Articolo 2 (Sistema obbligatorio di etichettatura) 1. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazioni. Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall'impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento; in tal caso la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre il codice a barre o il codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta. 2. Nell'esercizio di vendita le informazioni esposte al pubblico nonche' quelle riportate in etichetta sulle carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Il rilascio delle etichette deve avvenire con un sistema che consenta la stampa dell'etichetta medesima. 3. Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta puo' essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta, fermo restando l'obbligo dell'apposizione dell'etichetta nelle carni preincartata, destinate al libero servizio, negli esercizi di vendita. 4. L'operatore o l'organizzazione deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione deve contenere in particolare l'indicazione dell'arrivo e delle partenze degli animali, delle carcasse e/o tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell'esercizio di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio. L'operatore o l'organizzazione deve, in qualsiasi momento, presentare idonea documentazione atta a garantire la rintracciabilita' della carne presente presso la struttura interessata.