Art. 2 
 
 
                    Requisiti di professionalita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20  dello  Statuto  del
FSBA, i componenti degli Organi del Fondo devono essere  in  possesso
di  specifica  competenza  ed  esperienza  in  materia  di  lavoro  e
occupazione e di  una  consolidata  esperienza  maturata  nell'ambito
degli Enti Bilaterali di settore. 
  2. I componenti degli Organi devono aver svolto,  per  uno  o  piu'
periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio,  funzioni  di
amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad  organi
collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza  di
categoria. 
  3. Ai componenti degli Organi del Fondo non spetta alcun emolumento
o indennita'.