Articolo 12 (Banca dati) 1. Ciascun operatore o organizzazione deve tenere a disposizione, per le fasi di propria competenza, su base informatica: a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti; b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione, c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione; d) l'elenco dei laboratori di sezionamento con rispettivo codice univoco di identificazione; e) l'identificazione dei lotti commerciali; f) l'elenco degli esercizi di vendita; g) lo scarico dei singoli animali e dei lotti. 2. L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, secondo le modalita' definite dagli organismi deputati alla vigilanza.