Art. 4 
 
  1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno  a  sei  mesi
nel caso  di  accertate  gravi  e  ripetute  irregolarita'  da  parte
dell'organismo Rina Services S.p.A. nelle attivita' di valutazione  o
verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti  appaltanti,
ovvero qualora, in sede  di  vigilanza,  emerga  il  venir  meno  dei
requisiti prescritti. 
  2. Decorso il termine di  cui  al  comma  1,  il  provvedimento  di
sospensione e' ritirato  a  seguito  dell'accertata  rimozione  delle
irregolarita' o carenze. 
  3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui  l'organismo  Rina
Services S.p.A. non ottemperi, con le modalita' ed i tempi  indicati,
a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. 
  4. I  provvedimenti  alla  sospensione  o  revoca  sono  comunicati
all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.