IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  VISTO il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine; 
  VISTO il regolamento (CE) n. 1825/2000  della  Commissione  del  25
agosto 2000, e successive modifiche, recante modalita' d'applicazione
del regolamento (CE)  n.  1760/2000  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle  carni  bovine  e
dei prodotti a base di carni bovine; 
  VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, clic modifica i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  VISTO il regolamento (UE) n. 653/2014 "che modifica il  regolamento
(CEE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione  elettronica
dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine"  ed  in  particolare
l'articolo 1, punto  17  che,  a  decorrere  dal  13  dicembre  2014,
sopprime gli articoli  16,  17  e  18  relativi  ad  un  "Sistema  di
etichettatura facoltativa" sostituendone l'intestazione al titolo II,
sezione II, con la menzione «Etichettatura facoltativa»  e  introduce
l'articolo 15 bis "Regole generali" delle informazioni sugli alimenti
diverse da quelle obbligatorie previste agli articoli 13, 14 e 15 che
sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle
organizzazioni che commercializzano carni bovine; 
  VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.  428,
concernente "Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", con  il  quale
si dispone che il Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 1047,
ai sensi del quale le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di
controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito  dei  regimi
di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate al
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 
  VISTO il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante "Indicazioni e
modalita'   applicative   del   regolamento   (CE)    n.    1760/2000
sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa  delle  carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; 
  CONSIDERATA la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con  la  quale,  in
conformita'  a  quanto  stabilito  dal  sopracitato  regolamento   n.
1760/2000 del Parlamento e del Consiglio  e'  stato  notificato  alla
Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e  forestali
e' designato quale "Autorita' competente" ai  fini  dell'applicazione
delle  norme  comunitarie  relative  all'etichettatura  delle   carni
bovine; 
  CONSIDERATO che il sistema di  etichettatura  facoltativa  previsto
dal Titolo II del regolamento (CE) n. 1760/2000, in vigore fino al 13
dicembre 2014, ha garantito condizioni uniformi di formulazione delle
informazioni al consumatore assicurando la massima trasparenza  delle
stesse e, nel contempo, ha rilanciato il mercato della carne bovina a
seguito  delle  diverse  crisi  di  mercato  causata   da   emergenze
sanitarie; 
  CONSIDERATO  che  le  informazioni   facoltative   aggiunte   sulle
etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano
carni bovine devono essere oggettive,  verificabili  da  parte  delle
autorita' competenti e comprensibili  per  i  consumatori  e  che  le
stesse  informazioni  devono  essere   conformi   alla   legislazione
orizzontale  in  materia  di  etichettatura,  e  in  particolare   al
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  RITENUTO necessario disciplinare l'etichettatura facoltativa  della
carne bovina e dei prodotti  a  base  di  carne  bovina,  cosi'  come
previsto dal gia' citato articolo 15  bis  del  regolamento  (CE)  n.
1760/2000 in modo  da  garantire  una  comunicazione  ottimale  e  la
massima trasparenza nella commercializzazione di alcune  informazioni
facoltative,  non  riscontrabili  dalla   documentazione   ufficiale,
riguardanti  il  bovino,   le   metodiche   di   allevamento   e   di
alimentazione; 
  RITENUTO opportuno abrogare il decreto ministeriale 30 agosto 2000,
recante "Indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE)  n.
1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria  e  su  quella  facoltativa
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; 
  CONSIDERATA, infine, la necessita di adottare le misure  necessarie
per garantire il rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  22
del regolamento (CE) n. 1760/2000, e  di  procedere  con  la  massima
oggettivita',  semplicita'  e   trasparenza   alla   verifica   delle
informazioni Facoltative aggiunte sulle etichette dagli  operatori  o
dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine; 
  ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  in
data 18 dicembre 2014; 
                              DECRETA: 
 
                             Articolo 1 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono  le  definizioni  riportate
all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000; inoltre, s'intende
per: 
  a) "Autorita' competente": il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero"; 
  b) "carne bovina preimballata (preconfezionata)": unita' di vendita
destinata ad essere presentata  come  tale  al  consumatore  ed  alla
collettivita', costituita da carne bovina e dall'imballaggio  in  cui
e'  stata  immessa  prima  di  essere  posta  in   vendita,   avvolta
interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il
contenuto non possa essere modificato senza  che  la  confezione  sia
aperta o alterata; 
  c) "carne bovina preincartata": unita'  di  vendita  costituita  da
carne bovina e dall'involucro nel quale  e'  stata  posta  o  avvolta
negli esercizi di vendita su richiesta del consumatore o preincartata
per la' vendita diretta; 
  d) "autocontrollo": controllo interno del singolo  operatore  della
filiera    nonche'    quello    esercitate    attraverso    ispettori
dell'organizzazione; 
  e)  "controllo":  controllo  esercitato  a  cura  di  un  organismo
indipendente  autorizzato  dalla  competente  autorita'  e  designato
dall'organizzazione; 
  f)  "vigilanza":  controllo  ufficiale  esercitato  dalla  pubblica
amministrazione  per  garantire  il   rispetto   delle   disposizioni
contenute nel  regolamento  (CE)  n.  1760/2000  e  delle  norme  del
presente decreto; 
  g) "operatori" e "organizzazioni":  soggetti  che  commercializzano
carni  bovine  e  provvedono  ad  etichettarle  con  le  informazioni
obbligatorie  previste  all'articolo  13  del  regolamento  (CE)   n.
1760/2000 nonche' soggetti che lavorano per conto terzi.