Articolo 5 
 
                 (Requisiti tecnico - organizzativi) 
 
  1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue: 
  a)  capacita'  di  esercitare  gli  autocontrolli   necessari   per
garantire l'applicazione del disciplinare; 
  b) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende
in cui gli stessi sono allevati, delle  imprese  di  trasporto  degli
animali, dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli esercizi
di vendita che fanno parte della filiera. 
  2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre: 
  a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel
caso di etichettatura delle carni vendute  al  dettaglio,  un  idoneo
sistema che garantisca un nesso tra quantita' di carne in  entrata  e
quella messa in vendita. L'etichettatura puo'  essere  garantita  nel
quadro di un sistema di  filiera  in  cui  ogni  segmento  produttivo
fornisce le dovute garanzie a quello successivo; 
  b)  tenere   costantemente   aggiornata,   con   frequenza   almeno
settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare
la rintracciabilita' del prodotto etichettato.