Articolo 10 (Etichetta) 1. Le informazioni facoltative, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), possono riguardare: a) l'animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale; b) l'allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione; c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni. 2. Le informazioni facoltative non riconducibili a quelle delle lettere a), b) e c) non necessitano di essere inserite nel disciplinare di cui all'articolo 9, ma rimangono soggette alle norme generali di etichettatura dei prodotti alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. 3. In ogni caso, l'etichetta deve riportare il logotipo d'identificazione o la denominazione dell'operatore o dell'organizzazione e il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, il logotipo di identificazione sull'etichetta apposta sulle confezioni di carne al consumo e' quello dell'operatore o dell'organizzazione responsabile dell'ultimo segmento. 4. Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca, oltre le informazioni obbligatorie, esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni incluse.