Articolo 15 (Divieti) 1. l'organizzazione non possono far parte, coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di benessere degli animali. Parimenti l'operatore non puo' far richiesta ai sensi dell'articolo 3 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati. 2. Il divieto di cui al comma 1, permane: a) nel caso di sanzioni amministrative, per un periodo di tempo di 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito; b) in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni; in caso di sentenza di condanna definitiva, per un periodo supplementare di altri due anni. 3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al comma 1 puo' essere autocertificata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 4. L'organizzazione o l'operatore deve comunicare al Ministero e all'organismo designato ai controlli; entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.