Articolo 4 
 
                        (Requisiti generali) 
 
  1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la  carne
bovina con le  informazioni  facoltative  previste  all'articolo  10,
deve: 
  a)  essere  iscritto/a  al  registro  delle  imprese  tenuto  dalla
C.C.I.A.A.; 
  b) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi  previsti
dal presente decreto; 
  c) disporre di un disciplinare di etichettatura.