Articolo 4 (Requisiti generali) 1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con le informazioni facoltative previste all'articolo 10, deve: a) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; b) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto; c) disporre di un disciplinare di etichettatura.