Art. 4 Criteri e requisiti per la contabilita' 1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto del FSBA, il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'. 2. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore. 4. Il Fondo ha obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. 5. L'Organo del Fondo individuato dallo Statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica. 6. Il Bilancio consuntivo deve essere costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e dalla relazione dell'Organo di controllo individuato dallo Statuto. 7. Nel bilancio devono essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo, atti di liberalita' con vincolo, atti di liberalita' ad esecuzione pluriennale. 8. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo. 9. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite. 10. Il bilancio si deve ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato. 11. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della relazione illustrativa, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto revisore. 12. La relazione dell'Organo individuato dallo Statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione del Fondo. 13. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonche' le ulteriori informazioni che gli Organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.