Articolo 9 
 
                           (Disciplinare) 
 
  1) Il disciplinare per l'etichettatura  delle  carni  bovine,  deve
prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di  vendita,
un sistema di identificazione e un sistema completo di  registrazione
applicato in modo da garantire il nesso tra  l'identificazione  delle
carni  e  l'animale  o  gli  animali  interessati.  Il   sistema   di
registrazione contiene in  particolare  l'indicazione  dell'arrivo  e
della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da
garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze. 
  2. Il disciplinare di etichettatura deve indicare, in particolare: 
  a) le informazioni, oltre quelle  obbligatorie,  che  si  intendono
fornire in etichetta fra quelle previste all'articolo 10; 
  b) le misure atte a garantire  la  veridicita'  delle  informazioni
riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato; 
  c)  i  criteri  e  le  modalita'  per  garantire   il   nesso   fra
l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da
un lato, e il singolo animale o il lotto degli  animali  interessati,
dall'altro; 
  d)  gli  autocontrolli  da  effettuarsi  su  tutte  le  fasi  della
produzione   e   della   vendita   da    parte    dell'operatore    o
dell'organizzazione; 
  e) i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente
accreditato alla nonna europea ISO/IEC 17065; 
  f) le caratteristiche del logo e le modalita' di apposizione di  un
eventuale marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti
e sulle etichette; 
  g) il funzionamento del sistema di  etichettatura  con  particolare
riguardo alle modalita' di controllo; 
  h) i provvedimenti disciplinari (sanzione  pecuniaria,  sospensione
ed  espulsione)  da  adottare  nei  confronti  di  qualsiasi   membro
dell'organizzazione  di  filiera  che  non  dovesse   rispettare   il
disciplinare; 
  i) l'organismo indipendente designato ai controlli previsti. 
  3.  Sono  considerati  non  conformi   i   disciplinari   che   non
garantiscono il nesso fra la carne e l'animale o il gruppo di animali
da cui e' prodotta (rintracciabilita'), che non  prevedono  procedure
sufficienti a verificare le informazioni che figurano in etichetta  e
che prevedono informazioni ingannevoli o poco chiare. 
  4. Ad ogni disciplinare e'  attribuito  un  codice  alfanumerico  a
livello nazionale.