Articolo 9 (Disciplinare) 1) Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze. 2. Il disciplinare di etichettatura deve indicare, in particolare: a) le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che si intendono fornire in etichetta fra quelle previste all'articolo 10; b) le misure atte a garantire la veridicita' delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato; c) i criteri e le modalita' per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro; d) gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell'operatore o dell'organizzazione; e) i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente accreditato alla nonna europea ISO/IEC 17065; f) le caratteristiche del logo e le modalita' di apposizione di un eventuale marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti e sulle etichette; g) il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalita' di controllo; h) i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare; i) l'organismo indipendente designato ai controlli previsti. 3. Sono considerati non conformi i disciplinari che non garantiscono il nesso fra la carne e l'animale o il gruppo di animali da cui e' prodotta (rintracciabilita'), che non prevedono procedure sufficienti a verificare le informazioni che figurano in etichetta e che prevedono informazioni ingannevoli o poco chiare. 4. Ad ogni disciplinare e' attribuito un codice alfanumerico a livello nazionale.