Articolo 6 
 
           (Documentazione da allegare alla comunicazione) 
 
  1. L'operatore o l'organizzazione, prima di iniziare l'attivita' di
etichettatura  facoltativa,  deve  inviare  comunicazione  di  inizio
attivita' ed allegare: 
  a) disciplinare di etichettatura come previsto all'articolo 9; 
  b) relazione tecnica  sull'organizzazione  di  filiera  da  cui  si
evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attivita'  ed
il volume stimato; 
  c) la documentazione ufficiale attestante l'adozione di un  sistema
di etichettatura facoltativa equivalente al presente decreto, qualora
una delle fasi della produzione avvenga in parte in  un  Paese  della
U.E. o in un Paese terzo; 
  d) la documentazione attestante il possesso da parte dell'organismo
di controllo indipendente dei requisiti di cui all'articolo 7, comma.
1.