Articolo 16 (Indicazioni non ammesse) 1. E' vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, nonche' con le denominazioni previste dai Sistemi di qualita' nazionali riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.