Art. 3 Requisiti di onorabilita' 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 dello Statuto del FSBA, non possono essere nominati o eletti componenti degli organi del Fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.; b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione; c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile; d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza; e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'Organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti degli Organi del Fondo le seguenti situazioni: a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e); b. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 3.