Articolo 3 
 
                     (Etichettatura facoltativa) 
 
  1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la  carne
bovina  con  informazioni  Facoltative  desumibili   direttamente   o
indirettamente dalla documentazione ufficiale o non  riconducibili  a
quelle elencate al successivo comma 2, deve  garantire  il  riscontro
della veridicita' delle informazioni facoltative medesime, mettendo a
disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorita'  competente,  una
banca  dati  dalla  quale  e'  possibile  risalire   ai   codici   di
rintracciabilita' riportati sulla documentazione ufficiale medesima e
inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN)  dell'anagrafe  bovina.  In
caso  di  lotti  di   carne   bovina   con   codici   o   numeri   di
rintracciabilita' della carne bovina  diversi,  da  quelli  contenuti
nella BDN, gli operatori o  le  organizzazioni  che  commercializzano
carni  bovine  devono  mettere  a  disposizione  tutti  i  codici  di
rintracciabilita' delle carni che costituiscono il lotto. 
  2. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la  carne
bovina con informazioni facoltative,  diverse  da  quelle  desumibili
direttamente o indirettamente  dalla  documentazione  ufficiale,  che
necessitano di controllo anche  con  eventuali  analisi  di  campioni
biologici, quali: il sistema di allevamento, la  razione  alimentare,
la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca  di
sospensione dei trattamenti terapeutici,  il  benessere  animale,  la
razza o il tipo genetico, periodo di  frollatura  delle  carni,  deve
inviare la documentazione di cui al successivo articolo 6, contenente
le  informazioni  necessarie   all'attivita'   di   controllo   sulla
veridicita' della  stessa,  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali -  Dipartimento  delle  politiche  europee  ed
internazionali e dello  sviluppo  rurale,  Direzione  generale  dello
sviluppo rurale - Ufficio DISR VII. 
  3.  Il  disciplinare  di  etichettatura   facoltativa   costituisce
presupposto di legittimita' dell'attivita' di  etichettatura  e  deve
contenere le indicazioni previste dal successivo articolo 9. 
  4. Le spese per i controlli previsti nell'ambito dell'etichettatura
facoltativa sono sostenute dall'operatore o  dall'organizzazione  che
applica il disciplinare. 
  5. L'operatore o  l'organizzazione  possono  etichettare  le  carni
bovine  con  le  informazioni  previste  dal  disciplinare,   purche'
l'etichetta  rechi  il  nome   o   il   logotipo   dell'operatore   o
dell'organizzazione medesima. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
carni bovine etichettate ai sensi: 
  a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  b) del regolamento (CE) n. 1974/2006 della  Commissione  e  decreto
ministeriale 4 marzo 2011 per le denominazioni previste  dai  Sistemi
di qualita' nazionali; 
  c) del regolamento (CE) n. 834/2007 sull'Agricoltura biologica.