Art. 2 
 
  1. Le attivita' correlate alle procedure di cui all'art.  1  devono
essere svolte  dall'organismo  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
citato decreto legislativo. 
  2. L'organismo  e'  tenuto  ad  assicurare  il  mantenimento  della
struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale
e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo
stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori  e  dei  consulenti
esterni  -  come  individuate  nella  documentazione  agli  atti  con
l'obbligo  di  sottoporre  eventuali   variazioni   alla   preventiva
approvazione delle competenti strutture ministeriali.