Articolo 2 
 
               (Sistema obbligatorio di etichettatura) 
 
  1. L'etichetta, in  qualsiasi  momento  della  commercializzazione,
deve  essere  apposta  in  maniera  tale  da   non   consentirne   la
riutilizzazioni. Le informazioni da riportare  in  etichetta  possono
essere espresse anche mediante codice a barre o  codice  alfanumerico
attribuito dall'impianto  di  macellazione  e/o  dal  laboratorio  di
sezionamento; in tal caso la carne deve  essere  accompagnata  da  un
documento  riportante,  oltre  il  codice  a  barre   o   il   codice
alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta. 
  2. Nell'esercizio di vendita le informazioni  esposte  al  pubblico
nonche' quelle riportate in etichetta sulle carni preconfezionate  in
un  laboratorio  di   sezionamento   o   sulle   carni   preincartate
nell'esercizio di vendita devono essere  espresse  in  forma  chiara,
esplicita e leggibile. Il rilascio delle etichette deve avvenire  con
un sistema che consenta la stampa dell'etichetta medesima. 
  3.  Per  la  carne  venduta  a  taglio  nell'esercizio  di  vendita
l'etichetta puo' essere sostituita con una informazione  fornita  per
iscritto e in modo visibile  al  consumatore,  contenente  le  stesse
informazioni  previste  in  etichetta,   fermo   restando   l'obbligo
dell'apposizione dell'etichetta nelle carni  preincartata,  destinate
al libero servizio, negli esercizi di vendita. 
  4. L'operatore o  l'organizzazione  deve  adottare  un  sistema  di
registrazione  applicato  in  modo  da   garantire   il   nesso   tra
l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali  interessati.
Il  sistema  di   registrazione   deve   contenere   in   particolare
l'indicazione dell'arrivo  e  delle  partenze  degli  animali,  delle
carcasse e/o tagli in modo  da  garantire  la  correlazione  tra  gli
arrivi e le partenze e,  nel  caso  dell'esercizio  di  vendita,  tra
l'arrivo e la carne messa in  vendita  al  dettaglio.  L'operatore  o
l'organizzazione  deve,  in  qualsiasi  momento,  presentare   idonea
documentazione atta a  garantire  la  rintracciabilita'  della  carne
presente presso la struttura interessata.