Articolo 8 
 
                      (Verifica di conformita') 
 
  1. Il Ministero, provvede: 
  a)  alla  verifica  della   conformita'   del   disciplinare   alle
disposizioni   del   presente   decreto,   eventualmente    invitando
l'operatore  o  l'organizzazione  ad  integrare   o   modificare   il
disciplinare medesimo per ricondurlo a conformita'; 
  b) all'invio ai Ministeri della salute e delle attivita' produttive
ed  alle  Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dei
disciplinari e dei relativi piani di controllo ai tini  di  eventuali
osservazioni da formulare entro 30 giorni dal ricevimento; 
  c) alla verifica della  conformita'  degli  organismi  indipendenti
designati ai controlli ai criteri stabiliti all'articolo 7; 
  d) alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse
che  l'organizzazione  o  un  singolo  operatore  della  filiera  non
rispettasse il disciplinare di cui all'articolo 9, nel  caso  che  il
disciplinare di questo ultimo non venga revocato per inadempienza. 
  2. Il Ministero ha, inoltre, la facolta'  di  richiedere  eventuale
altra documentazione che riterra' opportuno acquisire. 
  3. Il Ministero ha il compito di: 
  a)  revocare  i  disciplinari  in  caso  di  inadempienze  gravi  e
ripetute, verificate dall'organismo indipendente; 
  b) revocare l'organismo indipendente in caso di inadempienze  gravi
e ripetute e di perdita di conformita'  segnalate  dall'Autorita'  di
controllo; 
  c) monitorare l'attivita' dell'operatore e delle organizzazioni.