Articolo 15 
 
                              (Divieti) 
 
  1. l'organizzazione non possono far parte, coloro  che  sono  stati
sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai  sensi
del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158  per  reati  legati  al
mancato rispetto delle norme in materia di benessere  degli  animali.
Parimenti l'operatore non puo' far richiesta ai sensi dell'articolo 3
nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati. 
  2. Il divieto di cui al comma 1, permane: 
  a) nel caso di sanzioni amministrative, per un periodo di tempo  di
6 mesi,  con  decorrenza  dalla  data  di  notifica  del  verbale  di
illecito; 
  b) in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque
non  superiore  ai  due  anni;  in  caso  di  sentenza  di   condanna
definitiva, per un periodo supplementare di altri due anni. 
  3. L'attestazione della condizione di quanto previsto  al  comma  1
puo' essere autocertificata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modificazioni. 
  4. L'organizzazione o l'operatore deve comunicare  al  Ministero  e
all'organismo  designato  ai   controlli;   entro   quindici   giorni
dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti
la filiera.