Articolo 10 
 
                             (Etichetta) 
 
  1. Le  informazioni  facoltative,  apposte  sulle  etichette  delle
confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati),  possono
riguardare: 
  a) l'animale:  razza  o  tipo  genetico,  indicazioni  relative  al
benessere animale; 
  b) l'allevamento: azienda di allevamento, sistema  di  allevamento,
la  razione  alimentare,  i  trattamenti  terapeutici,   l'epoca   di
sospensione  dei  trattamenti   terapeutici,   indicazioni   relative
all'alimentazione; 
  c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni. 
  2. Le informazioni facoltative non  riconducibili  a  quelle  delle
lettere  a),  b)  e  c)  non  necessitano  di  essere  inserite   nel
disciplinare di cui all'articolo 9, ma rimangono soggette alle  norme
generali  di  etichettatura  dei  prodotti  alimentari  di   cui   al
regolamento (UE) n. 1169/2011. 
  3.  In  ogni  caso,  l'etichetta   deve   riportare   il   logotipo
d'identificazione    o    la    denominazione    dell'operatore     o
dell'organizzazione e il relativo codice alfanumerico attribuito  dal
Ministero. Nel caso di etichettatura garantita  da  diversi  segmenti
produttivi   della   filiera,   il   logotipo   di    identificazione
sull'etichetta apposta sulle confezioni di carne al consumo e' quello
dell'operatore   o   dell'organizzazione   responsabile   dell'ultimo
segmento. 
  4. Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini
diversi,  l'etichetta  reca,  oltre  le  informazioni   obbligatorie,
esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni incluse.