Art. 4 
 
 
               Criteri e requisiti per la contabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello  Statuto  del
FSBA, il Fondo di  solidarieta'  bilaterale  per  l'Artigianato  deve
dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'. 
  2. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato ha obbligo
di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza  di
disponibilita'. 
  3.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse dovute dalle imprese di settore. 
  4.  Il  Fondo  ha  obbligo  di  presentare  bilanci  di  previsione
pluriennali, basati sullo scenario  macroeconomico  coerente  con  il
piu' recente Documento di economia  e  finanza  e  relativa  Nota  di
aggiornamento. 
  5. L'Organo del Fondo individuato dallo Statuto redige il  bilancio
consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica. 
  6.  Il  Bilancio  consuntivo  deve  essere  costituito   da   Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota  Integrativa  e  dalla  relazione
dell'Organo di controllo individuato dallo Statuto. 
  7. Nel bilancio devono essere evidenziate: la dotazione iniziale  e
le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo,  atti  di
liberalita'  con  vincolo,  atti   di   liberalita'   ad   esecuzione
pluriennale. 
  8. Il bilancio consuntivo deve essere  preceduto  dal  bilancio  di
previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli  stessi  schemi
del bilancio consuntivo. 
  9. Sia in sede di bilancio  preventivo  che  in  sede  di  bilancio
consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate  e  delle
uscite. 
  10. Il bilancio si deve  ispirare  al  principio  di  prudenza,  le
immobilizzazioni dovranno essere valutate al  costo  e  le  eventuali
gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato. 
  11. Il Fondo di  solidarieta'  bilaterale  per  l'Artigianato  deve
trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del Lavoro e  delle
Politiche Sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della  relazione
illustrativa,  della  relazione  del  collegio  sindacale   e   della
relazione del soggetto revisore. 
  12.  La  relazione  dell'Organo  individuato  dallo  Statuto   deve
contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione  del
Fondo. 
  13. La relazione deve  recare  la  descrizione  della  politica  di
gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle
parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre
2012, del 31 ottobre  2013  e  del  29  novembre  2013,  in  ossequio
all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo  medesimo,  nonche'
le  ulteriori  informazioni  che  gli  Organi   preposti   riterranno
necessarie ai  fini  di  una  chiara  comprensione  della  situazione
economica e di gestione.