Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Rafforzamento  della  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria
  delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge  n.  347»,
dopo le parole: «Per le imprese  operanti  nel  settore  dei  servizi
pubblici  essenziali»  sono  inserite  le   seguenti:   «ovvero   che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231». 
  2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, e'
inserito  il  seguente:  «2-ter.  L'istanza  per  l'ammissione   alla
procedura di amministrazione straordinaria di imprese che  gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
che sono soggette al  commissariamento  straordinario  ai  sensi  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013,  n.  89,  e'  presentata  dal  commissario
straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del
medesimo  decreto-legge  n.  61  del  2013   puo'   essere   nominato
commissario  straordinario   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria.». 
  (( 2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 347,  dopo  il  comma
1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per le  imprese  che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo
1  del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,  n.  231,  e  che  sono
ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  al
presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione alla  procedura,
vantati da piccole e medie imprese individuate dalla  raccomandazione
2003/361/CE  della  Commissione,  del  6  maggio  2003,  relativi   a
prestazioni necessarie al risanamento ambientale,  alla  sicurezza  e
alla continuita' dell'attivita' degli impianti produttivi  essenziali
nonche' i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale,  alla
sicurezza e all'attuazione degli  interventi  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell' 8 maggio 2014, sono prededucibili  ai
sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni». )) 
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n.  347,  le  parole:
«operanti  nel  settore  dei  servizi   pubblici   essenziali»   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma  2,  secondo
periodo,». 
  4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il  comma  4-quater  e'
sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando  il  rispetto  dei
principi di trasparenza e non  discriminazione  per  ogni  operazione
disciplinata  dal   presente   decreto,   in   deroga   al   disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo
periodo, e alle imprese  del  gruppo,  il  commissario  straordinario
individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata,  tra  i
soggetti che garantiscono, a seconda dei  casi,  la  continuita'  nel
medio periodo del relativo servizio  pubblico  essenziale  ovvero  la
continuita' produttiva dello stabilimento  industriale  di  interesse
strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di  adeguati
livelli occupazionali, nonche'  la  rapidita'  ((  ed  efficienza  ))
dell'intervento  e  il  rispetto   dei   requisiti   previsti   dalla
legislazione nazionale e dai Trattati  sottoscritti  dall'Italia.  Il
canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli
di  mercato  come  risultanti  da  perizia  effettuata  da   primaria
istituzione  finanziaria  con  funzione  di   esperto   indipendente,
individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. ((  Il
commissario  straordinario  richiede  al  potenziale  affittuario   o
acquirente,  contestualmente  alla  presentazione  dell'offerta,   la
presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale  devono
essere  indicati  gli  investimenti,  con  le   risorse   finanziarie
necessarie e le relative modalita' di  copertura,  che  si  intendono
effettuare per garantire le predette finalita' nonche' gli  obiettivi
strategici  della  produzione  industriale  degli  stabilimenti   del
gruppo. )) Si applicano i commi terzo, quinto e  sesto  dell'articolo
104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione  di
cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo  economico  e
al comitato dei creditori  previsto  dal  terzo  e  quinto  comma  si
sostituisce il comitato di sorveglianza. Si  applicano  i  commi  dal
quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267.». 
  (( 5. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-sexies e'
sostituito dal seguente: «4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui
all'articolo  2,  comma  2,  secondo  periodo,  alla   procedura   di
amministrazione straordinaria di cui al presente decreto e  lo  stato
economico e finanziario  di  tali  imprese  non  comportano,  per  un
periodo di diciotto mesi dalla  data  di  ammissione  alla  procedura
prevista dal presente decreto, il venir meno  dei  requisiti  per  il
mantenimento, in capo alle stesse,  delle  eventuali  autorizzazioni,
certificazioni, licenze,  concessioni  o  altri  atti  o  titoli  per
l'esercizio e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data
di sottoposizione delle stesse alla procedura prevista  dal  presente
decreto. In caso di affitto o cessione di aziende e rami  di  aziende
ai sensi del presente  decreto,  le  autorizzazioni,  certificazioni,
licenze, concessioni o  altri  atti  o  titoli  sono  rispettivamente
trasferiti all'affittuario o all'acquirente». )) 
  6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347,  le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse. 
  7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il  primo
periodo e' inserito il seguente: «Non sono in ogni caso  soggetti  ad
azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti  in  pendenza  del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
89, in attuazione della finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  2004,   n.   39
          (Ammissione immediata  all'amministrazione  straordinaria),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "2. Con proprio decreto  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive  provvede,   valutati   i   requisiti   di   cui
          all'articolo 1 all'ammissione immediata  dell'impresa  alla
          procedura di amministrazione straordinaria  e  alla  nomina
          del commissario straordinario,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  38  del  decreto  legislativo   n.   270   in
          conformita' ai criteri fissati dal medesimo  Ministro.  Per
          le  imprese  operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici
          essenziali ovvero che gestiscono  almeno  uno  stabilimento
          industriale di  interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 231,  l'ammissione  immediata  alla  procedura  di
          amministrazione straordinaria, la  nomina  del  commissario
          straordinario e la determinazione  del  relativo  compenso,
          ivi incluse le  altre  condizioni  dell'incarico  anche  in
          deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270,  in  quanto
          compatibili,  e  in  conformita'  ai  criteri  fissati  dal
          medesimo  decreto.  Tale  decreto   puo'   prescrivere   il
          compimento  di  atti  necessari  al   conseguimento   delle
          finalita' della procedura.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3
          dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 dicembre 2012, n. 231: 
              "Art.1.   Efficacia    dell'autorizzazione    integrata
          ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali  di
          interesse strategico nazionale 
              1. In caso  di  stabilimento  di  interesse  strategico
          nazionale,  individuato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati
          un  numero  di  lavoratori  subordinati,  compresi   quelli
          ammessi al trattamento di integrazione  dei  guadagni,  non
          inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia  una
          assoluta  necessita'  di  salvaguardia  dell'occupazione  e
          della produzione, il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare  puo'  autorizzare,  in  sede  di
          riesame  dell'autorizzazione   integrata   ambientale,   la
          prosecuzione dell'attivita' produttiva per  un  periodo  di
          tempo determinato non superiore a 36 mesi ed  a  condizione
          che  vengano  adempiute  le  prescrizioni   contenute   nel
          provvedimento di  riesame  della  medesima  autorizzazione,
          secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine  di
          assicurare la piu' adeguata tutela  dell'ambiente  e  della
          salute secondo le migliori tecniche disponibili. 
              2. Nei casi di cui al  comma  1,  le  misure  volte  ad
          assicurare la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  sono
          esclusivamente e  ad  ogni  effetto  quelle  contenute  nel
          provvedimento  di  autorizzazione   integrata   ambientale,
          nonche' le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di
          riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione  degli
          articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies  e  29-decies  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. 
              3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
          29-decies e 29-quattuordecies del  decreto  legislativo  n.
          152 del  2006  e  dalle  altre  disposizioni  di  carattere
          sanzionatorio  penali  e  amministrative  contenute   nelle
          normative  di  settore,   la   mancata   osservanza   delle
          prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma  1
          e' punita con sanzione amministrativa  pecuniaria,  escluso
          il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino  al  10
          per  cento  del   fatturato   della   societa'   risultante
          dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  dal  prefetto
          competente per territorio. Le  attivita'  di  accertamento,
          contestazione e notificazione delle violazioni sono  svolte
          dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
          di tali attivita', e' attribuita la qualifica di  ufficiale
          di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni  irrogate
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnati al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,   bonifica   e
          risanamento ambientale del territorio interessato. 
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   1   trovano
          applicazione anche  quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia
          adottato provvedimenti di sequestro sui  beni  dell'impresa
          titolare dello stabilimento. In tale caso  i  provvedimenti
          di sequestro non impediscono,  nel  corso  del  periodo  di
          tempo     indicato     nell'autorizzazione,     l'esercizio
          dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del   mare   riferisce   semestralmente   al
          Parlamento   circa   l'ottemperanza   delle    prescrizioni
          contenute nel provvedimento di riesame  dell'autorizzazione
          integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo. 
              5-bis. Il Ministro della salute  riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni parlamentari sul  documento  di
          valutazione del danno  sanitario,  sullo  stato  di  salute
          della  popolazione  coinvolta,  sulle  misure  di  cura   e
          prevenzione messe in atto e sui loro benefici.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3   del   citato
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 3. (Funzioni del commissario straordinario) 1. Il
          commissario straordinario, sino  alla  dichiarazione  dello
          stato   di   insolvenza,    provvede    all'amministrazione
          dell'impresa, compiendo ogni  atto  utile  all'accertamento
          dello stato di insolvenza. 
              1-bis. Il giudice delegato,  prima  dell'autorizzazione
          del   programma,   puo'    autorizzare    il    commissario
          straordinario al pagamento di creditori  anteriori,  quando
          cio' sia necessario per evitare un grave  pregiudizio  alla
          continuazione dell'attivita' d'impresa o  alla  consistenza
          patrimoniale dell'impresa stessa. 
              1-ter  Per  le  imprese  che  gestiscono   almeno   uno
          stabilimento industriale di interesse strategico  nazionale
          ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
          n. 207,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di
          amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i
          crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da
          piccole e medie imprese individuate  dalla  raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  relativi
          a prestazioni necessarie al  risanamento  ambientale,  alla
          sicurezza e alla continuita' dell'attivita' degli  impianti
          produttivi essenziali nonche' i crediti anteriori  relativi
          al risanamento ambientale, alla sicurezza e  all'attuazione
          degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della
          salute previsti dal piano di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio   2014,   sono
          prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 
              2. 
              3. Quando ricorrono le condizioni di  cui  all'articolo
          81  del  decreto  legislativo  n.   270,   il   commissario
          straordinario puo' richiedere al Ministro  delle  attivita'
          produttive l'ammissione alla procedura  di  amministrazione
          straordinaria di  altre  imprese  del  gruppo,  presentando
          contestuale ricorso per la  dichiarazione  dello  stato  di
          insolvenza al  tribunale  che  ha  dichiarato  l'insolvenza
          dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1.  Per  «imprese
          del gruppo» si intendono anche le imprese  partecipate  che
          intrattengono, in via sostanzialmente  esclusiva,  rapporti
          contrattuali  con  l'impresa  sottoposta   alle   procedure
          previste dal presente decreto, per la fornitura di  servizi
          necessari allo svolgimento dell'attivita'. Alle imprese del
          gruppo  si  applica  la  stessa  disciplina  prevista   dal
          presente decreto per l'impresa soggetta alle  procedure  di
          cui al presente comma. 
              3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di
          cui al comma 3  possono  attuarsi  unitariamente  a  quella
          relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2,
          ovvero  in  via  autonoma,  attraverso  un   programma   di
          ristrutturazione o mediante un programma di  cessione,  nel
          rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 111 del regio decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 111. (Ordine di distribuzione  delle  somme).  Le
          somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
          nel seguente ordine: 
              1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
              2) per il pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
              3) per il  pagamento  dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai  sensi  del  primo  comma  n.
          1).". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  2,  del
          citato  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "2. Salvo che per le imprese  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, secondo periodo, per  le  quali  sia  stato  fatto
          immediato ricorso alla trattativa di cui al comma  4-quater
          del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
          rami e complessi  aziendali  oggetto  della  stessa,  entro
          centottanta giorni dalla data del  decreto  di  nomina,  il
          commissario  straordinario  presenta  al   Ministro   delle
          attivita' produttive il programma di  cui  all'articolo  54
          del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
          di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
          b),  del  decreto  medesimo,  considerando  specificamente,
          anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la  posizione  dei
          piccoli  risparmiatori   persone   fisiche,   che   abbiano
          investito in obbligazioni, emesse o garantite  dall'impresa
          in  amministrazione  straordinaria.   Contestualmente,   il
          commissario  presenta  al  giudice  delegato  la  relazione
          contenente la descrizione particolareggiata delle cause  di
          insolvenza,   prevista   dall'articolo   28   del   decreto
          legislativo n. 270, accompagnata dallo stato  analitico  ed
          estimativo delle attivita'  e  dall'elenco  nominativo  dei
          creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
          cause di prelazione.". 
              Si riporta il testo degli articoli 104-bis  e  105  del
          citato regio decreto n. 267 del 1942: 
              "Art.  104-bis.  (Affitto  dell'azienda   o   di   rami
          dell'azienda) Anche prima della presentazione del programma
          di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del
          curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del
          comitato dei creditori,  autorizza  l'affitto  dell'azienda
          del fallito a terzi anche limitatamente  a  specifici  rami
          quando appaia utile al fine  della  piu'  proficua  vendita
          dell'azienda o di parti della stessa. 
              La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a
          norma dell'articolo 107, sulla base di stima,  assicurando,
          con adeguate forme di pubblicita', la massima  informazione
          e   partecipazione    degli    interessati.    La    scelta
          dell'affittuario   deve    tenere    conto,    oltre    che
          dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie  prestate
          e della attendibilita'  del  piano  di  prosecuzione  delle
          attivita'    imprenditoriali,    avuto    riguardo     alla
          conservazione dei livelli occupazionali. 
              Il contratto di affitto stipulato  dal  curatore  nelle
          forme previste dall'articolo 2556 del  codice  civile  deve
          prevedere  il  diritto  del  curatore  di  procedere   alla
          ispezione della azienda, la prestazione di idonee  garanzie
          per tutte le obbligazioni  dell'affittuario  derivanti  dal
          contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore
          dal  contratto  che  puo'  essere  esercitato,  sentito  il
          comitato   dei    creditori,    con    la    corresponsione
          all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai
          sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1). 
              Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo'
          essere   concesso   convenzionalmente,   previa    espressa
          autorizzazione  del  giudice  delegato  e   previo   parere
          favorevole  del  comitato  dei  creditori.  In  tale  caso,
          esaurito il procedimento di determinazione  del  prezzo  di
          vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro
          dieci giorni, lo comunica all'affittuario,  il  quale  puo'
          esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal
          ricevimento della comunicazione. 
              La retrocessione al fallimento di aziende,  o  rami  di
          aziende, non comporta la  responsabilita'  della  procedura
          per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga  a
          quanto previsto dagli  articoli  2112  e  2560  del  codice
          civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione
          si applicano le disposizioni di cui  alla  sezione  IV  del
          Capo III del titolo II." 
              "Art.. 105. (Vendita dell'azienda, di rami, di  beni  e
          rapporti in blocco). La liquidazione dei  singoli  beni  ai
          sensi degli articoli seguenti del presente capo e' disposta
          quando  risulta  prevedibile  che  la  vendita  dell'intero
          complesso aziendale, di  suoi  rami,  di  beni  o  rapporti
          giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore
          soddisfazione dei creditori. 
              La vendita del complesso  aziendale  o  di  rami  dello
          stesso e' effettuata con le modalita' di  cui  all'articolo
          107, in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  2556
          del codice civile. 
              Nell'ambito delle consultazioni sindacali  relative  al
          trasferimento d'azienda,  il  curatore,  l'acquirente  e  i
          rappresentanti  dei   lavoratori   possono   convenire   il
          trasferimento solo parziale dei lavoratori alle  dipendenze
          dell'acquirente e le ulteriori modifiche  del  rapporto  di
          lavoro consentite dalle norme vigenti. 
              Salva    diversa    convenzione,    e'    esclusa    la
          responsabilita'  dell'acquirente  per  i  debiti   relativi
          all'esercizio  delle  aziende  cedute,  sorti   prima   del
          trasferimento. 
              Il curatore puo' procedere altresi' alla cessione delle
          attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi  rami,
          nonche' di  beni  o  rapporti  giuridici  individuabili  in
          blocco, esclusa comunque la responsabilita'  dell'alienante
          prevista dall'articolo 2560 del codice civile. 
              La cessione dei crediti relativi alle  aziende  cedute,
          anche  in  mancanza  di  notifica  al  debitore  o  di  sua
          accettazione, ha effetto,  nei  confronti  dei  terzi,  dal
          momento  dell'iscrizione  del  trasferimento  nel  registro
          delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e'  liberato  se
          paga in buona fede al cedente. 
              I  privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da
          chiunque  prestate  o  comunque  esistenti  a  favore   del
          cedente, conservano la loro validita' e  il  loro  grado  a
          favore del cessionario. 
              Il curatore  puo'  procedere  alla  liquidazione  anche
          mediante  il  conferimento  in   una   o   piu'   societa',
          eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami
          della stessa, ovvero di beni  o  crediti,  con  i  relativi
          rapporti contrattuali in corso, esclusa la  responsabilita'
          dell'alienante  ai  sensi  dell'articolo  2560  del  codice
          civile ed osservate le disposizioni inderogabili  contenute
          nella presente sezione. Sono salve le diverse  disposizioni
          previste in leggi speciali. 
              Il pagamento del prezzo puo' essere effettuato mediante
          accollo di debiti da  parte  dell'acquirente  solo  se  non
          viene alterata la graduazione dei crediti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 4-bis e 6,  comma  1,
          del citato decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.  347,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  4-bis.  (Concordato)-  1.   Nel   programma   il
          commissario straordinario puo' prevedere  la  soddisfazione
          dei  creditori  attraverso  un  concordato,  di  cui   deve
          indicare dettagliatamente  le  condizioni  e  le  eventuali
          garanzie. Il concordato puo' prevedere: 
              a) la suddivisione dei creditori in classi  secondo  la
          posizione giuridica ed interessi economici omogenei; 
              b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti
          a classi diverse; 
              c) la ristrutturazione dei debiti  e  la  soddisfazione
          dei  creditori  attraverso  qualsiasi  forma   tecnica,   o
          giuridica,  anche  mediante  accollo,   fusione   o   altra
          operazione  societaria;  in  particolare,  la  proposta  di
          concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad
          alcune categorie di  essi  nonche'  a  societa'  da  questi
          partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni,  anche
          convertibili in  azioni  o  altri  strumenti  finanziari  e
          titoli di debito; 
              c-bis) l'attribuzione ad un assuntore  delle  attivita'
          delle imprese interessate  dalla  proposta  di  concordato.
          Potranno costituirsi come assuntori  anche  i  creditori  o
          societa' da questi partecipate o societa',  costituite  dal
          commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad
          essere attribuite ai creditori per effetto del  concordato.
          Come  patto  di  concordato,  potranno  essere   trasferite
          all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6,
          promosse dal commissario straordinario fino  alla  data  di
          pubblicazione   della   sentenza   di   approvazione    del
          concordato. 
              (Omissis). 
              4. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  entro  tre  giorni
          dall'autorizzazione   del    Ministro    delle    attivita'
          produttive, di cui all'articolo 57 del decreto  legislativo
          n.  270,  all'esecuzione  del  programma,  il   commissario
          straordinario  trasmette  alla  cancelleria  del  tribunale
          copia del  programma  autorizzato,  depositando  presso  il
          giudice delegato istanza di concordato." 
              "Art.  6.  (Azioni  revocatorie)  1.   Il   commissario
          straordinario puo' proporre le azioni revocatorie  previste
          dagli articoli 49 e 91 del decreto legislativo n. 270 anche
          nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma  di
          ristrutturazione, purche' si traducano in un vantaggio  per
          i creditori. Non sono  in  ogni  caso  soggetti  ad  azione
          revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del
          commissariamento straordinario di cui  al  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 61, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione  della  finalita'
          di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo  decreto-legge
          n. 61 del 2013.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del  decreto  legge
          n. 61 del 2013: 
              "Art.  1.  (Commissariamento  straordinario).   1.   Il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio,    puo'    deliberare    il     commissariamento
          straordinario dell'impresa, esercitata anche  in  forma  di
          societa', che impieghi un numero di lavoratori subordinati,
          compresi quelli  ammessi  al  trattamento  di  integrazione
          guadagni, non inferiore a mille e che gestisca  almeno  uno
          stabilimento industriale di interesse strategico  nazionale
          ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
          n. 207,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          dicembre 2012, n. 231, la cui  attivita'  produttiva  abbia
          comportato  e  comporti  oggettivamente  pericoli  gravi  e
          rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della  salute  a
          causa della inosservanza  reiterata  ,  dell'autorizzazione
          integrata  ambientale,  di  seguito  anche   "a.i.a.".   Il
          commissario e' nominato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri entro sette  giorni  dalla  delibera
          del  Consiglio  dei  Ministri  e  si  avvale  di   un   sub
          commissario nominato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare.   Con   gli   stessi
          procedimenti  si  provvede  all'eventuale  sostituzione   o
          revoca  del  commissario  e   del   sub   commissario.   Al
          commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per
          i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a. 
              1-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          commissariamento di cui al  comma  1  e'  disposto,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,   nei
          confronti dell'impresa ovvero,  previa  offerta  di  idonee
          garanzie patrimoniali o finanziarie,  nei  confronti  dello
          specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma  1,
          previo accertamento  dell'inosservanza  delle  prescrizioni
          contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore  per
          la protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  con  il
          supporto delle  Agenzie  regionali  e  provinciali  per  la
          protezione dell'ambiente  (ARPA),  in  contraddittorio  con
          l'impresa interessata. 
              1-ter. Il commissariamento di cui  al  comma  1,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  costituisce
          deroga  all'articolo  29-decies,  comma  9,  del   medesimo
          decreto, qualora siano compiuti  gli  adempimenti  previsti
          dal comma 9 del presente articolo. (4) 
              2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha  durata  di
          12 mesi eventualmente prorogabili di 12  mesi  fino  ad  un
          massimo di 36. La  prosecuzione  dell'attivita'  produttiva
          durante   il   commissariamento    e'    funzionale    alla
          conservazione   della   continuita'   aziendale   ed   alla
          destinazione  prioritaria  delle  risorse  aziendali   alla
          copertura  dei   costi   necessari   per   gli   interventi
          conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. 
              3. Per la durata del commissariamento  sono  attribuiti
          al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata del  commissariamento.  Al  commissario  e'
          attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
          esercizio e, laddove applicabile, il  bilancio  consolidato
          dell'impresa  soggetta  a  commissariamento.  Le  linee  di
          credito  ed  i  relativi  rapporti  debitori,   concernenti
          l'attivita'  dell'azienda,  oggetto  di   commissariamento,
          anche in  carico  a  societa'  del  medesimo  gruppo,  sono
          trasferite al commissario ai sensi degli  articoli  1339  e
          2558 del codice civile. 
              4. E' garantita al  titolare  dell'impresa,  ovvero  al
          socio di  maggioranza,  nonche'  al  rappresentante  legale
          all'atto  del  commissariamento  o   ad   altro   soggetto,
          appositamente   designato    dall'Assemblea    dei    soci,
          l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure
          di  cui  al  comma  2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, con decreto motivato, puo' sostituire fino a  due
          terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante
          terzo e' nominato dagli azionisti  di  minoranza.  Tutti  i
          componenti  restano   in   carica   per   la   durata   del
          commissariamento. 
              5.  Contestualmente   alla   nomina   del   commissario
          straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, sentiti i Ministri  della  salute  e
          dello  sviluppo  economico,  nomina  un  comitato  di   tre
          esperti, scelti tra soggetti  di  comprovata  esperienza  e
          competenza in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  della
          salute e  di  ingegneria  impiantistica,  che,  sentito  il
          commissario  straordinario,   predispone   e   propone   al
          Ministro,  entro   sessanta   giorni   dalla   nomina,   in
          conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
          nonche' alle leggi nazionali e regionali,  il  piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire  il
          rispetto delle  prescrizioni  di  legge  e  dell'a.i.a.  Lo
          schema di piano  e'  reso  pubblico,  anche  attraverso  la
          pubblicazione nei siti web dei  Ministeri  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          nonche' attraverso link nei siti web della regione e  degli
          enti   locali   interessati,   a   cura   del   commissario
          straordinario, che acquisisce  le  eventuali  osservazioni,
          che possono essere proposte nei successivi trenta giorni  e
          sono  valutate  dal  comitato  ai  fini  della   definitiva
          proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
          del medesimo comitato. 
              6. Entro il termine di trenta  giorni  dal  decreto  di
          approvazione del piano di cui al comma  5,  il  commissario
          straordinario, comunicato il piano industriale al  titolare
          dell'impresa, ovvero al socio di  maggioranza,  nonche'  al
          rappresentante legale all'atto del  commissariamento  o  ad
          altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea  dei
          soci, e acquisite  e  valutate  le  eventuali  osservazioni
          pervenute entro i successivi dieci giorni  anche  da  parte
          degli enti locali interessati nel cui territorio  insistono
          gli  impianti  dell'impresa  commissariata,  predispone  il
          piano  industriale   di   conformazione   delle   attivita'
          produttive, che consente  la  continuazione  dell'attivita'
          produttiva  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di   tutela
          ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5. 
              7. l piano di cui al comma 5 e' approvato  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, previa  delibera
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito il Ministro della  salute,  entro  quindici  giorni
          dalla proposta e comunque entro il  28  febbraio  2014.  Il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, al fine della formulazione della proposta di  cui  al
          periodo precedente, acquisisce sulla proposta del  comitato
          di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del
          Commissario   straordinario   e   quello   della    regione
          competente,  che  sono  resi  entro  dieci   giorni   dalla
          richiesta, decorsi i quali la proposta  del  Ministro  puo'
          essere  formulata  anche  senza  i  pareri  richiesti.   La
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare e' formulata  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta  dei   pareri   e   comunque   non   oltre
          quarantacinque giorni dal ricevimento  della  proposta  del
          comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo  periodo.  Il
          piano di cui al  comma  6  e'  approvato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dello
          sviluppo economico, formulata entro quindici  giorni  dalla
          presentazione  del  piano   medesimo.   Il   rappresentante
          dell'impresa di cui al comma 4 puo'  proporre  osservazioni
          al piano di cui al comma 5 entro  dieci  giorni  dalla  sua
          pubblicazione; le stesse  sono  valutate  dal  comitato  ai
          sensi dell'ultimo periodo del comma 5.  L'approvazione  del
          piano di cui al comma 5  equivale  a  modifica  dell'a.i.a,
          limitatamente alla  modulazione  dei  tempi  di  attuazione
          delle relative prescrizioni, che consenta il  completamento
          degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre  trentasei
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione   del   presente   decreto.    In    attuazione
          dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
          2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario
          si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto
          interministeriale di cui al comma 2 del  medesimo  articolo
          1-bis. Il rapporto di valutazione del danno  sanitario  non
          puo' unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a.
          in corso di validita', ma legittima la regione competente a
          chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
          4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Fatta
          salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto  di  approvazione
          del piano di cui al comma  5  conclude  i  procedimenti  di
          riesame previsti dall'autorizzazione integrata  ambientale,
          costituisce  integrazione  alla   medesima   autorizzazione
          integrata ambientale, e i  suoi  contenuti  possono  essere
          modificati  con  i  procedimenti  di  cui   agli   articoli
          29-octies e 29-nonies  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni. 
              8. Fino all'adozione del decreto  di  approvazione  del
          piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria di cui al comma 7, il  commissario  straordinario
          garantisce comunque la progressiva  adozione  delle  misure
          previste dall'autorizzazione integrata ambientale  e  dalle
          altre autorizzazioni e prescrizioni in  materia  di  tutela
          ambientale e sanitaria, curando  altresi'  la  prosecuzione
          dell'attivita' di impresa nel rispetto  delle  disposizioni
          del presente comma. La progressiva adozione  delle  misure,
          prevista dal periodo precedente, si  interpreta  nel  senso
          che la stessa e' rispettata  qualora  sussistano  tutte  le
          seguenti condizioni: a) la qualita'  dell'aria  nella  zona
          esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile  alle
          sue emissioni, valutata sulla base dei  parametri  misurati
          dalle   apposite   centraline   di   monitoraggio   gestite
          dall'A.R.P.A.  risulti  conforme  alle  prescrizioni  delle
          vigenti disposizioni europee  e  nazionali  in  materia,  e
          comunque non abbia  registrato  un  peggioramento  rispetto
          alla data di inizio della gestione commissariale;  b)  alla
          data di approvazione del piano,  siano  stati  avviati  gli
          interventi necessari ad  ottemperare  ad  almeno  l'80  per
          cento del numero complessivo delle  prescrizioni  contenute
          nelle autorizzazioni integrate ambientali,  ferma  restando
          la non applicazione dei  termini  previsti  dalle  predette
          autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta
          giorni dall'approvazione del  piano  di  cui  al  comma  5,
          trasmette all'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale una relazione che indica  analiticamente
          i suddetti interventi. 
              9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5  e  6
          nei termini ivi previsti, l'osservanza  delle  prescrizioni
          dei  piani  di  cui  ai  medesimi  commi,  e,  nelle   more
          dell'adozione  degli  stessi  piani,  il   rispetto   delle
          previsioni di cui al comma 8,  equivalgono  e  producono  i
          medesimi   effetti,   ai    fini    dell'accertamento    di
          responsabilita' per il commissario, il  sub  commissario  e
          gli  esperti  del  comitato,  derivanti  dal  rispetto  dei
          modelli  di  organizzazione  dell'ente  in  relazione  alla
          responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
          di rilievo penale o amministrativo di  cui  all'articolo  6
          del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  per  gli
          illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e
          delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
          applicazione  del  generale  principio  di  semplificazione
          procedimentale,    al    fine    dell'acquisizione    delle
          autorizzazioni,  intese  concerti,  pareri,  nulla  osta  e
          assensi comunque denominati degli enti  locali,  regionali,
          dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti  comunque
          coinvolti, necessari per realizzare le  opere  e  i  lavori
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   dal
          piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria, dal piano  industriale  di  conformazione  delle
          attivita' produttive, il Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  su   proposta   del
          commissario  straordinario,  convoca  una  conferenza   dei
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241,  che  si  deve  pronunciare  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   convocazione.   La
          conferenza di servizi si esprime dopo avere  acquisito,  se
          dovuto, il parere della  commissione  tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  si  esprime  sulla
          valutazione  di  impatto  ambientale  del  progetto   entro
          sessanta giorni dalla sua presentazione, o  sulla  verifica
          di assoggettabilita' alla procedura medesima  entro  trenta
          giorni. I predetti termini sono  comprensivi  dei  quindici
          giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
          esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi  a
          disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di
          VIA, il termine di conclusione della conferenza di  servizi
          e' sospeso per un massimo di novanta giorni.  Decorso  tale
          termine, i pareri non espressi si intendono resi  in  senso
          favorevole.  Solo  nel  caso  di  motivata   richiesta   di
          approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
          una sola volta fino ad un  massimo  di  trenta  giorni.  La
          determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi  e'
          adottata con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e costituisce variante  ai
          piani territoriali ed urbanistici,  per  la  quale  non  e'
          necessaria la valutazione ambientale strategica.  Nel  caso
          di motivato dissenso delle autorita' preposte  alla  tutela
          ambientale,  sanitaria,  culturale  o   paesaggistica,   il
          Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta,  previa
          intesa con la regione  o  provincia  autonoma  interessata,
          entro i venti giorni  successivi  all'intesa.  L'intesa  si
          intende comunque  acquisita  decorsi  trenta  giorni  dalla
          relativa richiesta. Le cubature degli edifici di  copertura
          di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e   impianti,
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale  o  da
          altre prescrizioni  ambientali,  sono  considerate  "volumi
          tecnici". 
              9-bis.  Durante  la  gestione  commissariale,   qualora
          vengano rispettate le prescrizioni  dei  piani  di  cui  ai
          commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma  8,  non
          si applicano, per  atti  o  comportamenti  imputabili  alla
          gestione commissariale, le sanzioni previste  dall'articolo
          1, comma 3, del decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n.  231.  Dette  sanzioni,  ove  riferite  a  atti  o
          comportamenti  imputabili  alla  gestione   precedente   al
          commissariamento,  non  possono  essere  poste   a   carico
          dell'impresa  commissariata  per  tutta   la   durata   del
          commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o
          al socio di maggioranza che abbiano posto in  essere  detti
          atti o comportamenti. 
              10. L'attivita' di gestione  dell'impresa  eseguita  in
          presenza  dei  presupposti   di   cui   al   comma   8   e,
          successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata  di
          pubblica utilita' ad ogni effetto  ed  il  commissario  non
          risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi
          dell'articolo 2236 del  codice  civile,  tranne  che  abbia
          agito con dolo o colpa grave. 
              11. Il giudice competente provvede allo svincolo  delle
          somme per le quali in sede penale  sia  stato  disposto  il
          sequestro, anche ai sensi del decreto  legislativo  n.  231
          del  2001,  in  danno  dei  soggetti  nei   cui   confronti
          l'autorita'  amministrativa  abbia  disposto   l'esecuzione
          degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a.
          e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale,
          nonche'  degli  enti   o   dei   soggetti   controllati   o
          controllanti, in relazione a reati comunque  connessi  allo
          svolgimento dell'attivita' di impresa.  Le  predette  somme
          sono messe a disposizione del commissario e vincolate  alle
          finalita' indicate al periodo precedente. Le somme  di  cui
          al presente comma, messe a disposizione del  commissario  e
          utilizzate    per    l'adempimento    delle    prescrizioni
          dell'a.i.a.,  non  sono  mai  ripetibili,  attesa  la  loro
          destinazione per finalita' aziendali e di salute pubblica. 
              11-bis.   Al    commissario    straordinario,    previa
          approvazione  del  piano  industriale,  e'  attribuito   il
          potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti
          per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e
          per l'adozione delle altre misure previste nel piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria: 
              a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale,
          di richiedere al titolare dell'impresa le somme  necessarie
          ai fini del risanamento ambientale; 
              b) nel caso di impresa esercitata in forma  societaria,
          di aumentare il capitale sociale a pagamento  nella  misura
          necessaria ai fini del risanamento  ambientale,  in  una  o
          piu' volte, con o senza sovrapprezzo a  seconda  dei  casi:
          offrendo  le  azioni  emittende  in  opzione  ai  soci   in
          proporzione  al  numero  delle  azioni  possedute,  con  le
          modalita' previste dall'articolo 2441, secondo  comma,  del
          codice civile e nel rispetto del diritto di  prelazione  di
          cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo  periodo,
          ovvero, nel caso in cui  non  siano  stati  esercitati,  in
          tutto  o  in  parte,  i  diritti  di  opzione,   collocando
          l'aumento  di  capitale  presso  terzi;  ovvero  anche  con
          esclusione o limitazione del  diritto  di  opzione,  previa
          predisposizione della relazione di cui al  citato  articolo
          2441, sesto comma,  primo  periodo,  e  rilascio,  in  tale
          ultimo caso, da parte del collegio  sindacale,  del  parere
          sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni entro
          quindici  giorni   dalla   comunicazione   della   predetta
          relazione  allo  stesso  e  al  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti. In tutti i  casi  di  cui  alla
          presente lettera, le  azioni  di  nuova  emissione  possono
          essere liberate  esclusivamente  mediante  conferimenti  in
          denaro. 
              11-ter.  Il  soggetto  o  i  soggetti   che   intendono
          sottoscrivere  le  azioni  offerte  in  opzione  e   quelli
          individuati per il collocamento  dell'aumento  di  capitale
          presso terzi devono, prima di  dare  corso  all'operazione,
          impegnarsi,   nei   confronti   dell'impresa   soggetta   a
          commissariamento  nonche'  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, a far si' che le risorse finanziarie
          rivenienti  dall'aumento  di   capitale   siano   messe   a
          disposizione dell'impresa soggetta  a  commissariamento  ai
          fini  dell'attuazione  del  piano  delle  misure  e   delle
          attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria  e  del  piano
          industriale. 
              11-quater. Le somme eventualmente messe a  disposizione
          dal titolare dell'impresa o dal socio di  maggioranza  sono
          scomputate in sede di  confisca  delle  somme  sequestrate,
          anche ai sensi del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
          231,  per  reati  ambientali  o   connessi   all'attuazione
          dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              11-quinquies.   Ai   fini   dell'attuazione   e   della
          realizzazione del piano delle misure e delle  attivita'  di
          tutela  ambientale  e  sanitaria  dell'impresa  soggetta  a
          commissariamento, il giudice procedente, su  richiesta  del
          commissario straordinario, dispone  il  versamento  in  una
          contabilita'    speciale    intestata    al     commissario
          straordinario delle somme sottoposte  a  sequestro  penale,
          nei limiti di  quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,
          anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli
          per   reati   ambientali    o    connessi    all'attuazione
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del
          titolare  dell'impresa,  ovvero,   in   caso   di   impresa
          esercitata in  forma  societaria,  a  carico  dei  soci  di
          maggioranza o degli enti,  ovvero  dei  rispettivi  soci  o
          amministratori,  che  abbiano   esercitato   attivita'   di
          direzione e coordinamento sull'impresa commissariata  prima
          del  commissariamento,  con  il  vincolo,  quanto  al  loro
          utilizzo,  all'attuazione  degli  obblighi  connessi   alla
          funzione commissariale esercitata. 
              12. I proventi  derivanti  dall'attivita'  dell'impresa
          commissariata restano nella disponibilita' del  commissario
          nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed  alla
          gestione dell'impresa nel  rispetto  delle  previsioni  del
          presente   decreto   e   altresi',   nei    limiti    delle
          disponibilita' residue, a interventi di bonifica  dell'area
          dello   stabilimento   secondo   le   modalita'    previste
          dall'ordinamento vigente. 
              13.  Il  compenso   omnicomprensivo   del   commissario
          straordinario e' determinato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, nel rispetto  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 23-bis,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti  pubblici,
          dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge  n.
          201  del  2011.  Il  compenso  del   sub   commissario   e'
          determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata
          per il commissario. Se dipendenti pubblici, il  commissario
          e il sub commissario sono collocati  in  aspettativa  senza
          assegni.  Il  compenso  dei  componenti  del  comitato   e'
          determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata
          per il commissario. Tutti i trattamenti  economici  nonche'
          gli  eventuali  ulteriori  oneri  di  funzionamento   della
          struttura  commissariale   sono   per   intero   a   carico
          dell'impresa. 
              13-bis.  Al  fine   di   consentire   il   monitoraggio
          sull'attivita'  di  ispezione  e  di  accertamento   svolta
          dall'ISPRA e dalle ARPA in  relazione  alle  autorizzazioni
          integrate ambientali rilasciate  alle  imprese  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e  del  mare  presenta  semestralmente  alle
          Camere una relazione sullo stato dei  controlli  ambientali
          che da' conto anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte
          dall'ISPRA e dalle ARPA.".