Articolo 18 
 
                         (Norme transitorie) 
 
  1. L'operatore o l'organizzazione che dispone  di  un  disciplinare
approvato dal Ministero ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000  e
del decreto ministeriale 30 agosto 2000, continua  ad  operare  sulla
base del disciplinare stesso mantenendo il codice  univoco  nazionale
assegnato.