Art. 8 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  le
parole: «31  dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2015». 
  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), le parole: «entro il  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015»; 
  b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro  il  31  dicembre
2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro
il (( 31 agosto 2015 )) ». 
  3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «e fino al (( 31 dicembre 2016 )) ». 
  ((  3-bis.  Con  esclusivo  riferimento  ai  contratti  di  appalto
relativi  a  lavori,  disciplinati  dal  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  affidati  a  seguito  di  gare
bandite o di altra procedura di affidamento  avviata  successivamente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione  di  cui
all'articolo 26-ter, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e' elevata al 20  per
cento dell'importo contrattuale. 
  3-ter.  All'articolo  23-ter,   comma   1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1°  gennaio  2015»
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
settembre 2015». 
  3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle
procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. )) 
  4. All'articolo 55, comma 23-quinquies,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015». 
  5. All'articolo 111, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  (( 5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98,  le  parole:  «22  marzo  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». )) 
  6. L'entrata in vigore  dell'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  limitatamente  all'articolo  10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3,  comma
1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e),  h),  i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 30 giugno 2015. 
  7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge  11  novembre
2014, n. 164, la parola: «sessanta»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«centottanta». 
  8. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: «31 dicembre  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « (( 31 dicembre 2015 )) ». 
  9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo  357,  comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 
  10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «entro il 31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31  agosto  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015.». 
  (( 10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualita'  2015,  del
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  cui
all'articolo 11, comma 5, della legge 9  dicembre  1998,  n.  431,  e
successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse
alle regioni, e comunque fino  al  centoventesimo  giorno  successivo
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa  a  casa
per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio  per
finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n.  15,  il  competente  giudice  dell'esecuzione,  su
richiesta della  parte  interessata,  puo'  disporre  la  sospensione
dell'esecuzione di dette  procedure.  Ai  fini  della  determinazione
della misura dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche dovuto per l'anno 2016,  non  si  tiene  conto  dei  benefici
fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui  al  primo
periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3  milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del  fondo  di
parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo  49,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  2  del
          decreto legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori) convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73,come modificato dalla  presente
          legge 
              «Art.  2.  Disposizioni  in  materia  di  potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria   ed   effettivita'   del
          recupero di imposte italiane all'estero  e  di  adeguamento
          comunitario. 
              1-2-undecies (Omissis). 
              3.  Ai  fini  della   rideterminazione   dei   principi
          fondamentali della disciplina di cui alla legge 15  gennaio
          1992, n. 21, secondo quanto previsto  dall'articolo  7-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n.  33,  ed  allo  scopo  di  assicurare   omogeneita'   di
          applicazione di tale disciplina in  ambito  nazionale,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro  e
          non  oltre  il  31  dicembre  2015,  urgenti   disposizioni
          attuative, tese ad impedire pratiche di  esercizio  abusivo
          del servizio  di  taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con
          conducente  o,  comunque,  non  rispondenti   ai   principi
          ordinamentali che regolano  la  materia.  Con  il  suddetto
          decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per
          l'attivita' di programmazione  e  di  pianificazione  delle
          regioni, ai fini del rilascio, da  parte  dei  Comuni,  dei
          titoli autorizzativi». 
              4-4-septiesdecies (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  3  del
          decreto legge 12 settembre 2014, n.  133,  (Misure  urgenti
          per l'apertura dei cantieri, la realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita'  produttive)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. Ulteriori disposizioni urgenti per lo  sblocco
          di opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili  per  il
          rilancio dell'economia 
              1-1-bis (Omissis). 
              2.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottare,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, quanto alle opere di cui alle  lettere  a)  e  b),
          nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione  del  presente  decreto,  quanto
          alle opere di cui  alla  lettera  c),  sono  finanziati,  a
          valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis: 
              a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli  18  e
          25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili  entro  il
          28  febbraio  2015:  Completamento  della   copertura   del
          Passante  ferroviario  di  Torino;  Completamento   sistema
          idrico  Basento-Bradano,  Settore  G;   Asse   autostradale
          Trieste-Venezia; Interventi di soppressione  e  automazione
          di passaggi a livello sulla rete ferroviaria,  individuati,
          con  priorita'  per  la  tratta  terminale   pugliese   del
          corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce;  Tratta
          Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma; 
              b)  i  seguenti  interventi  appaltabili  entro  il  28
          febbraio 2015 e  cantierabili  entro  il  31  agosto  2015:
          ulteriore  lotto  costruttivo  Asse  AV/AC  Verona  Padova;
          Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
          dell'asse ferroviario  Cuneo-Ventimiglia;  Completamento  e
          ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
          mediante  l'interconnessione  tra  la  SS  32   e   la   SP
          299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1;  Terzo  Valico
          dei Giovi - AV Milano Genova;  Quadrilatero  Umbria-Marche;
          Completamento   Linea   1    metropolitana    di    Napoli;
          rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  relativo  al  superamento  delle
          criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti  e
          gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli  della
          Strada Statale 131 in Sardegna; 
              c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile
          2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:  metropolitana
          di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento  ed
          adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria,  dallo
          svincolo di Rogliano allo svincolo  di  Atilia;  Autostrada
          Salerno-Reggio  Calabria  svincolo  Laureana  di  Borrello;
          Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina"  tra  lo
          svincolo di Caianello della Strada  statale  n.  372  e  lo
          svincolo  di  Benevento  sulla  strada   statale   n.   88;
          Completamento della S.S. 291 in  Sardegna;  Variante  della
          "Tremezzina"  sulla  strada  statale   internazionale   340
          "Regina";  Collegamento  stradale  Masserano-Ghemme;  Ponte
          stradale di collegamento tra l'autostrada per  Fiumicino  e
          l'EUR; Asse viario  Gamberale-Civitaluparella  in  Abruzzo;
          Primo lotto Asse viario  S.S.  212  Fortorina;  Continuita'
          interventi  nuovo  tunnel  del  Brennero;  Quadruplicamento
          della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
          e Salerno; Completamento  sistema  idrico  integrato  della
          Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri  dal  2  al  15  giugno  2014  o
          richieste inviate ai  sensi  dell'art.  18,  comma  9,  del
          decreto-legge n. 69 del 2013. 
              3-12-quater (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  26-ter
          del  citato  decreto  legge  21giugno  2013,  n.  69,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26-ter Anticipazione del prezzo 
              1. Per  i  contratti  di  appalto  relativi  a  lavori,
          disciplinati dal codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, affidati a  seguito  di  gare  bandite
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto e fino al  31  dicembre
          2016, in deroga ai vigenti  divieti  di  anticipazione  del
          prezzo, e' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la
          corresponsione    in     favore     dell'appaltatore     di
          un'anticipazione  pari  al  20   per   cento   dell'importo
          contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e
          140, commi 2 e 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              2-3 (Omissis).». 
              Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del.  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              Si riporta il testo comma 1  dell'articolo  23-ter  del
          decreto legge 24 giugno 2014, n.90 (Misure urgenti  per  la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari)  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge. 11 agosto  2014,  n.  114  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 23-ter  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli  enti
          pubblici) 
              1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis  dell'articolo
          33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
          n. 163,  modificato  da  ultimo  dall'articolo  23-bis  del
          presente decreto, entrano in vigore il 1°  settembre  2015.
          Sono fatte salve le procedure avviate alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              2-3 (Omissis).». 
                
              Si   riporta   il   testo   del   comma    23-quinquies
          dell'articolo 55 della legge . 27  dicembre  1997,  n.  449
          (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) come
          modificato dalla presente legge: 
              «55.Disposizioni varie 
              1-23-quater (Omissis). 
              23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui  richiesta  di
          autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre
          2014 e' dovuta, ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione,
          esclusivamente una somma, da  corrispondere  alla  societa'
          ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata  in  base  alle
          modalita' e ai criteri fissati  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti da adottare  entro  il
          31 marzo 2015. Tale somma non puo' superare  l'importo  del
          canone esistente prima della  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, aggiornato in base  agli  indici  dei
          prezzi  al  consumo  rilevati  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica. 
              23-sexies -27 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 111  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada) e successive modificazioni,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  111.  Revisione  delle  macchine   agricole   in
          circolazione 
              1. Al fine di garantire adeguati livelli  di  sicurezza
          nei luoghi di lavoro  e  nella  circolazione  stradale,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il  30
          giugno  2015,  dispone  la  revisione  obbligatoria   delle
          macchine agricole  soggette  ad  immatricolazione  a  norma
          dell'articolo 110,  al  fine  di  accertarne  lo  stato  di
          efficienza  e  la  permanenza  dei  requisiti   minimi   di
          idoneita' per  la  sicurezza  della  circolazione.  Con  il
          medesimo decreto e' disposta, a far data  dal  31  dicembre
          2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole  in
          circolazione soggette ad immatricolazione  in  ragione  del
          relativo stato di vetusta'  e  con  precedenza  per  quelle
          immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009,  e  sono
          stabiliti, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti
          della  formazione  professionale   per   il   conseguimento
          dell'abilitazione  all'uso  delle  macchine  agricole,   in
          attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
              2-6 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 2,  dell'articolo  45-bis
          del citato  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 45-bis Abilitazione all'uso di macchine agricole 
              1 (Omissis). 
              2 Il  termine  per  l'entrata  in  vigore  dell'obbligo
          dell'abilitazione  all'uso  delle  macchine  agricole,   in
          attuazione di  quanto  disposto  dall'accordo  22  febbraio
          2012, n. 53, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  47
          alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12  marzo  2012,  tra  il
          Governo, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di
          lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione
          degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento
          di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,  gli
          indirizzi  e  i  requisiti  minimi   di   validita'   della
          formazione, in attuazione dell'articolo 73,  comma  5,  del
          decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  e  successive
          modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2015.». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          28 del citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59: 
              "Art. 28. Disposizioni di attuazione 
              1. Le disposizioni del presente decreto legislativo  si
          applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione  di
          quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1,  e
          23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti
          per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.". 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 1,  dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59: 
              «Art. 10 .Modifiche all'articolo 123 del  Codice  della
          strada, in materia autoscuole 
                
              1. All'articolo 123,  comma  7,  secondo  periodo,  del
          Codice della strada, le parole: «delle patenti di categoria
          A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione  e
          di  qualificazione  professionale»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «di  tutte  le  categorie  di   patenti,   anche
          speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e  dei
          documenti   di    abilitazione    e    di    qualificazione
          professionale». 
                
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  3  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59: 
              «Art. 3. Modifiche all'articolo 116  del  Codice  della
          strada,  in  materia   di   patente   e   di   abilitazione
          professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli 
              1. L'articolo 116 del Codice della strada e' sostituito
          dal seguente: 
              «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per  la
          guida di veicoli a motore). - 1.  Non  si  possono  guidare
          ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
          senza  aver  conseguito  la  patente  di  guida   ed,   ove
          richieste, le abilitazioni  professionali.  Tali  documenti
          sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
          i trasporti, la  navigazione  e  i  sistemi  informativi  e
          statistici a soggetti che hanno la residenza in  Italia  ai
          sensi dell'articolo 118-bis. 
              2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la  patente
          di guida occorre presentare apposita domanda al  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i sistemi informativi e statistici ed  essere  in  possesso
          dei requisiti fisici e psichici  prescritti.  Il  Ministero
          delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   con   decreti
          dirigenziali, stabilisce il procedimento per  il  rilascio,
          l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio
          sistema  informatico,  delle  patenti  di  guida  e   delle
          abilitazioni professionali, con l'obiettivo  della  massima
          semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
          dei medici di  cui  all'articolo  119,  dei  comuni,  delle
          autoscuole di cui all'articolo 123 e dei  soggetti  di  cui
          alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
              3. La patente di guida,  conforme  al  modello  UE,  si
          distingue nelle seguenti categorie ed  abilita  alla  guida
          dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
              a) AM: 
              1)  ciclomotori  a  due  ruote  (categoria   L1e)   con
          velocita' massima di costruzione non superiore a  45  km/h,
          la cui cilindrata e' inferiore o  uguale  a  50  cm³  se  a
          combustione  interna,  oppure  la  cui   potenza   nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
              2) veicoli a  tre  ruote  (categoria  L2e)  aventi  una
          velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
          caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
          o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
          potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per  gli
          altri motori a combustione interna, oppure la  cui  potenza
          nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
          motori elettrici; 
              3)  quadricicli  leggeri  la  cui  massa  a  vuoto   e'
          inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
              b) A1: 
              1) motocicli di  cilindrata  massima  di  125  cm³,  di
          potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
          superiore a 0,1 kW/kg; 
              2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
              c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35  kW  con
          un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2  kW/kg  e  che
          non siano derivati da una versione che  sviluppa  oltre  il
          doppio della potenza massima; 
              d) A: 
              1)  motocicli,  ossia  veicoli  a  due   ruote,   senza
          carrozzetta (categoria L3e) o  con  carrozzetta  (categoria
          L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
          se a combustione interna e/o aventi una  velocita'  massima
          per costruzione superiore a 45 km/h; 
              2)  tricicli  di  potenza  superiore  a  15  kW,  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  115,  comma   1,
          lettera e), numero 1); 
              e) B1:  quadricicli  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore  o
          pari a 400  kg  (categoria  L7e)  (550  kg  per  i  veicoli
          destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza  massima
          netta del motore e'  inferiore  o  uguale  a  15  kW.  Tali
          veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
          prescrizioni  tecniche  applicabili   ai   tricicli   della
          categoria  L5e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
              f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata  non
          supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
          non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
          una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.  Agli
          autoveicoli di questa categoria puo' essere  agganciato  un
          rimorchio la cui massa massima autorizzata superi  750  kg,
          purche' la massa massima autorizzata di  tale  combinazione
          non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione  superi  3500
          chilogrammi, e' richiesto il superamento di  una  prova  di
          capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso  di
          esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con
          un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
          condurre tali complessi di veicoli; 
              g) BE: complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
          ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
          a 3500 kg; 
              h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
          o D la cui massa massima autorizzata e'  superiore  a  3500
          kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti  per
          il trasporto di non  piu'  di  otto  passeggeri,  oltre  al
          conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
          essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa   massima
          autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
              i) C1E: 
              1)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria C1 e di un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
          a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
          superi 12000 kg; 
              2)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria B e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a  3500
          kg, sempre che  la  massa  autorizzata  del  complesso  non
          superi 12000 kg; 
              l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie  D1
          o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg
          e progettati e costruiti per il trasporto di  non  piu'  di
          otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              m) CE: complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria C e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata  superi  750
          kg; 
              n)  D1:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
          aventi una lunghezza massima di 8 metri;  agli  autoveicoli
          di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio  la
          cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              o) D1E: complessi di veicoli composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria D1 e  da  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; 
              p)  D:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per   il
          trasporto di piu' di otto persone oltre  al  conducente;  a
          tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              q) DE: complessi di veicoli  composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata supera 750 kg. 
              4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni, possono conseguire  la  patente  speciale
          delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,  anche
          se alla guida di veicoli  trainanti  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata non superi 750  kg.  Le  suddette
          patenti possono essere limitate alla guida  di  veicoli  di
          particolari tipi  e  caratteristiche,  e  possono  indicare
          determinate  prescrizioni  in  relazione  all'esito   degli
          accertamenti  di  cui  all'articolo  119,   comma   4.   Le
          limitazioni   devono   essere   riportate   sulla   patente
          utilizzando  i  codici  comunitari  armonizzati,  ovvero  i
          codici  nazionali  stabiliti   dal   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
          guida di autoambulanze. 
              5. La patente di guida conseguita sostenendo  la  prova
          pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
          consente di condurre solo veicoli muniti di  tale  tipo  di
          cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si  intende
          un veicolo nel  quale  non  e'  presente  il  pedale  della
          frizione  o  la  leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
          categorie A, A2 o A1. 
              6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  previo
          accertamento dei requisiti fisici e psichici  ed  esame,  a
          categorie di patente diversa da quella posseduta. 
              7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
          rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo. 
              8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente  per
          trasporto di persone, di  cui  all'articolo  85,  comma  2,
          lettere a), b) c)  e  d),  e  di  servizio  di  piazza  con
          autovetture con  conducente,  di  cui  all'articolo  86,  i
          conducenti,  di  eta'  non  inferiore   a   ventuno   anni,
          conseguono un certificato di abilitazione professionale  di
          tipo KA, se per la guida del veicolo  adibito  ai  predetti
          servizi e' richiesta la patente di guida di  categoria  A1,
          A2 o A, ovvero di tipo KB, se  per  la  guida  del  veicolo
          adibito ai predetti servizi  e'  richiesta  la  patente  di
          guida di categoria B1 o B. 
              9. I certificati di abilitazione professionale  di  cui
          al comma 8  sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici, sulla base dei  requisiti,  delle
          modalita'  e  dei  programmi   di   esame   stabiliti   nel
          regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che  il
          conducente abbia la patente di categoria A1,  A2  o  A;  ai
          fini del  conseguimento  del  certificato  di  abilitazione
          professionale di tipo KB e' necessario  che  il  conducente
          abbia almeno la patente di categoria B1. 
              10.  I  mutilati  ed  i  minorati  fisici,  qualora  in
          possesso almeno delle  patenti  speciali  corrispondenti  a
          quelle  richieste  dal  comma  9,  possono   conseguire   i
          certificati di abilitazione professionale di tipo KA e  KB,
          previa  verifica  della  sussistenza   dei   requisiti   di
          idoneita' fisica e  psichica  da  parte  della  commissione
          medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base
          delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
          ai sensi dell'articolo 119, comma 10. 
              11. Quando richiesto  dalle  disposizioni  comunitarie,
          come  recepite  nell'ordinamento  interno,   i   conducenti
          titolari di patente di guida di categoria  C1  o  C,  anche
          speciale,  ovvero  C1E  o  CE,  conseguono  la   carta   di
          qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
          conducenti titolari di patente di guida  di  categoria  D1,
          D1E, D e DE  conseguono  la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto  di  persone.  Quest'ultima  e'
          sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 
              12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali  cui
          l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli  adibiti  a
          determinati trasporti professionali, i titolari di  patente
          di guida valida per la prescritta categoria devono  inoltre
          conseguire  il  relativo   certificato   di   abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
          navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.  Tali
          certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e  ai
          minorati fisici. 
              13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad  un  altro  comune  o  il  cambiamento   di   abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici che aggiorna  il  dato  nell'anagrafe  nazionale
          degli  abilitati  alla  guida.  A  tale  fine,   i   comuni
          trasmettono al suddetto ufficio, per via  telematica  o  su
          supporto magnetico secondo i  tracciati  record  prescritti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi  e  statistici,  notizia  dell'avvenuto
          trasferimento  di  residenza,  nel  termine  di   un   mese
          decorrente dalla data  di  registrazione  della  variazione
          anagrafica. 
              14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di  un
          veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
          abbia conseguito la  corrispondente  patente  di  guida,  o
          altra abilitazione prevista ai commi 8, 10,  11  e  12,  se
          prescritta, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 
              15. Chiunque conduce veicoli senza aver  conseguito  la
          corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda  da
          2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata per mancanza dei  requisiti  fisici  e  psichici.
          Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
          pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
          al  presente  comma   e'   competente   il   tribunale   in
          composizione monocratica. 
              15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
          che guida veicoli per i quali e' richiesta  la  patente  di
          categoria A2, il titolare di patente di guida di  categoria
          A1 o A2 che guida veicoli  per  i  quali  e'  richiesta  la
          patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
          di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i  quali  e'
          richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da  1.000  euro  a  4.000  euro.  Si  applica  la
          sanzione accessoria  della  sospensione  della  patente  di
          guida posseduta da quattro a otto mesi,  secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. 
              16.  Fermo  restando  quando  previsto  da   specifiche
          disposizioni, chiunque guida veicoli essendo  munito  della
          patente di guida ma non di altra  abilitazione  di  cui  ai
          commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  400
          euro a 1.600 euro. 
              17. Alle violazioni di cui  al  comma  15  consegue  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in  caso  di  recidiva  delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa  del  veicolo.  Quando  non   e'   possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si applica la sanzione accessoria della  sospensione  della
          patente di guida eventualmente posseduta per un periodo  da
          tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
          sezione II, del titolo VI. 
              18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
          importano la sanzione accessoria del  fermo  amministrativo
          del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del  capo
          I, sezione II, del titolo VI.». 
                
              Si riporta il testo del comma 11  dell'articolo  1  del
          citato  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1.  Disposizioni  urgenti  per   sbloccare   gli
          interventi   sugli   assi    ferroviari    Napoli-Bari    e
          Palermo-Catania-Messina  ed  altre   misure   urgenti   per
          sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale 
              1- 10-bis. (Omissis). 
              11. Per consentire l'avvio degli investimenti  previsti
          nei contratti di programma  degli  aeroporti  di  interesse
          nazionale  di  cui  all'articolo  698  del   codice   della
          navigazione sono approvati, con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   da   adottarsi   entro
          centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi
          improrogabilmente  entro  trenta  giorni,  i  contratti  di
          programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli  scali
          aeroportuali  di  interesse  nazionale.  Per   gli   stessi
          aeroporti il parere favorevole  espresso  dalle  Regioni  e
          dagli  enti  locali  interessati   sui   piani   regolatori
          aeroportuali in  base  alle  disposizioni  del  regolamento
          recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
          opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e  successive
          modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti  gli  effetti,
          la verifica di conformita' urbanistica delle singole  opere
          inserite negli stessi piani regolatori. 
              11-bis-11quater (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 189  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE.)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  189.  Requisiti   di   ordine   speciale   (art.
          20-quinquies, d.lgs.  n.  190/2002  aggiunto  dall'art.  1,
          d.lgs. n. 9/2005). 
              1-4 (Omissis) 
              5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino  al  31
          dicembre  2015,  il  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
          idoneita' tecnica e organizzativa di cui al  comma  3  puo'
          essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
          del regolamento, per importo illimitato in non meno di  tre
          categorie di opere generali per la  Classifica  I,  in  non
          meno di sei categorie,  di  cui  almeno  quattro  di  opere
          generali per la Classifica II e per la Classifica  III,  in
          nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.». 
                
              Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 357 del
          Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».): 
              «Art. 357. Norme transitorie 
              1-26 (Omissis). 
              27. In relazione all'articolo  100,  comma  1,  lettera
          c.2), fino al 31 dicembre 2015, i soggetti in  possesso  di
          attestazioni  SOA  per   classifica   illimitata,   possono
          documentare  l'esistenza  del  requisito  a   mezzo   copia
          conforme  delle  attestazioni  possedute,  nei  limiti   di
          validita' di cui all'articolo 98,  comma  1,  del  presente
          regolamento, secondo quanto prescritto  dall'articolo  189,
          comma 5, del codice. 
              28-30 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  5  del
          citato decreto  legge  12  settembre  2014,  n.  133,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5. Norme in materia di concessioni autostradali. 
              1. Nel rispetto dei principi  dell'Unione  europea,  al
          fine di  assicurare  gli  investimenti  necessari  per  gli
          interventi  di  potenziamento,   adeguamento   strutturale,
          tecnologico e ambientale delle infrastrutture  autostradali
          nazionali, nel rispetto dei  parametri  di  sicurezza  piu'
          avanzati prescritti da  disposizioni  dell'Unione  europea,
          nonche' per assicurare  un  servizio  reso  sulla  base  di
          tariffe e condizioni di accesso  piu'  favorevoli  per  gli
          utenti, i concessionari di tratte  autostradali  nazionali,
          entro il 30 giugno 2015,  sottopongono  al  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti le  modifiche  del  rapporto
          concessorio  in   essere   finalizzate   a   procedure   di
          aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione  di
          tratte   interconnesse,   contigue    ovvero    tra    loro
          complementari, ai fini della loro gestione unitaria.  Entro
          la medesima data il concessionario  sottopone  al  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un  nuovo   piano
          economico-finanziario, corredato di idonee  garanzie  e  di
          asseverazione da parte  di  soggetti  autorizzati,  per  la
          stipulazione  di  un  atto   aggiuntivo   o   di   apposita
          convenzione unitaria, che devono intervenire  entro  il  31
          dicembre 2015.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di  atto
          aggiuntivo  o   di   convenzione   e   i   relativi   piani
          economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla
          normativa  vigente,  ivi  compreso  quello   del   Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica,  alle
          Camere  per  il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, che si esprimono entro  trenta  giorni  dalla
          trasmissione. Decorso tale termine,  il  procedimento  puo'
          comunque avere corso. Le richieste di modifica  di  cui  al
          presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei
          concessionari,  i   quali   sono   comunque   tenuti   alla
          realizzazione degli investimenti gia' previsti nei  vigenti
          atti di concessione. 
              2-4-ter (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 5,  dell'articolo
          11, della legge 9 dicembre 1998, n.  431,(Disciplina  delle
          locazioni e del rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
          abitativo) e successive modificazioni 
              «Art. 11. (Fondo nazionale). 
              1-4 (Omissis). 
              5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
          le province autonome di Trento e di  Bolzano.  A  decorrere
          dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sulla base dei criteri fissati  con  apposito  decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
          medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse  messe
          a disposizione dalle singole regioni e  province  autonome,
          ai sensi del comma 6. 
              6-11 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  8  dell'articolo
          4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative )  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2014, n. 15: 
              «Art.   4.   Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti. 
              1-7 (Omissis). 
              8. E' prorogato al 31 dicembre 2014 il termine previsto
          dall'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  20  ottobre
          2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2008, n. 199. Ai fini della  determinazione  della
          misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche dovuto per l'anno  2015  non  si  tiene  conto  dei
          benefici fiscali di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della
          legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma,
          pari a 3,4 milioni di euro per  l'anno  2015,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica di cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
              8-bis -8-quinquies (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 2 lettere a) e b)
          dell'articolo 49 del citato decreto-legge 24  aprile  2014,
          n. 66: 
              «Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui) 
              1 (Omissis). 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              a) per i residui passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              b) per i residui passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
              c)  per  i  residui  passivi  perenti,  connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
              d) per i residui passivi relativi a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati.».