Articolo 7 
 
                      (Organismo indipendente) 
 
  1.   L'organismo   indipendente    designato    dall'operatore    o
dall'organizzazione, ai controlli  ai  fini  dell'etichettatura  deve
essere accreditato ai sensi della norma europea ISO/IEC 17065 o, fino
al 15 settembre 2015, della EN45011. 
  2.  Nel  caso  di  etichettatura  garantita  da  diversi   segmenti
produttivi della filiera, gli organismi indipendenti designati  dagli
stessi segmenti produttivi possono essere diversi. 
  3. L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da  parte  di
una organizzazione, segnala, alla stessa e  al  Ministero,  eventuali
inadempienze  al  disciplinare  nonche'  eventuali  violazioni   alla
normativa vigente. 
  4. Il Ministero autorizza l'organismo indipendente ad esercitare  i
controlli  di   conformita'   sui   disciplinari   di   etichettatura
facoltativa delle carni bovine.