Articolo 11 
 
                 (Indicazioni per il punto vendita) 
 
  1.  Per  la  carne  venduta  al  taglio,  anche   le   informazioni
facoltative di cui al precedente articolo 10, devono  essere  fornite
per iscritto  e  in  modo  visibile  al  consumatore  ed  esposte  in
prossimita' della carne posta in vendita. Dette  informazioni  devono
essere poste in  modo  tale  che  il  consumatore  possa  individuare
facilmente la carne a cui si riferiscono. Per le carni  destinate  al
libero  servizio  (preincartate),  le  informazioni   devono   essere
riportate  su  una  etichetta  stampata  apposta  direttamente  sulla
confezione.  Detta  etichetta,  oltre  a  fornire   le   informazioni
obbligatorie e quelle ammesse dalla legislazione vigente, riporta  la
denominazione completa  o  il  logotipo  dell'esercizio  di  vendita.
L'etichetta apposta sulle confezioni puo' essere affiancata  con  una
informazione fornita per iscritto e in modo visibile  al  consumatore
esposta nel punto vendita in prossimita'  della  carne  confezionata,
contenente le stesse informazioni previste in etichetta. 
  2. Gli esercizi di vendita non esclusivisti  devono  assicurare  la
conservazione,  la  lavorazione,  la  vendita  e  la   fornitura   di
informazioni   in   modo   separato;   devono    inoltre    garantire
l'impossibilita' di  scambio  accidentale  dei  prodotti  e  la  loro
costante identificazione.