Articolo 6 (Documentazione da allegare alla comunicazione) 1. L'operatore o l'organizzazione, prima di iniziare l'attivita' di etichettatura facoltativa, deve inviare comunicazione di inizio attivita' ed allegare: a) disciplinare di etichettatura come previsto all'articolo 9; b) relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attivita' ed il volume stimato; c) la documentazione ufficiale attestante l'adozione di un sistema di etichettatura facoltativa equivalente al presente decreto, qualora una delle fasi della produzione avvenga in parte in un Paese della U.E. o in un Paese terzo; d) la documentazione attestante il possesso da parte dell'organismo di controllo indipendente dei requisiti di cui all'articolo 7, comma. 1.