Articolo 8 (Verifica di conformita') 1. Il Ministero, provvede: a) alla verifica della conformita' del disciplinare alle disposizioni del presente decreto, eventualmente invitando l'operatore o l'organizzazione ad integrare o modificare il disciplinare medesimo per ricondurlo a conformita'; b) all'invio ai Ministeri della salute e delle attivita' produttive ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dei disciplinari e dei relativi piani di controllo ai tini di eventuali osservazioni da formulare entro 30 giorni dal ricevimento; c) alla verifica della conformita' degli organismi indipendenti designati ai controlli ai criteri stabiliti all'articolo 7; d) alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui all'articolo 9, nel caso che il disciplinare di questo ultimo non venga revocato per inadempienza. 2. Il Ministero ha, inoltre, la facolta' di richiedere eventuale altra documentazione che riterra' opportuno acquisire. 3. Il Ministero ha il compito di: a) revocare i disciplinari in caso di inadempienze gravi e ripetute, verificate dall'organismo indipendente; b) revocare l'organismo indipendente in caso di inadempienze gravi e ripetute e di perdita di conformita' segnalate dall'Autorita' di controllo; c) monitorare l'attivita' dell'operatore e delle organizzazioni.