Articolo 3 (Etichettatura facoltativa) 1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni Facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate al successivo comma 2, deve garantire il riscontro della veridicita' delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorita' competente, una banca dati dalla quale e' possibile risalire ai codici di rintracciabilita' riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilita' della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilita' delle carni che costituiscono il lotto. 2. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative, diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici, quali: il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, periodo di frollatura delle carni, deve inviare la documentazione di cui al successivo articolo 6, contenente le informazioni necessarie all'attivita' di controllo sulla veridicita' della stessa, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR VII. 3. Il disciplinare di etichettatura facoltativa costituisce presupposto di legittimita' dell'attivita' di etichettatura e deve contenere le indicazioni previste dal successivo articolo 9. 4. Le spese per i controlli previsti nell'ambito dell'etichettatura facoltativa sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applica il disciplinare. 5. L'operatore o l'organizzazione possono etichettare le carni bovine con le informazioni previste dal disciplinare, purche' l'etichetta rechi il nome o il logotipo dell'operatore o dell'organizzazione medesima. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle carni bovine etichettate ai sensi: a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; b) del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e decreto ministeriale 4 marzo 2011 per le denominazioni previste dai Sistemi di qualita' nazionali; c) del regolamento (CE) n. 834/2007 sull'Agricoltura biologica.