Art. 2 Requisiti di professionalita' 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto del FSBA, i componenti degli Organi del Fondo devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti Bilaterali di settore. 2. I componenti degli Organi devono aver svolto, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria. 3. Ai componenti degli Organi del Fondo non spetta alcun emolumento o indennita'.