Articolo 12 
 
                            (Banca dati) 
 
  1. Ciascun operatore o organizzazione deve tenere  a  disposizione,
per le fasi di propria competenza, su base informatica: 
  a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con  relativo  numero
di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti; 
  b) l'elenco degli animali  interessati  con  rispettivo  numero  di
identificazione, 
  c)  l'elenco  dei  macelli  con  rispettivo   codice   univoco   di
identificazione; 
  d) l'elenco dei laboratori di sezionamento  con  rispettivo  codice
univoco di identificazione; 
  e) l'identificazione dei lotti commerciali; 
  f) l'elenco degli esercizi di vendita; 
  g) lo scarico dei singoli animali e dei lotti. 
  2. L'operatore o l'organizzazione  deve  garantire  l'accesso  alla
banca dati di cui al comma 1, secondo  le  modalita'  definite  dagli
organismi deputati alla vigilanza.