Articolo 5 (Requisiti tecnico - organizzativi) 1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue: a) capacita' di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l'applicazione del disciplinare; b) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli esercizi di vendita che fanno parte della filiera. 2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre: a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel caso di etichettatura delle carni vendute al dettaglio, un idoneo sistema che garantisca un nesso tra quantita' di carne in entrata e quella messa in vendita. L'etichettatura puo' essere garantita nel quadro di un sistema di filiera in cui ogni segmento produttivo fornisce le dovute garanzie a quello successivo; b) tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilita' del prodotto etichettato.