Articolo 16 
 
                      (Indicazioni non ammesse) 
 
  1. E' vietato l'uso  di  indicazioni  o  segni  diversi  da  quelli
previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino  confusione
con le denominazioni  previste  ai  sensi  dal  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli  e  alimentari,  nonche'
con le denominazioni  previste  dai  Sistemi  di  qualita'  nazionali
riconosciuti  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1974/2006  della
Commissione.