Art. 9 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo  10,  comma  1,
del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, e' prorogato al ((
31 dicembre 2015 )). 
  2 All'articolo  1,  comma  111,  quarto  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il (( 30 giugno 2015 )) ». 
  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»; 
  b) la parola: «260-bis» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «260-bis,
commi da 3 a 9,»; 
  c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal (( 1° aprile 2015 )) ». 
  Dall'attuazione del presente comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «
(( 30 settembre 2015 )) ». 
  (( 4-bis. All'articolo 27, comma  4,  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro i centoventi giorni successivi». 
  4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
11, e successive modificazioni, le parole: «31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter e' disposta  nelle  more
della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania. 
  4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia
delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre  2006,  stabilito  dall'articolo  5,
comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato al  31
dicembre 2015. All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei
limiti delle risorse gia' previste per la copertura finanziaria della
citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3554
del 5 dicembre 2006. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del  comma  1,  lettera  p)
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 13  gennaio  20113,
          n.36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE  relativa  alle
          discariche di rifiuti) 
              «Art.6. Rifiuti non ammessi in discarica. 
              1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: 
              a) rifiuti allo stato liquido; 
              b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
          (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
          al decreto legislativo n. 22 del 1997; 
              c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%; 
              d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R34 in concentrazione totale > 5%; 
              e) rifiuti sanitari pericolosi a  rischio  infettivo  -
          Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato  al  decreto
          legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del D.M.  26  giugno
          2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente; 
              f)   rifiuti   che   rientrano   nella   categoria   14
          dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997; 
              g) rifiuti della  produzione  di  principi  attivi  per
          biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo  25
          febbraio 2000, n. 174, e  per  prodotti  fitosanitari  come
          definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
              h) materiale specifico a rischio  di  cui  al  D.M.  29
          settembre 2000 del Ministro  della  sanita',  e  successive
          modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  263
          del  10  novembre  2000,  e  materiali  ad   alto   rischio
          disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre  1992,  n.
          508, comprese le proteine animali e i grassi fusi  da  essi
          derivati; 
              i) rifiuti che contengono o  sono  contaminati  da  PCB
          come definiti dal decreto legislativo 22  maggio  1999,  n.
          209; in quantita' superiore a 50 ppm; 
              l)  rifiuti  che  contengono  o  sono  contaminati   da
          diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb; 
              m)   rifiuti   che   contengono   fluidi   refrigeranti
          costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati  da  CFC  e
          HCFC in quantita' superiore al 0,5%  in  peso  riferito  al
          materiale di supporto; 
              n)  rifiuti  che  contengono  sostanze   chimiche   non
          identificate o nuove provenienti da attivita'  di  ricerca,
          di sviluppo o di insegnamento, i cui  effetti  sull'uomo  e
          sull'ambiente non siano noti; 
              o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16  luglio
          2003,  esclusi  i  pneumatici  usati  come   materiale   di
          ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
          tre anni da tale data, esclusi in entrambi  i  casi  quelli
          per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
          1400 mm; 
              p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) >  13.
          000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 (2)  ad  eccezione
          dei   rifiuti   provenienti   dalla   frantumazione   degli
          autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per  i  quali
          sono  autorizzate  discariche  monodedicate   che   possono
          continuare  ad   operare   nei   limiti   delle   capacita'
          autorizzate alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. 
              2 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  10  del
          citato  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 10. Proroga di termini in materia ambientale 
              1. Il termine di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera
          p), del decreto legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  e
          successive  modificazioni,   come   da   ultimo   prorogato
          dall'articolo 1, comma  2,  del  decreto-legge  14  gennaio
          2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
          febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 
              2-3-quater (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo  del  comma  111,  quarto  periodo,
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2014),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 
              1-110 (Omissis) 
              111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014  di
          interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse
          esistenti sulle contabilita' speciali relative al  dissesto
          idrogeologico, non impegnate  alla  data  del  31  dicembre
          2013,  comunque  nel  limite  massimo  complessivo  di  600
          milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo  scopo
          dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012  del  20  gennaio
          2012, pari rispettivamente a 130 milioni di  euro  e  674,7
          milioni di euro, devono essere utilizzate  per  i  progetti
          immediatamente cantierabili, prioritariamente  destinandole
          agli interventi integrati finalizzati  alla  riduzione  del
          rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
          biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva
          2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro  per   l'azione
          comunitaria  in  materia  di  acque,  e   della   direttiva
          2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei
          rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare verifica la compatibilita' degli accordi di  programma
          e   dei   connessi   cronoprogrammi   con   l'esigenza   di
          massimizzare la celerita'  degli  interventi  in  relazione
          alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita'  delle
          persone  e,  se  del  caso,   propone   alle   regioni   le
          integrazioni e gli aggiornamenti  necessari.  Entro  il  30
          aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali
          concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico
          finalizzano  le   risorse   disponibili   agli   interventi
          immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo  e,  per
          il tramite del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, presentano specifica informativa  al
          CIPE indicando il relativo cronoprogramma  e  lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi  gia'  avviati.  La   mancata
          pubblicazione  del  bando  di  gara,  ovvero   il   mancato
          affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2015, comporta la
          revoca  del  finanziamento   statale   e   la   contestuale
          rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  delle  risorse  ad
          altri interventi contro il  dissesto  idrogeologico,  fermo
          restando il  vincolo  territoriale  di  destinazione  delle
          risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di
          programma,    ove    esistano    progetti    immediatamente
          cantierabili compatibili con le finalita'  della  norma.  A
          decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione
          finanziaria,  entro  il  mese  di  settembre,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in
          corso  di  realizzazione  ovvero   alla   prosecuzione   ed
          evoluzione  degli  accordi  di  programma,  unitamente   al
          fabbisogno  finanziario   necessario   per   gli   esercizi
          successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
          sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al  presente
          comma e' autorizzata la spesa di 30  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100
          milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma  1,
          primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26,  le  parole:  «non  oltre  i  tre  anni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». 
              112-749 (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 3-bis,  dell'articolo  11
          del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.101  (Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione    nelle    pubbliche    amministrazioni)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  11.  Semplificazione  e  razionalizzazione   del
          sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e  in
          materia di energia 
              1-3 (Omissis). 
              3-bis. Fino al 31 dicembre 2015 al fine  di  consentire
          la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e
          scarico e dei  formulari  di  accompagnamento  dei  rifiuti
          trasportati    nonche'    l'applicazione    delle     altre
          semplificazioni  e   le   opportune   modifiche   normative
          continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
          cui  agli  articoli  188,  189,  190  e  193  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nel  testo  previgente
          alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
          2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.  Durante  detto
          periodo,  le  sanzioni  relative  al  SISTRI  di  cui  agli
          articoli 260-bis, commi da 3 a 9,  e  260-ter  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, non si applicano. Le  sanzioni  relative  al
          SISTRI di cui  all'articolo  260-bis,  commi  1  e  2,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.
          Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente
          e della tutela del territorio  e  del  mare  provvede  alla
          modifica  e   all'integrazione   della   disciplina   degli
          adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi  al  SISTRI,
          anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo
          188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
          modificato dal comma 1 del presente articolo. 
              4-14-bis (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 7,  dell'articolo  7  del
          citato  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.133,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7.  Norme  in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. 
              1-6 (Omissis) 
              7  Al  fine  di  accelerare  la  progettazione   e   la
          realizzazione degli  interventi  necessari  all'adeguamento
          dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione
          oggetto di procedura di infrazione o  di  provvedimento  di
          condanna della Corte di Giustizia  dell'Unione  europea  in
          ordine  all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  entro   il   30
          settembre 2015, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere
          attivata la procedura di esercizio del  potere  sostitutivo
          del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con  la  nomina
          di appositi commissari straordinari, che possono  avvalersi
          della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I
          commissari sono nominati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
          successivi  quindici  giorni.   I   commissari   esercitano
          comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10
          del  decreto-legge  n.  91  del   2014,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.  Ai  commissari
          non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
          altri emolumenti, comunque denominati. 
              8-9-octies (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo  27  del
          decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  31,  (Disciplina
          dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
          rifiuti radioattivi, nonche' benefici  economici,  a  norma
          dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n.  99),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27. (Autorizzazione unica per  la  costruzione  e
          l'esercizio del Parco Tecnologico) 
              1-3 (Omissis). 
              4.  Entro   i   centoventi   giorni   successivi   alla
          pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin  S.p.A.  promuove
          un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra  gli  altri,
          oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni,  le
          Province ed i Comuni sul cui territorio  ricadono  le  aree
          interessate dalla proposta di Carta  nazionale  delle  aree
          potenzialmente idonee di cui al  comma  1,  nonche'  l'UPI,
          l'ANCI, le Associazioni degli  Industriali  delle  Province
          interessate,   le   Associazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative sul territorio, le Universita' e  gli  Enti
          di ricerca presenti nei territori  interessati.  Nel  corso
          del Seminario sono approfonditi tutti gli  aspetti  tecnici
          relativi al Parco Tecnologico, con particolare  riferimento
          alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai
          requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi
          alla  sicurezza  dei  lavoratori,   della   popolazione   e
          dell'ambiente,  e  sono  illustrati  i  possibili  benefici
          economici  e  di  sviluppo   territoriale   connessi   alla
          realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui
          all'articolo 30. 
              5- 17-bis (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo del comma 1,  dell'articolo  1  del
          decreto- legge 14 gennaio 2013, n. 1 (Disposizioni  urgenti
          per  il  superamento  di  situazioni  di  criticita'  nella
          gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di  inquinamento)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2013, n.11, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 
              1. Il termine di cui al comma  2-ter  dell'articolo  11
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2010,  n.  25,  e
          successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2015.
          A partire dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  primo
          periodo si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  14,
          comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni. 
              2-3 (Omissis).». 
                
              L'Ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          n.3554 del  5  dicembre  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.288 del 12 dicembre  2006,  reca  «Disposizioni
          urgenti di protezione  civile  per  fronteggiare  la  grave
          situazione di emergenza, determinatasi  nello  stabilimento
          Stoppani sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554)».