IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3, commi da 4 a 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori di cui al citato comma 4, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralita', le predette organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispetti fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13; Visto l'art. 3, comma 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 3, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 14, della sopra richiamata legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'Associazione denominata "Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo per l'Artigianato" e adeguare l'atto costitutivo alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato; Visto l'atto costitutivo di associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice Civile, denominata "Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato", del 26 marzo 2014, rep. 79424; Considerate le finalita' perseguite dai fondi di cui al comma 14, volte a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione; Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore artigianato di adottare misure volte ad assicurare, ai lavoratori del settore, una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, ai sensi del comma 14 del citato art. 3; Considerata l'ulteriore necessita' di assicurare ai lavoratori del settore le tutele di cui al comma 14 del medesimo art. 3 nel rispetto di quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 3; Sentite, nella riunione del 29 maggio 2014 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie dei citati accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013; Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi del comma 16 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 disposizioni per determinare requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi; criteri e requisiti per la contabilita' dei Fondi; modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei; Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato e' gestito dagli Organi esecutivi del Fondo di cui al Titolo II, Capi da I a VI, dello Statuto del Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato, di seguito denominato FSBA. 2. I membri degli Organi di cui al comma precedente devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente decreto.