1. I comitati locali e provinciali esistenti alla  data
          del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali
          delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  assumono,
          alla data del 1° gennaio 2014, la personalita' giuridica di
          diritto privato, sono disciplinati dalle norme  del  titolo
          II del libro primo del codice civile  e  sono  iscritti  di
          diritto nei  registri  provinciali  delle  associazioni  di
          promozione sociale, applicandosi ad essi,  per  quanto  non
          diversamente disposto dal  presente  decreto,  la  legge  7
          dicembre 2000, n. 383. Entro venti  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  i   predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30  giugno  2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20  dicembre  2013   si   intendono
          respinte. 
              2. I  comitati  locali  e  provinciali,  costituiti  in
          associazioni di diritto  privato,  subentrano  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi ai comitati locali e  provinciali
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
          stipulate dalla CRI con  enti  territoriali  e  organi  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              3.  Il  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
          indeterminato  in  servizio  presso  i  comitati  locali  e
          provinciali  esistenti  alla  data  del  31  dicembre  2013
          esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
          centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
          comitati locali  e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in
          mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta  in
          ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6,  commi  2,
          3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
          naturale scadenza. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
          competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
          le modalita' organizzative e  funzionali  dell'Associazione
          anche   con   riferimento   alla   sua   base   associativa
          privatizzata. 
              4. I comitati locali e provinciali  si  avvalgono,  con
          oneri a loro totale carico, del personale con  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  determinato  gia'  operante   nell'ambito
          dell'espletamento  di  attivita'  in  regime  convenzionale
          ovvero  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con   fondi
          privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9. 
                
              Art. 2 Riordino della CRI fino alla liquidazione 
              1. La CRI e' riordinata  secondo  le  disposizioni  del
          presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della
          sua  liquidazione  assume   la   denominazione   di   «Ente
          strumentale  alla  Croce  Rossa   italiana»,   di   seguito
          denominato Ente, mantenendo la  personalita'  giuridica  di
          diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu'
          associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente
          allo sviluppo dell'Associazione.  L'Ente  e  l'Associazione
          sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da
          parte dell'Ente, degli emblemi di cui  alle  Convenzioni  e
          protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale
          in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni  caso  l'Ente
          non puo'  utilizzare  gli  emblemi  di  cui  alla  predetta
          normativa internazionale se non per  i  casi  espressamente
          previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si  applicano
          le  disposizioni  vigenti  per  gli   enti   pubblici   non
          economici, salvo quanto previsto dal presente articolo. 
              2. L'Ente svolge le attivita' in ordine al patrimonio e
          ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche'
          ogni    altra    attivita'    di    gestione    finalizzata
          all'espletamento  delle  funzioni  di   cui   al   presente
          articolo. 
              3. Sono organi dell'Ente: 
              a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della
          salute,     presieduto     dal     Presidente     nazionale
          dell'Associazione  in  carica  che  e'   anche   Presidente
          dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i
          soci della CRI con particolari competenze amministrative  e
          da  altri  tre  componenti  designati  rispettivamente  dai
          Ministri della salute,  dell'economia  e  delle  finanze  e
          della difesa, con compiti di indirizzo  e  di  approvazione
          dei regolamenti interni di organizzazione e  funzionamento,
          di amministrazione, finanza  e  contabilita'  ai  quali  si
          applica  l'articolo   7.   In   caso   di   parita'   nelle
          deliberazioni prevale il voto  del  Presidente,  salvo  per
          quelle  relative  agli  indirizzi  nelle  materie  di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6
          che devono essere assunte all'unanimita'; 
              b) un collegio dei revisori  dei  conti,  nominato  dal
          Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui
          uno magistrato  della  Corte  dei  conti  con  funzioni  di
          Presidente, uno  designato  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio
          dei Ministri; 
              c) un amministratore,  con  compiti  di  rappresentanza
          legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute. 
              4. Il Presidente dell'Ente, i componenti  il  comitato,
          l'amministratore, i componenti del  collegio  dei  revisori
          dei conti durano  in  carica  fino  al  31  dicembre  2017.
          L'incarico di  amministratore  e'  incompatibile  con  ogni
          altra attivita' esterna  all'Ente  e  all'Associazione.  Il
          trattamento economico dell'amministratore e dei  componenti
          del collegio dei revisori  dei  conti  e'  determinato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della  salute.  Gli  incarichi  di
          Presidente e di  componente  del  comitato  sono  svolti  a
          titolo  gratuito,   salvo   rimborso   delle   spese.   Ove
          l'amministratore    sia     dipendente     di     pubbliche
          amministrazioni si applicano  le  disposizioni  vigenti  in
          materia di aspettativa di diritto. 
              5. Le risorse finanziarie a carico del  bilancio  dello
          Stato, diverse da quelle di cui all'articolo  1,  comma  6,
          che  sarebbero  state  erogate  alla  CRI  nell'anno  2014,
          secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia,
          nonche' risorse finanziarie, di  pari  ammontare  a  quelle
          determinate  per  l'anno  2014,   salvo   quanto   disposto
          dall'articolo 6, comma 6, per l'anno 2016, sono  attribuite
          all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della
          salute, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del
          Ministro della difesa, ciascuno in relazione  alle  proprie
          competenze,  ripartendole  tra  Ente  e   Associazione   in
          relazione alle  funzioni  di  interesse  pubblico  ad  essi
          affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica.  I  decreti  del  Ministro  della  difesa
          tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari. 
                
              Art. 3. Disposizioni sui tempi  e  sulle  modalita'  di
          applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 
              1. Ai  fini  della  compiuta  attuazione  del  presente
          decreto, in via di prima applicazione e  senza  determinare
          nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica: 
              a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, il Commissario  della  CRI,  con  propria
          ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI  riducendo
          il numero  delle  attuali  componenti  volontaristiche  non
          ausiliarie delle Forze Armate di cui all'articolo 9,  comma
          2, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri  6  maggio  2005,  n.  97,  secondo
          criteri di semplificazione,  omogeneita'  ed  efficienza  e
          applicando le risoluzioni e le linee guida  del  Movimento,
          nonche' le direttive  internazionali  sulla  valorizzazione
          del  contributo  dei  giovani,  approvate  a  Ginevra   nel
          novembre 2011; 
              b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, il Commissario predispone e trasmette  al
          Ministro della  salute  uno  schema  di  nuovo  regolamento
          elettorale che nei successivi  10  giorni  e'  emanato  dal
          Ministro. Il Commissario convoca quindi le elezioni  per  i
          presidenti regionali, provinciali e locali della  CRI,  che
          esercitano fino al 1° gennaio 2016 le competenze attribuite
          dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97
          del   2005   agli   organi   del   corrispondente   livello
          territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono  eletti
          dai soci del comitato locale;  i  Presidenti  dei  comitati
          provinciali  sono  eletti  dai  soci  della  provincia.   I
          Presidenti dei comitati locali e dei  comitati  provinciali
          eleggono il Presidente della  Regione  di  riferimento.  In
          ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale  e'
          scelto tra i soci del medesimo ambito  territoriale.  Nelle
          Regioni in cui vi  e'  un  solo  comitato  provinciale,  il
          Presidente del  comitato  provinciale  assolve  anche  alla
          funzioni di  Presidente  del  comitato  regionale.  Per  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  sono  eletti  due
          Presidenti provinciali e non si  procede  all'elezione  del
          Presidente  regionale.  Tutte  le  elezioni  di  cui   alla
          presente lettera si svolgono entro 90 giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui  un
          candidato sia eletto per piu' cariche, rimane in carica per
          quella relativa alla  maggiore  dimensione  territoriale  e
          decade   dalle   altre.   Sono   in   ogni   caso   esclusi
          dall'elettorato passivo coloro che non avevano il requisito
          di socio della Croce Rossa italiana alla data di  nomina  a
          Commissario ai diversi livelli della CRI; 
              c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  si  svolge  l'Assemblea  straordinaria,
          convocata dal Commissario,  costituita  esclusivamente  dai
          Presidenti regionali,  provinciali  e  locali  che  vengono
          eletti ai sensi della lettera  b)  entro  e  non  oltre  il
          termine  di  90  giorni  ivi  previsto.   Tale   Assemblea,
          presieduta dal Commissario, elegge un Presidente  nazionale
          e due Vice presidenti,  di  seguito  denominati  Presidente
          nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica  fino  al
          1° gennaio 2016, esercitando le competenze  attribuite  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del
          2005 al presidente, al consiglio direttivo e  all'Assemblea
          nazionale della CRI; i Vice Presidenti agiscono  su  delega
          del  presidente.   L'elettorato   attivo   e   passivo   e'
          disciplinato ai sensi  dell'articolo  12  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97  del  2005.  Il
          commissariamento e' vigente fino alla data di elezione  del
          Presidente nazionale e cessa dalla predetta data. 
              2.  Il  Presidente  nazionale  e  i   Vice   Presidenti
          predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto
          provvisorio dell'Associazione, che si  ispira  ai  principi
          del  Movimento,  nonche'   ai   criteri   direttivi   della
          volontarieta',  dell'elettivita'  e  della   rinnovabilita'
          delle cariche, della  riduzione  a  non  piu'  di  tre  dei
          livelli   organizzativi   con   capacita'   di   spesa    e
          dell'adozione di atti negoziali,  dello  snellimento  degli
          organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei  giovani
          e di genere. La  proposta  e'  sottoposta  ad  un'ulteriore
          Assemblea   straordinaria   costituita,   oltre   che   dal
          Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai  Presidenti
          regionali, provinciali e locali di cui al comma 1,  lettera
          b), il cui funzionamento  e'  disciplinato  dal  Presidente
          nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta  Assemblea  e'
          convocata e presieduta dal Presidente nazionale  ed  elegge
          anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3,
          lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo sono  approvati
          dalla predetta Assemblea  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          elezione  del  Presidente  nazionale.   L'associazione   e'
          costituita una volta  approvati  l'atto  costitutivo  e  lo
          statuto e acquista la personalita' giuridica, in deroga  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, il 1° gennaio 2016, previa iscrizione nel  registro
          delle persone giuridiche. 
              3.  Il  Commissario  della  CRI  ovvero  il  Presidente
          nazionale  sono  autorizzati  ad  utilizzare,  escluse   le
          risorse derivanti da raccolte  fondi  finalizzate,  nonche'
          escluse le risorse provenienti dal Ministero  della  Difesa
          per gli anni 2010, 2011, il 2013,  il  2014  e  il  2015  e
          destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate,  la  quota
          vincolata dell'avanzo  accertato  dell'amministrazione  sia
          del comitato centrale che  del  consolidato  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  per  il  ripiano
          immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati
          con riferimento  all'ultimo  conto  consuntivo  consolidato
          approvato, a quello che sara' approvato per il 2012  e  per
          le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014  e  2015,
          nonche' ad utilizzare  beni  immobili  tra  quelli  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), a garanzia  di  mutui,
          prestiti  o  anticipazioni  per  fronteggiare  carenze   di
          liquidita' per spese obbligatorie e inderogabili. 
              4. A  far  data  dal  1°  gennaio  2016  l'Associazione
          subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI  alla
          predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e  le
          risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in
          convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4,  comma  1,
          lettera h). Il Ministro della salute, con proprio  decreto,
          su proposta del  Presidente  nazionale,  sulla  base  degli
          statuti provvisori approvati per l'Ente  e  l'Associazione,
          determina gli altri rapporti attivi e  passivi  della  CRI,
          cui  succede  l'Associazione  dal  1°  gennaio   2016.   Il
          Presidente nazionale, sulla base di quanto  disposto  dagli
          articoli 1 e 2, in data  antecedente  al  1°  gennaio  2016
          definisce le  linee  operative  provvisorie  per  l'Ente  e
          l'Associazione,  predispone   lo   schema   di   fabbisogno
          quantitativo e qualitativo  di  personale  per  entrambi  i
          soggetti. Predispone  inoltre,  sentite  le  Organizzazioni
          sindacali,  un  piano  di  utilizzazione  provvisorio   del
          personale,  sia  a  tempo   indeterminato   che   a   tempo
          determinato  della  CRI,  da  parte   dell'Ente   e   dell'
          Associazione. 
                
              Art. 4. Patrimonio 
              1.  Il  Commissario  e  successivamente  il  Presidente
          nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme
          di un  comitato  nominato  con  la  stessa  composizione  e
          modalita'  di  designazione  e  nomina  di  quello  di  cui
          all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonche', dalla predetta
          data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente: 
              a) redigono, almeno entro il 31  dicembre  2015,  e  di
          seguito aggiornano lo stato di consistenza  patrimoniale  e
          l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque  in
          uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un  piano  di
          valorizzazione degli immobili  per  recuperare  le  risorse
          economiche e finanziarie per  il  ripiano  degli  eventuali
          debiti accumulati anche a carico di singoli  comitati,  con
          riferimento   all'ultimo   conto   consuntivo   consolidato
          approvato e alle  esigenze  di  bilancio  di  previsione  a
          decorrere dall'anno 2013; 
              b)  identificano  i  beni   immobili,   non   pervenuti
          all'attuale CRI con negozi giuridici modali,  da  mantenere
          all'Ente a garanzia  di  potenziali  debiti  per  procedure
          giurisdizionali  in  corso,  fino  alla  definizione  della
          posizione debitoria; 
              c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga  alla
          normativa vigente in  materia  economico-finanziaria  e  di
          contabilita' degli enti pubblici non economici, nei  limiti
          del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli
          comitati e con riferimento ai conti consuntivi  consolidati
          e alle esigenze  di  bilancio  di  previsione  a  decorrere
          dall'anno  2013,  gli  immobili  pervenuti  alla   CRI,   a
          condizione che non provengano da negozi giuridici modali  e
          che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari
          e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse
          pubblico dell'Associazione; 
              d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere  dal  1°
          gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI  attraverso  negozi
          giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese  di
          manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima
          data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e
          dei compiti istituzionali; 
              e)  compiono  le  attivita'  necessarie  per   ricavare
          reddito, attraverso negozi giuridici  di  godimento,  dagli
          immobili  non  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          istituzionali e di interesse pubblico; 
              f)  esercitano  la  rinuncia  a  donazioni  modali   di
          immobili  non  piu'  proficuamente  utilizzabili   per   il
          perseguimento dei fini statutari; 
              g) restituiscono, sentite le amministrazioni  pubbliche
          titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in
          godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento
          dei compiti istituzionali e di interesse pubblico; 
              h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere  dal  1°
          gennaio 2016 e con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
          comma 3,  lettera  a),  i  beni  mobili  acquistati  con  i
          contributi del Ministero della difesa per  l'esercizio  dei
          compiti affidati al Corpo militare volontario  e  al  Corpo
          delle  infermiere  volontarie,  nonche'   i   beni   mobili
          acquisiti   con   contributi   pubblici    e    finalizzati
          all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 
              2.  Sino  al  31  dicembre  2017  il   Commissario,   e
          successivamente  il  Presidente  dell'Ente,   provvede   al
          ripiano dell'indebitamento  pregresso  della  CRI  mediante
          procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A
          tale fine accerta la massa passiva  risultante  dai  debiti
          insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche  a
          carico dei bilanci dei singoli comitati e  con  riferimento
          all'ultimo  conto  consuntivo  consolidato  approvato,   ed
          istituisce  apposita   gestione   separata,   nella   quale
          confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui  causa
          giuridica  si  sia  verificata  in  data  anteriore  al  31
          dicembre   2011   anche   se   accertata   successivamente.
          Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
          la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione
          degli immobili prevista dal comma  1,  lettera  c)  per  il
          pagamento anche parziale  dei  debiti,  mediante  periodici
          stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni
          previsti dalla legge. 
              3. Avverso  il  provvedimento  del  Commissario  o  del
          Presidente dell'Ente che  prevede  l'esclusione,  totale  o
          parziale, di un credito dalla massa  passiva,  i  creditori
          esclusi possono  proporre  ricorso,  entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che
          si  pronuncia  entro  sessanta   giorni   dal   ricevimento
          decidendo allo stato degli atti. 
              4.  Il  Commissario  o  il  Presidente   dell'Ente   e'
          autorizzato  a  definire  transattivamente,   con   propria
          determinazione, le pretese dei  creditori,  in  misura  non
          superiore al 70 per cento di  ciascun  debito  complessivo,
          con rinuncia ad ogni altra pretesa e  con  la  liquidazione
          obbligatoria   entro   trenta   giorni   dalla   conoscenza
          dell'accettazione della transazione. 
              5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente,  entro  il
          31 ottobre 2016, predispone il piano di riparto finale e lo
          sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il
          31 dicembre 2017. 
              6.  L'atto  di  approvazione  di  cui  al  comma  5  e'
          trasmesso  al  Tribunale  di  Roma,  che,  verificatane  la
          correttezza    formale,    pronuncia,    con     ordinanza,
          l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con  liberazione  di
          essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei
          creditori concorsuali non soddisfatti.  Con  tale  atto  e'
          disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche
          a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni
          della CRI.  Contro  l'atto  di  approvazione  del  piano  i
          creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in
          composizione  collegiale,  funzionalmente  competente,  che
          decide con ordinanza in camera di  consiglio.  Contro  tale
          provvedimento puo' essere proposto  soltanto  ricorso  alla
          Corte di cassazione per motivi di legittimita'. 
              7. Per quanto non disposto  dal  presente  articolo  si
          applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
          di cui al titolo V del regio decreto n.  267  del  1942,  e
          successive    modificazioni    in    quanto    compatibili,
          intendendosi  che  le  funzioni   del   comitato   di   cui
          all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal
          comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre  2015  e  da
          quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a)  sino  al
          31 dicembre 2017. 
              Art. 5 Corpi militari ausiliari delle Forze armate 
              1.  Il  Corpo  militare  della  CRI,  che   assume   la
          denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle
          infermiere volontarie  della  Croce  rossa  sono  ausiliari
          delle Forze armate e i loro appartenenti  sono  soci  della
          CRI  e  successivamente   dell'Associazione,   contribuendo
          all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo  1,  comma
          4. Le modalita' della  loro  appartenenza  all'Associazione
          sono disciplinate dallo  statuto  di  cui  all'articolo  3,
          comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria  delle
          Forze Armate. 
              2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato  dal
          decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e  successive
          modificazioni, nonche' dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   15   marzo   2010,   n.   90,   e   successive
          modificazioni, per quanto  non  diversamente  disposto  dal
          presente decreto. Il Corpo delle infermiere  volontarie  di
          Croce rossa resta disciplinato dal decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche'  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  e  successive  modificazioni.  Il  richiamo   di   cui
          all'articolo 986, comma 1, lettera b),  nei  confronti  del
          personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza
          assegni. 
              3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma  1,  e'
          costituito  esclusivamente  da  personale   volontario   in
          congedo, iscritto  in  un  ruolo  unico  comprensivo  delle
          categorie  direttive  dei  medici,  dei  commissari  e  dei
          farmacisti,  nonche'  della  categoria  del  personale   di
          assistenza. Il personale appartenente al ruolo  di  cui  al
          primo periodo non e' soggetto ai codici penali  militari  e
          alle disposizioni in materia di disciplina militare  recate
          dai citati  codici  dell'ordinamento  militare  e  relativo
          testo  unico  regolamentare,  fatta  eccezione  per  quelle
          relative alla categoria del congedo. 
              4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e
          dal Corpo delle infermiere volontarie  e'  gratuito,  fatta
          salva,  in   quanto   compatibile,   l'applicazione   delle
          disposizioni  di  cui   all'articolo   1758   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              5. Il personale del  Corpo  militare  costituito  dalle
          unita'  gia'  in  servizio  continuativo  per  effetto   di
          provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita,
          a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          6, comma 1, senza nuovi e maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  in  un  ruolo  ad  esaurimento  nell'ambito  del
          personale civile della CRI e successivamente  dell'Ente  ed
          e' collocato in congedo nonche' iscritto,  a  domanda,  nel
          ruolo di cui  al  comma  3.  Al  predetto  personale,  fino
          all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  6,
          commi 2 e 3, continua ad essere corrisposta  la  differenza
          tra il trattamento economico in godimento, limitatamente  a
          quello fondamentale ed accessorio  avente  natura  fissa  e
          continuativa, e il trattamento del corrispondente personale
          civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile  in
          caso   di   adeguamenti   retributivi.   Fino   alla   data
          dell'effettivo  transito  di  cui  al  secondo  periodo  si
          applicano al personale ivi indicato le disposizioni di  cui
          all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in
          sede  militare  sono  riassunti  in  sede  civile;  a   tal
          proposito i termini per la  contestazione  dell'addebito  o
          per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si
          interrompono alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto e riprendono a decorrere dalla  data  del  transito
          nel ruolo ad esaurimento. 
              6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3,  secondo
          periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare
          la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi  ausiliari
          alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del
          Ministro della difesa, di concerto con  il  Ministro  della
          salute e con il Ministro della pubblica  amministrazione  e
          semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono determinati  i
          criteri per la costituzione, nell'ambito del  personale  di
          cui al comma 5 del presente articolo e di cui  all'articolo
          6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli,  di
          un contingente di personale del Corpo militare in  servizio
          attivo,  la  cui  dotazione   massima   e   la   successiva
          alimentazione con  personale  civile  della  CRI  e  quindi
          dell'Ente avente altresi',  la  qualifica  di  militare  in
          congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per
          la selezione sono comunque previsti:  la  presentazione  di
          una domanda da parte  degli  interessati,  il  possesso  di
          requisiti di competenza  tecnico-logistica,  di  esperienza
          operativa e  nelle  emergenze,  nonche'  il  rendimento  in
          servizio  ed  i  precedenti  disciplinari;  tali  requisiti
          devono essere valutati da una Commissione presieduta da  un
          rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei
          membri, quattro dei  quali  designati  rispettivamente  dal
          Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, dal Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          semplificazione, dal Dipartimento della  protezione  civile
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  nonche'  due
          dei quali designati dalla  CRI,  tenendo  conto  delle  sue
          componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente  le
          funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi  di  protezione
          civile. La partecipazione  alla  Commissione  e'  a  titolo
          gratuito. Il  personale  del  Corpo  militare  in  servizio
          attivo di cui al presente comma transita nel  ruolo  civile
          della CRI e quindi  dell'Ente  alla  data  determinata  con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute e comunque non oltre il  31  dicembre
          2017 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di
          cui all'articolo 6. 
              6-bis. Nelle procedure di selezione per  la  formazione
          del contingente di personale militare di cui al comma 6 del
          presente articolo, centocinquanta posti sono  riservati  al
          personale   appartenente   al   Corpo   militare   di   cui
          all'articolo 6, comma 9, terzo periodo,  in  servizio  alla
          data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza  del
          numero complessivo di unita' stabilito in trecento. 
                
              Art. 6. Personale 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, adottato su proposta del Ministro  della  salute,
          di concerto con i Ministri dell'economia e  delle  finanze,
          della  difesa  e  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione, sentito  il  Presidente  della  CRI,  sono
          stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione  fra  i
          livelli di inquadramento previsti dal contratto  collettivo
          relativo  al  personale  civile  con  contratto   a   tempo
          indeterminato della CRI  e  quelli  del  personale  di  cui
          all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche'
          tra i livelli delle due predette categorie di  personale  e
          quelli  previsti  dai  contratti  collettivi  dei   diversi
          comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa
          alle organizzazioni sindacali. 
              2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
          e   quindi   dell'Ente   e'   utilizzato    temporaneamente
          dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico  e
          il proprio trattamento economico a carico dell'Ente.  Entro
          i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
          provvisorio di personale valido fino al 31  dicembre  2017.
          Il predetto organico e' valutato in sede  di  adozione  dei
          decreti  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  sentite   le
          organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino  al  1°
          gennaio 2018 l'esercizio  da  parte  dell'Associazione  dei
          suoi compiti  istituzionali  in  modo  compatibile  con  le
          risorse  a  cio'  destinate.  A  decorrere  dalla  data  di
          determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
          dicembre 2017,  il  personale  della  CRI  puo'  esercitare
          l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e  la
          contestuale  assunzione,  se  in  possesso  dei   requisiti
          qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da  parte
          dell'Associazione ovvero la permanenza in  servizio  presso
          l'Ente. Per l'esercizio  delle  convenzioni  l'Associazione
          impiega  prioritariamente,  secondo  il  proprio  contratto
          collettivo di appartenenza,  personale  civile  e  militare
          gia'  utilizzato   dalla   CRI   con   rapporto   a   tempo
          indeterminato o determinato  nella  diretta  fornitura  dei
          servizi oggetto delle convenzioni medesime. 
              3.  Al  personale  a  tempo  indeterminato  rimasto  in
          servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni  ed
          eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
          quanto  previsto  al  presente  articolo,  le  disposizioni
          vigenti sugli strumenti utilizzabili  per  la  gestione  di
          eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni.  La
          mobilita'  puo'  in  ogni  caso  aver   luogo   anche   con
          riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
          rispetto  a  quella  di  impiego,  con  preferenza  per  le
          amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego. 
              4. Il Presidente nazionale, entro il  30  giugno  2016,
          determina sentite  le  organizzazioni  sindacali  e  previe
          intese con il Ministero della difesa, l'organico  a  regime
          con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
          finanziarie  disponibili,  dello  sviluppo   dell'attivita'
          dell'Associazione e delle  competenze  necessarie,  nonche'
          dell'esigenza    di    garantire    assoluta    continuita'
          all'attivita' di cui  all'articolo  5,  comma  6,  mediante
          un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
          nei   Corpi   ausiliari;   tale   personale   assicura   la
          funzionalita' e il pronto impiego dei  servizi  alle  Forze
          Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni  di  impiego
          sia  ordinarie   che   straordinarie   e   secondo   moduli
          disciplinari   assimilabili   a   quelli   dell'ordinamento
          militare.  Il   Presidente,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali, entro la medesima  data  bandisce  altresi'  una
          procedura finalizzata all'assunzione graduale,  nell'ambito
          delle     disponibilita'     finanziarie,     da      parte
          dell'Associazione ovvero da soggetti  da  essa  costituiti,
          anche  con  contratti  part-time  o  di  solidarieta',  del
          personale rimasto a quella data in servizio presso  l'Ente,
          che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
          data di entrata in vigore del presente decreto e  che  alla
          data del 31 dicembre 2017 sia ancora in  servizio  e  debba
          rimanere in servizio piu' di due anni per essere  collocato
          a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9,
          terzo periodo. Restano in  ogni  caso  fermi  i  limiti  di
          importo del finanziamento pubblico di cui  all'articolo  8,
          comma 2, quinto periodo e l'assenza di ulteriori oneri  per
          la finanza pubblica. La procedura condiziona alla  verifica
          della   professionalita'   richiesta   per   le   attivita'
          dell'associazione l'assunzione del personale  gia'  assunto
          dalla CRI non a seguito di  concorso  pubblico  e  che  non
          abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione. 
              5. Al fine di coordinare e supportare  il  processo  di
          mobilita' del personale e'  istituita,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
          confronto presso il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          alla  quale   partecipano   rappresentanti   dello   stesso
          Dipartimento, dei Ministeri della salute,  dell'economia  e
          delle finanze e della difesa, della CRI e quindi  dell'Ente
          e dell'Associazione, delle  Regioni,  delle  organizzazioni
          sindacali del personale della CRI. Nella medesima  sede  si
          svolge un  confronto  circa  il  contratto  collettivo  cui
          aderisce l'Associazione. Gli  organi  della  CRI  e  quindi
          dell'Ente assicurano  la  circolazione  delle  informazioni
          presso i  dipendenti  dei  posti  offerti  in  mobilita'  e
          operano attivamente nella ricerca di  idonee  soluzioni  di
          impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione. 
              6. Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da
          altre amministrazioni si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Il  personale  della  CRI  e  quindi
          dell'Ente  in  mobilita'  puo'  essere  assunto  da   altre
          amministrazioni pubbliche per le quali si verifichino tutte
          le  condizioni  previste  dalla   normativa   vigente   per
          procedere a nuove assunzioni;  inoltre  le  amministrazioni
          devono gia' aver conseguito l'autorizzazione  a  procedere,
          tramite concorso da bandire o gia' bandito,  alle  predette
          nuove assunzioni, con  risorse  finanziarie  all'uopo  gia'
          destinate,  ovvero  deve  trattarsi  di   assunzioni   gia'
          programmate  e   con   disponibilita'   di   risorse   gia'
          assicurate.  La   quota   di   contributo   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze erogata annualmente alla  CRI
          e quindi all'Ente corrispondente al  trattamento  economico
          in godimento da parte del dipendente assunto  in  mobilita'
          da altra amministrazione e' cosi'  ripartita,  con  decreti
          dello stesso Ministro: 
              a)  per  un  terzo  a  favore  dell'amministrazione  di
          destinazione, per 5 anni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto; 
              b) per un terzo e' ridotta di pari importo; 
              c) per un terzo e' assegnata alla CRI e successivamente
          all'Ente e all'Associazione fino al 1° gennaio 2018, per la
          copertura  degli  oneri  per  le  attivita'  di   interesse
          pubblico,  per  il   ripiano   dell'indebitamento   e   per
          sviluppare     attivita'     volte     ad      incrementare
          l'autofinanziamento presso privati. 
              7. Con accordo ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere favorito il
          passaggio di personale della CRI e quindi dell'Ente  presso
          enti e aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale,  senza
          apportare nuovi e maggiori oneri alla  finanza  pubblica  e
          comunque, compatibilmente con i vincoli previsti in materia
          di  personale  sia  dalla  legislazione  vigente  sia,  con
          riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
          deficit sanitari o ai programmi operativi  di  prosecuzione
          degli stessi, da detti piani o programmi.  Per  le  Regioni
          che deliberano  di  gestire  in  via  diretta,  tramite  il
          Servizio sanitario  nazionale,  le  attivita'  sanitarie  e
          socio sanitarie gia'  affidate  in  convenzione  alla  CRI,
          l'accordo di cui al periodo precedente, in deroga al  comma
          6, terzo periodo, puo' prevedere il passaggio di  personale
          con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  della  CRI  a
          tali attivita' preposto, disponendo il trasferimento  delle
          risorse  finanziarie  occorrenti  al  relativo  trattamento
          economico   in   applicazione   dell'articolo   30,   comma
          2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              8. In applicazione dell'articolo  4,  comma  89,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183 le  Regioni  subentrano  per
          tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la
          CRI e quindi con l'Associazione  e  l'Ente  per  il  pronto
          soccorso aeroportuale, previo  trasferimento  alle  regioni
          delle relative risorse. 
              9. I contratti di lavoro a tempo  determinato  relativi
          al personale della CRI, vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e stipulati  per  attivita'  in
          regime convenzionale  ovvero  per  attivita'  integralmente
          finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino  al
          31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, possono essere  prorogati  non
          oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio  2016
          i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per  le
          quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima  data,
          proseguono con l'Ente e sono prorogati fino  alla  scadenza
          delle  convenzioni,  se  precedente  al  31  dicembre  2017
          ovvero, se successiva,  fino  all'eventuale  assunzione  da
          parte dell'Associazione. Il Commissario  e  successivamente
          il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 puo' richiamare  in
          servizio, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,  per
          il tempo strettamente necessario all'esigenza per la  quale
          la chiamata e' effettuata,  il  personale  appartenente  al
          Corpo militare  che,  per  effetto  di  richiami  ai  sensi
          dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, e'
          in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ed  e'  continuativamente  e  senza  soluzione  di
          continuita' in servizio almeno a far data  dal  1°  gennaio
          2007. 
              Art. 7 Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente 
              1. Al fine di  verificare  il  perseguimento  dei  fini
          statutari e dei compiti istituzionali ed il  raggiungimento
          degli  obiettivi  previsti  dalle  disposizioni   normative
          vigenti e fatte salve le specifiche  disposizioni  relative
          all'Ente,  il  Ministro  della  salute  e,  per  quanto  di
          competenza, il Ministro  della  difesa,  adottano  atti  di
          indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla  CRI
          e successivamente sull'Ente. 
              2. I compiti di vigilanza di cui  al  comma  1  possono
          essere esercitati anche attraverso  ispezioni  e  verifiche
          disposte dal Ministro della salute  o  dal  Ministro  della
          difesa, nonche' mediante richiesta  di  atti,  documenti  e
          ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare
          rilevanza. 
              3. Le deliberazioni  di  adozione  dei  regolamenti  di
          amministrazione  e  contabilita',   di   organizzazione   e
          funzionamento, gli atti di  programmazione,  le  variazioni
          del ruolo  organico,  il  bilancio  di  previsione  con  le
          relative  variazioni  e   il   rendiconto   della   CRI   e
          successivamente  dell'Ente  sono  trasmessi,  entro   dieci
          giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute,
          che  li  approva  nei  sessanta  giorni  successivi   dalla
          acquisizione,  ridotti  a  trenta  per   le   delibere   di
          variazione al  bilancio  di  previsione,  o  ne  chiede  il
          riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la  CRI  e
          successivamente l'Ente nei successivi  dieci  giorni  dalla
          ricezione, puo' recepire le  osservazioni  trasmettendo  il
          nuovo testo per il controllo,  ovvero  motivare  in  merito
          alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera
          e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni  dalla  ricezione
          dei nuovi atti dalla conferma della delibera e  degli  atti
          adottati, il Ministero della salute,  di  concerto  con  il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,    procede
          all'approvazione o all'annullamento degli atti. 
              4. Le deliberazioni  di  adozione  dei  regolamenti  di
          organizzazione  e  funzionamento,  di   amministrazione   e
          contabilita', il bilancio di  previsione  con  le  relative
          variazioni  e  il  rendiconto  di  cui  al  comma  3,  sono
          approvati dal Ministero della salute, di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Gli  atti  di
          programmazione, il bilancio di previsione,  sono  approvati
          dal Ministero della salute, di concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e, per quanto di  competenza,
          di concerto con il Ministero della  difesa.  Le  variazioni
          del ruolo  organico  sono  approvate  di  concerto  con  il
          Dipartimento per la funzione pubblica e  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              5.  In  caso  di   impossibilita'   o   di   prolungata
          difficolta'   di   funzionamento   dell'organo    di    cui
          all'articolo 2, comma 3,  lettera  a),  il  Ministro  della
          salute nomina un commissario, anche ad acta. 
              Art. 8 Norme transitorie e finali 
              1. A decorrere dal 1° gennaio  2016  sono  abrogati  il
          decreto-legge 19 novembre 2004,  n.  276,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 gennaio  2005,  n.  1,  fatto
          salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della
          Repubblica 31  luglio  1980,  n.  613,  e  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.
          Fino  alla  predetta   data   si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  97  del  2005.
          Restano ferme per gli anni  2012,  2013,  2014  e  2015  le
          disposizioni vigenti in materia di contributi a carico  del
          bilancio dello Stato in favore della CRI.  Le  disposizioni
          di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla  CRI  per
          gli anni 2012,  2013,  2014  e  2015,  nonche'  per  quanto
          riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo  periodo
          del predetto comma, di competenza dell'anno 2011. 
              2. A far data 1° gennaio 2018  l'Ente  e'  soppresso  e
          posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956,
          n. 1404, come modificata e integrata dal  decreto-legge  15
          aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112,  salvo  quanto  previsto  nel
          secondo periodo del presente comma. Alla  medesima  data  i
          beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono
          trasferiti  all'Associazione,  che  subentra  in  tutti   i
          rapporti  attivi  e  passivi,  salvo  quelli  relativi   al
          trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che
          restano in carico alla gestione liquidatoria;  il  predetto
          personale, ove non assunto alla data del  1°  gennaio  2018
          dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai  sensi
          del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  L'assunzione  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 4,  determina  la  cessazione  dello
          stato di disponibilita'.  Il  finanziamento  e'  attribuito
          tenuto conto dei compiti di  interesse  pubblico  da  parte
          dell'Associazione   mediante   convenzioni   annuali    tra
          Ministero della salute,  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  Ministero  della  difesa   e   Associazione.   Il
          finanziamento annuale dell'Associazione non  puo'  superare
          l'importo   complessivamente    attribuito    all'Ente    e
          Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per  l'anno
          2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del  20  per
          cento  a  decorrere  dall'anno  2017.  In  sede  di   prima
          applicazione le convenzioni  sono  stipulate  entro  il  1°
          gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di
          verifica  dell'utilizzo  dei   beni   pubblici   trasferiti
          all'Associazione.  Per   l'assolvimento   di   compiti   di
          interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
          in continuita' con quanto previsto dall'articolo  5,  comma
          6, ai servizi resi dai  Corpi  ausiliari,  alla  protezione
          civile e alla formazione  alle  emergenze,  l'Associazione,
          con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce  una
          fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che  puo'
          essere destinataria di beni di cui al presente comma e  che
          impiega  in  distacco  il  personale  di  cui  all'aliquota
          dedicata prevista al comma 4, primo periodo,  dell'articolo
          6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
          nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
          stipulare la convenzione  di  cui  al  quarto  periodo  del
          presente comma direttamente con la fondazione. 
              2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427,  428  e
          429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
          si applicano anche  nei  confronti  del  personale  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 28  settembre  2012,
          n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo. 
              3. Il termine di cui all'articolo 2  del  decreto-legge
          29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino  alla  data
          dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre
          il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti  dal
          Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
              4.  Fino  al  31  dicembre  2015  la  CRI  continua  ad
          esercitare i compiti istituzionali di cui  all'articolo  1,
          comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto  e
          quelle di cui alla disciplina vigente  sulla  medesima  CRI
          compatibili con il decreto medesimo. 
              5. Il Ministro della salute informa il  Parlamento  con
          relazioni  semestrali  sugli   adempimenti   previsti   dal
          presente decreto. 
              Art. 9 Invarianza di oneri 
              1. Dalla attuazione del  presente  decreto  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare». 
                
              Si riporta il testo del comma 2, quinto periodo, e  del
          comma 16 dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio  2012,
          n. 95, (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario) convertito con modificazioni, dalla legge
          7 agosto 2012,  n.  135,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 15. Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica. 
              1 (Omissis). 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
          convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
          n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
          Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
          l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
          alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
          rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
          l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
          l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
          5 del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222  e
          successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
          13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
          continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
          di ripiano di  cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1°  gennaio  2016,
          l'attuale   sistema   di   remunerazione   della    filiera
          distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo  metodo,
          definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla base di un accordo tra  le  associazioni  di
          categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
          del farmaco per gli aspetti di  competenza  della  medesima
          Agenzia, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma  6-bis
          dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini  di  cui
          al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata  in
          vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di  avere
          efficacia   le   vigenti   disposizioni    che    prevedono
          l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto  alle
          farmacie per le erogazioni in regime di Servizio  sanitario
          nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
          di remunerazione e'  riferita  ai  margini  vigenti  al  30
          giugno  2012.  In  ogni  caso   dovra'   essere   garantita
          l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. 
              3-15 (Omissis). 
              16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
          data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
          dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2015,
          costituiscono  riferimento   per   la   valutazione   della
          congruita' delle risorse a carico  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale, quali principi di  coordinamento  della  finanza
          pubblica. 
              17-25-ter (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          13 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese), convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge.  17  dicembre  2012,  n.  221,
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  13.  Prescrizione  medica  e  cartella   clinica
          digitale 
              1. Al fine di  migliorare  i  servizi  ai  cittadini  e
          rafforzare gli interventi in  tema  di  monitoraggio  della
          spesa del settore sanitario,  accelerando  la  sostituzione
          delle prescrizioni mediche di farmaceutica e  specialistica
          a carico del Servizio sanitario  nazionale-SSN  in  formato
          cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato   elettronico,
          generate  secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze in data 2  novembre
          2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264  del  12
          novembre 2011,  concernente  la  dematerializzazione  della
          ricetta cartacea di cui  all'articolo  11,  comma  16,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  le
          regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  provvedono
          alla graduale sostituzione delle  prescrizioni  in  formato
          cartaceo con le  equivalenti  in  formato  elettronico,  in
          percentuali che,  in  ogni  caso,  non  dovranno  risultare
          inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento nel 2014
          e al 90 percento nel 2016. 
              2-5 (Omissis).». 
              Si riporta il testo  vigente  dell'avviso  pubblico  n.
          1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio
          dei  ministri  -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7  settembre
          2011 
              «Avviso pubblico per la concessione di  contributi  per
          il sostegno a progetti pilota per il trattamento di  minori
          vittime di abuso e sfruttamento sessuale». 
                
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  11  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni: 
              «Art. 11. Potenziamento del servizio  di  distribuzione
          farmaceutica,  accesso  alla  titolarita'  delle  farmacie,
          modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
          e altre disposizioni in materia sanitaria 
              1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle
          farmacie da parte di un piu'  ampio  numero  di  aspiranti,
          aventi  i  requisiti  di  legge,  nonche'  di  favorire  le
          procedure  per  l'apertura  di  nuove  sedi   farmaceutiche
          garantendo al contempo  una  piu'  capillare  presenza  sul
          territorio del servizio farmaceutico, alla legge  2  aprile
          1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1, il secondo e  il  terzo  comma  sono
          sostituiti dai seguenti: 
              «Il numero delle autorizzazioni e'  stabilito  in  modo
          che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
              La popolazione eccedente, rispetto al parametro di  cui
          al secondo comma,  consente  l'apertura  di  una  ulteriore
          farmacia,  qualora  sia  superiore  al  50  per  cento  del
          parametro stesso»; 
              b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
              «Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle  sedi  farmaceutiche
          spettanti in base al criterio  di  cui  all'articolo  1  ed
          entro il limite del 5 per cento  delle  sedi,  comprese  le
          nuove, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente  per
          territorio, possono istituire una farmacia: 
              a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a
          traffico internazionale, nelle stazioni marittime  e  nelle
          aree  di  servizio  autostradali  ad  alta  intensita'   di
          traffico, dotate di servizi alberghieri o di  ristorazione,
          purche' non sia gia' aperta una  farmacia  a  una  distanza
          inferiore a 400 metri; 
              b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture  con
          superficie di vendita superiore a  10.000  metri  quadrati,
          purche' non sia gia' aperta una  farmacia  a  una  distanza
          inferiore a 1.500 metri»; 
              c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 2. - 
              1. Ogni comune deve avere  un  numero  di  farmacie  in
          rapporto a quanto disposto  dall'articolo  1.  Al  fine  di
          assicurare  una   maggiore   accessibilita'   al   servizio
          farmaceutico, il  comune,  sentiti  l'azienda  sanitaria  e
          l'Ordine  provinciale   dei   farmacisti   competente   per
          territorio, identifica le zone  nelle  quali  collocare  le
          nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
          sul territorio, tenendo  altresi'  conto  dell'esigenza  di
          garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico  anche
          a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
              2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune  e'
          sottoposto a revisione entro il mese di  dicembre  di  ogni
          anno pari,  in  base  alle  rilevazioni  della  popolazione
          residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
          statistica». 
              2. Ciascun comune, sulla  base  dei  dati  ISTAT  sulla
          popolazione residente al 31 dicembre 2010 e  dei  parametri
          di cui al comma 1, individua le  nuove  sedi  farmaceutiche
          disponibili nel proprio territorio  e  invia  i  dati  alla
          regione entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la conclusione del concorso straordinario
          e l'assegnazione delle sedi  farmaceutiche  disponibili  di
          cui al comma 2 e di quelle  vacanti.  In  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
          sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma
          1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il  diritto
          di prelazione da parte del comune.  Entro  sessanta  giorni
          dall'invio dei dati di cui al comma  2,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  bandiscono  il
          concorso straordinario per soli  titoli  per  la  copertura
          delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per  quelle
          vacanti, fatte salve quelle per la cui  assegnazione,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la procedura concorsuale sia  stata  gia'
          espletata o siano state gia' fissate le date  delle  prove.
          Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti,
          cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti
          all'albo professionale: 
              a) non titolari di farmacia,  in  qualunque  condizione
          professionale si trovino; 
              b) titolari di farmacia rurale sussidiata; 
              c) titolari di farmacia soprannumeraria; 
              d) titolari di esercizio di cui all'articolo  5,  comma
          1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              Non possono partecipare  al  concorso  straordinario  i
          farmacisti titolari, compresi i soci di societa'  titolari,
          di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e  c).
          Agli effetti delle disposizioni del presente articolo,  per
          farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in
          base al criterio topografico  o  della  distanza  ai  sensi
          dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie  di
          cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e  successive
          modificazioni,  sia   anteriormente,   sia   posteriormente
          all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n.  362,
          che non  risultino  riassorbite  nella  determinazione  del
          numero complessivo delle  farmacie  stabilito  in  base  al
          parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera  a),
          del presente articolo. 
              4.  Ai  fini   dell'assegnazione   delle   nuove   sedi
          farmaceutiche messe  a  concorso,  ciascuna  regione  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  istituiscono,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   del
          relativo bando di concorso,  una  commissione  esaminatrice
          regionale o provinciale per le province autonome di  Trento
          e di Bolzano. Al concorso straordinario  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni  vigenti  sui  concorsi
          per  la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche   di   nuova
          istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni del presente
          articolo. 
              5. Ciascun candidato puo' partecipare al  concorso  per
          l'assegnazione di farmacia in non piu'  di  due  regioni  o
          province autonome, e non deve aver compiuto i  65  anni  di
          eta'  alla  data   di   scadenza   del   termine   per   la
          partecipazione al concorso  prevista  dal  bando.  Ai  fini
          della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso
          straordinario   per   il   conferimento   di   nuove   sedi
          farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga  al  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          30 marzo 1994, n. 298: 
              a)  l'attivita'  svolta  dal  farmacista  titolare   di
          farmacia rurale  sussidiata,  dal  farmacista  titolare  di
          farmacia  soprannumeraria  e  dal  farmacista  titolare  di
          esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le
          maggiorazioni; 
              b) l'attivita' svolta da  farmacisti  collaboratori  di
          farmacia e da farmacisti collaboratori  negli  esercizi  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto  2006,  n.  248,  e'  equiparata,  ivi  comprese  le
          maggiorazioni; 
              b-bis)   per   l'attivita'   svolta   dai   ricercatori
          universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e
          tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per  anno  e  per
          ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci  anni,  e
          0,08 punti per i secondi dieci anni. 
              6. In ciascuna regione e  nelle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  la  commissione  esaminatrice,  sulla
          base  della  valutazione  dei  titoli   in   possesso   dei
          candidati, determina una graduatoria unica.  A  parita'  di
          punteggio, prevale il candidato  piu'  giovane.  A  seguito
          dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni  vincitore
          sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
          preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio
          collocato   in   graduatoria.   Entro    quindici    giorni
          dall'assegnazione,  i   vincitori   del   concorso   devono
          dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile
          decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
          a una  non  accettazione.  Dopo  la  scadenza  del  termine
          previsto per l'accettazione, le  sedi  non  accettate  sono
          offerte   ad   altrettanti   candidati   che   seguono   in
          graduatoria, secondo  la  procedura  indicata  nei  periodi
          precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi   messe   a
          concorso  o  all'interpello  di  tutti   i   candidati   in
          graduatoria. Successivamente, la  graduatoria,  valida  per
          due anni dalla data della sua  pubblicazione,  deve  essere
          utilizzata  con  il  criterio  dello  scorrimento  per   la
          copertura delle  sedi  farmaceutiche  eventualmente  resesi
          vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori  di
          concorso, con le modalita' indicate nei precedenti  periodi
          del presente comma. 
              7.  Ai   concorsi   per   il   conferimento   di   sedi
          farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti  di
          legge  possono  concorrere  per  la   gestione   associata,
          sommando i titoli posseduti. In tale  caso,  ai  soli  fini
          della preferenza a parita' di punteggio,  si  considera  la
          media  dell'eta'  dei  candidati  che  concorrono  per   la
          gestione associata. Ove i candidati che concorrono  per  la
          gestione  associata  risultino  vincitori,  la  titolarita'
          della farmacia assegnata e'  condizionata  al  mantenimento
          della gestione associata da parte degli  stessi  vincitori,
          su base paritaria, per un  periodo  di  dieci  anni,  fatta
          salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. 
              8. I turni e gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle
          autorita' competenti in base  alla  vigente  normativa  non
          impediscono l'apertura della farmacia in orari  diversi  da
          quelli obbligatori. Le farmacie  possono  praticare  sconti
          sui prezzi di tutti i tipi di farmaci  e  prodotti  venduti
          pagati   direttamente   dai   clienti,   dandone   adeguata
          informazione alla clientela. 
              9. Qualora il comune non  provveda  a  comunicare  alla
          regione o alla provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano
          l'individuazione delle  nuove  sedi  disponibili  entro  il
          termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione
          provvede con proprio atto a  tale  individuazione  entro  i
          successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le
          province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel
          senso indicato ovvero non provvedano a bandire il  concorso
          straordinario e a concluderlo entro i  termini  di  cui  al
          comma 3,  il  Consiglio  dei  Ministri  esercita  i  poteri
          sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione  con
          la nomina  di  un  apposito  commissario  che  provvede  in
          sostituzione   dell'amministrazione   inadempiente    anche
          espletando le procedure concorsuali ai sensi  del  presente
          articolo. 
              10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai  sensi
          del comma 1, lettera b),  sono  offerte  in  prelazione  ai
          comuni in cui le stesse hanno sede. I  comuni  non  possono
          cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie  per  le
          quali hanno esercitato il diritto di  prelazione  ai  sensi
          del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di
          una  di  dette  farmacie  da  parte  del  comune,  la  sede
          farmaceutica e' dichiarata vacante. 
              11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge  8  novembre
          1991, n. 362, e successive modificazioni, le  parole:  «due
          anni  dall'acquisto   medesimo"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
          di successione». 
              12. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,
          sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
          informare il paziente dell'eventuale presenza in  commercio
          di  medicinali  aventi  uguale  composizione  in   principi
          attivi,    nonche'    forma    farmaceutica,     via     di
          somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
          uguali. Il farmacista, qualora sulla  ricetta  non  risulti
          apposta dal medico l'indicazione della non  sostituibilita'
          del farmaco prescritto, dopo aver informato  il  cliente  e
          salvo  diversa  richiesta  di  quest'ultimo,  e'  tenuto  a
          fornire il medicinale prescritto quando  nessun  medicinale
          fra quelli indicati nel primo periodo  del  presente  comma
          abbia prezzo piu' basso ovvero, in  caso  di  esistenza  in
          commercio di medicinali a minor prezzo  rispetto  a  quello
          del medicinale prescritto, a fornire il  medicinale  avente
          prezzo  piu'  basso.  All'articolo   11,   comma   9,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  nel
          secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  possibile»  sono
          inserite  le  seguenti:   «solo   su   espressa   richiesta
          dell'assistito e». Al fine  di  razionalizzare  il  sistema
          distributivo del farmaco, anche  a  tutela  della  persona,
          nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa
          farmaceutica pubblica,  l'AIFA,  con  propria  delibera  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2012   e   pubblicizzare
          adeguatamente anche sul sito  istituzionale  del  Ministero
          della   salute,   revisiona   le   attuali   modalita'   di
          confezionamento dei farmaci  a  dispensazione  territoriale
          per  identificare  confezioni  ottimali,  anche   di   tipo
          monodose,  in  funzione  delle   patologie   da   trattare.
          Conseguentemente,  il  medico  nella  propria  prescrizione
          tiene conto delle diverse tipologie di confezione. 
              13. Al comma 1 dell'articolo  32  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, le  parole:  «che  ricadono
          nel territorio di comuni  aventi  popolazione  superiore  a
          12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree  rurali
          come  individuate  dai  piani  sanitari  regionali,»   sono
          soppresse. 
              14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo
          6 aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
              «1. La vendita al dettaglio dei  medicinali  veterinari
          e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia  e  negli
          esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche'
          dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
          obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi  commerciali
          e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni». 
              15. Gli esercizi commerciali  di  cui  all'articolo  5,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n.  248,  in   possesso   dei   requisiti   vigenti,   sono
          autorizzati,  sulla  base  dei  requisiti  prescritti   dal
          decreto del Ministro della  salute  previsto  dall'articolo
          32, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,   ad   allestire   preparazioni   galeniche
          officinali che non prevedono la  presentazione  di  ricetta
          medica, anche in multipli, in base a quanto previsto  nella
          farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 
              16.  In  sede  di   rinnovo   dell'accordo   collettivo
          nazionale con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente rappresentative,  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
          modificazioni, e'  stabilita,  in  relazione  al  fatturato
          della farmacia a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
          nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai  sensi
          del  decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,   la
          dotazione minima di  personale  di  cui  la  farmacia  deve
          disporre ai fini del mantenimento della convenzione con  il
          Servizio sanitario nazionale. 
              17. ». 
                
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  12  della
          legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il  servizio
          farmaceutico): 
              «Art. 12 
              E' consentito il trasferimento della titolarita'  della
          farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarita'. 
              Il trasferimento puo'  aver  luogo  solo  a  favore  di
          farmacista che abbia conseguito la titolarita'  o  che  sia
          risultato idoneo in un precedente concorso. 
              Il  trasferimento  del  diritto  di   esercizio   della
          farmacia deve essere riconosciuto con  decreto  del  medico
          provinciale. 
              Il farmacista che abbia ceduto la propria  farmacia  ai
          sensi del presente articolo o del successivo  art.  18  non
          puo' concorrere all'assegnazione di  un'altra  farmacia  se
          non  sono  trascorsi  almeno  dieci  anni   dall'atto   del
          trasferimento. 
              A tal fine, il medico provinciale  della  provincia  in
          cui ha  sede  l'esercizio  ceduto  e'  tenuto  a  segnalare
          l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'. 
              Il farmacista titolare  al  momento  del  trasferimento
          decade dalla precedente titolarita'. 
              Al farmacista che abbia trasferito la propria  farmacia
          e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed  entro
          due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia
          senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui
          al quarto comma. Al  farmacista  che  abbia  trasferito  la
          titolarita'  della  propria  farmacia   senza   acquistarne
          un'altra entro due anni dal trasferimento,  e'  consentito,
          per una sola volta nella vita, l'acquisto di  una  farmacia
          qualora abbia svolto  attivita'  professionale  certificata
          dall'autorita' sanitaria  competente  per  territorio,  per
          almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto,  ovvero
          abbia  conseguito  l'idoneita'  in  un  concorso   a   sedi
          farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. 
              Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo  a  favore
          di farmacista, iscritto all'albo professionale,  che  abbia
          conseguito l'idoneita' o  che  abbia  almeno  due  anni  di
          pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria
          competente. 
              Ai fini della  pratica  professionale  il  titolare  di
          farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente
          le  generalita'  del  farmacista  praticante,  la  data  di
          effettivo inizio  nonche'  di  effettiva  cessazione  della
          stessa. 
              Le suddette comunicazioni devono essere  trascritte  in
          apposito   registro   tenuto    dall'autorita'    sanitaria
          competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche
          sull'effettivo svolgimento della pratica professionale. 
              Il trasferimento della titolarita'  delle  farmacie,  a
          tutti gli effetti di  legge,  non  e'  ritenuto  valido  se
          insieme col diritto di esercizio della farmacia  non  venga
          trasferita anche l'azienda commerciale che vi e'  connessa,
          pena la decadenza. 
              Nel caso di morte del titolare gli eredi possono  entro
          un anno effettuare  il  trapasso  della  titolarita'  della
          farmacia  a  norma  dei  commi  precedenti  a   favore   di
          farmacista  iscritto  nell'albo  professionale,  che  abbia
          conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in  un
          precedente concorso. Durante tale periodo gli  eredi  hanno
          diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria  sotto
          la responsabilita' di un direttore».