Articolo 7 (Organismo indipendente) 1. L'organismo indipendente designato dall'operatore o dall'organizzazione, ai controlli ai fini dell'etichettatura deve essere accreditato ai sensi della norma europea ISO/IEC 17065 o, fino al 15 settembre 2015, della EN45011. 2. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, gli organismi indipendenti designati dagli stessi segmenti produttivi possono essere diversi. 3. L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da parte di una organizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero, eventuali inadempienze al disciplinare nonche' eventuali violazioni alla normativa vigente. 4. Il Ministero autorizza l'organismo indipendente ad esercitare i controlli di conformita' sui disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni bovine.