Art. 3 
 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'art.  19  dello  Statuto  del
FSBA, non possono essere nominati o eletti  componenti  degli  organi
del Fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio,  coloro  che
si trovano in una delle seguenti condizioni: 
    a) stato di interdizione legale  ovvero  interdizione  temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e  delle  imprese  e,
comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.; 
    b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti  della
riabilitazione; 
    c) condanna con sentenza  definitiva,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione, alla reclusione per  uno  dei  delitti  previsti  nel
titolo XI del Libro V del Codice Civile; 
    d) condanna con sentenza  definitiva,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno
per un delitto contro la pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica, contro il  patrimonio,  contro  l'ordine  pubblico,  contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia  tributaria,  di
lavoro e previdenza; 
    e) condanna con sentenza  definitiva,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni
per un qualunque delitto non colposo. 
  2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'Organo  individuato
dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. 
  3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai
componenti degli Organi del Fondo le seguenti situazioni: 
    a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di  cui
al comma 1, lettere c), d) ed e); 
    b.  applicazione  provvisoria  di  una  delle   misure   previste
dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159; 
    c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
  4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 3.