Articolo 11 (Indicazioni per il punto vendita) 1. Per la carne venduta al taglio, anche le informazioni facoltative di cui al precedente articolo 10, devono essere fornite per iscritto e in modo visibile al consumatore ed esposte in prossimita' della carne posta in vendita. Dette informazioni devono essere poste in modo tale che il consumatore possa individuare facilmente la carne a cui si riferiscono. Per le carni destinate al libero servizio (preincartate), le informazioni devono essere riportate su una etichetta stampata apposta direttamente sulla confezione. Detta etichetta, oltre a fornire le informazioni obbligatorie e quelle ammesse dalla legislazione vigente, riporta la denominazione completa o il logotipo dell'esercizio di vendita. L'etichetta apposta sulle confezioni puo' essere affiancata con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore esposta nel punto vendita in prossimita' della carne confezionata, contenente le stesse informazioni previste in etichetta. 2. Gli esercizi di vendita non esclusivisti devono assicurare la conservazione, la lavorazione, la vendita e la fornitura di informazioni in modo separato; devono inoltre garantire l'impossibilita' di scambio accidentale dei prodotti e la loro costante identificazione.