Art. 2 
 
 
                Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A. 
 
  1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla  amministrazione  straordinaria
di  cui  al  decreto-legge  n.  347  determina  la   cessazione   del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
89, di seguito  denominato  «decreto-legge  n.  61».  Il  commissario
straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le  azioni
di bonifica previsti dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  105
dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014». 
  2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge  3  dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2012, n. 231, i  rapporti  di  valutazione  del  danno  sanitario  si
conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale
di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis  del  decreto-legge  n.
207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo'
unilateralmente  modificare   le   prescrizioni   dell'autorizzazione
integrata ambientale in corso di validita', ma legittima  la  regione
competente a chiedere il riesame ai  sensi  dell'articolo  29-octies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive
modificazioni.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  12   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  i  contenuti  del  D.P.C.M.  14
marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di  cui  agli
articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni. 
  3. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle
prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 e'  considerata  di  pubblica
utilita'  ad  ogni  effetto  e  gli  interventi  ivi  previsti   sono
dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di   pubblica   utilita'   e
costituiscono varianti ai piani urbanistici. 
  4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di  cui  al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1,  comma
9, del decreto-legge n. 61 e' avviato  su  proposta  del  commissario
entro  quindici  giorni  dalla  ((  comunicazione  ))  dei   relativi
progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla  osta
relativi agli interventi previsti per l'attuazione  del  detto  piano
devono essere resi dalle  amministrazioni  o  enti  competenti  entro
venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni  in
caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione  d'impatto
ambientale  e  per  i  pareri  in  materia  di  tutela  sanitaria   e
paesaggistica, restano ferme le previsioni  del  citato  articolo  1,
comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61. 
  (( 4-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una  relazione
sullo stato di attuazione del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo  2014
e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati. )) 
  5. (( Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende  attuato
se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella  misura
dell'80 per cento, il numero di prescrizioni  in  scadenza  a  quella
data. )) Entro il 31  dicembre  2015,  il  commissario  straordinario
presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare  e  all'ISPRA  una   relazione   sulla   osservanza   delle
prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  stabilito
il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni  ((
, nel rispetto dei termini massimi  gia'  previsti  dall'articolo  2,
comma 3-ter, del decreto-legge n. 61. )) 
  6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano  di  cui  al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai  commi  4  e  5  del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace  attuazione  dei
modelli di organizzazione e gestione, previsti  dall'articolo  6  del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della  valutazione
delle condotte strettamente  connesse  all'attuazione  dell'A.I.A.  e
delle  altre  norme  a   tutela   dell'ambiente,   della   salute   e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in  attuazione
del Piano di cui al periodo  precedente  non  possono  dare  luogo  a
responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario
e  dei  soggetti  da  questo  funzionalmente  delegati,   in   quanto
costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell'incolumita' pubblica  e  di
sicurezza sul lavoro. 
  (( 6-bis. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli
di tutela della salute pubblica e una piu' efficace lotta ai  tumori,
con particolare riferimento alla lotta alle  malattie  infantili,  e'
autorizzata ad  effettuare  interventi  per  il  potenziamento  della
prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica
nella provincia di Taranto, nei limiti di spesa  di  0,5  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016. 
  6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 0,5  milioni
di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro per l'anno  2016,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
  7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni
di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo  22-quater,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  nonche'  ai
pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalita' di  cui  alla
medesima disposizione, con impiego delle somme  provenienti  da  tali
finanziamenti.». 
  8.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,   la   disciplina   del
decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto. 
  (( 8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese,
come  definite  ai  sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti  di
ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della  medesima  societa'
prima del deposito della  domanda  di  accertamento  dello  stato  di
insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, sono  sospesi  i  termini  dei  versamenti  di  tributi
erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di  entrata  in
vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  il  15
settembre 2015; per lo  stesso  periodo  sono  sospese  le  procedure
esecutive e cautelari relative ai predetti  tributi.  La  sospensione
non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualita'  di
sostituti d'imposta, devono continuare ad  operare  e  versare.  Sono
altresi' sospesi  i  termini  relativi  ai  versamenti  derivanti  da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,  nonche'
dagli atti previsti dall'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, ancorche' scaduti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate
per effetto della sospensione di cui al presente comma  sono  versate
in unica soluzione entro il 21 dicembre 2015. 
  8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano di ammortamento
dei mutui  e  dei  finanziamenti  per  le  piccole  e  medie  imprese
individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del
6 maggio 2003, che  vantano  crediti  verso  imprese  che  gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
e che  sono  ammesse  all'amministrazione  straordinaria  di  cui  al
decreto-legge n. 347, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero dello sviluppo economico, entro  il  termine  previsto  dal
comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  e
previo  accordo  con  l'Associazione  bancaria  italiana  e  con   le
associazioni dei rappresentanti  delle  imprese  e  dei  consumatori,
concordano, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
tutte le misure necessarie al fine di sospendere il  pagamento  della
quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. )) 
  9. I riferimenti al commissario e al  sub-commissario,  nonche'  al
commissariamento  e  alla  gestione  commissariale  contenuti   negli
articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n.  61,  nell'articolo  12
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  nell'articolo
22-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti,  rispettivamente,  al  commissario
straordinario e alla procedura di  amministrazione  straordinaria  di
cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento  al  piano  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n.  61  si  deve  intendere
come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. 
  10. Il riferimento alla gestione commissariale,  di  cui  al  comma
9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61,  si  intende  riferito
alla gestione  aziendale  da  parte  del  commissario  e  dell'avente
titolo, sia esso affittuario  o  cessionario,  e  la  disciplina  ivi
prevista si applica all'impresa commissariata o affittata  o  ceduta,
fino alla data di cessazione del commissariamento  ovvero  a  diversa
data fissata con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico. 
11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:
«L'esclusione cessa di avere effetto nel caso  in  cui  l'impresa  e'
ammessa alla procedura di amministrazione  straordinaria  di  cui  al
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231: 
              "Art. 1-bis. (Valutazione del  danno  sanitario).  1.In
          tutte le aree interessate  dagli  stabilimenti  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 1  e  al  comma  1  dell'articolo  3,
          l'azienda sanitaria locale e  l'Agenzia  regionale  per  la
          protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono
          congiuntamente,  con  aggiornamento  almeno   annuale,   un
          rapporto di valutazione del  danno  sanitario  (VDS)  anche
          sulla base del registro  tumori  regionale  e  delle  mappe
          epidemiologiche  sulle  principali  malattie  di  carattere
          ambientale. 
              2. Con decreto del Ministro della salute,  adottato  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare,  da  emanare  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici
          utili per la redazione del rapporto di VDS. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle
          attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 29-octies del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "Art. 29-octies.  (Rinnovo  e  riesame).1.  L'autorita'
          competente   riesamina   periodicamente    l'autorizzazione
          integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
          condizioni. 
              2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle
          BAT, nuove o aggiornate,  applicabili  all'installazione  e
          adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o  da
          ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che
          possano condizionare  l'esercizio  dell'installazione.  Nel
          caso di installazioni complesse, in cui  siano  applicabili
          piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento  va  fatto,  per
          ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni  sulle
          BAT pertinenti al relativo settore industriale. 
              3. Il riesame con valenza, anche in termini  tariffari,
          di     rinnovo     dell'autorizzazione     e'      disposto
          sull'installazione nel suo complesso: 
              a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  delle  decisioni
          relative alle conclusioni sulle BAT riferite  all'attivita'
          principale di un'installazione; 
              b)  quando  sono  trascorsi  10   anni   dal   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o   dall'ultimo
          riesame effettuato sull'intera installazione. 
              4  Il  riesame   e'   inoltre   disposto,   sull'intera
          installazione  o   su   parti   di   essa,   dall'autorita'
          competente,  anche  su   proposta   delle   amministrazioni
          competenti in materia ambientale, comunque quando: 
              a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso
          di  installazioni  di  competenza   statale,   a   giudizio
          dell'amministrazione  competente  in  materia  di  qualita'
          della    specifica    matrice    ambientale    interessata,
          l'inquinamento  provocato  dall'installazione  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare  quando
          e'    accertato    che    le     prescrizioni     stabilite
          nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
          obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli  strumenti
          di pianificazione e programmazione di settore; 
              b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno   subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni; 
              c) a giudizio  di  una  amministrazione  competente  in
          materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
          di  sicurezza  o  di  tutela  dal  rischio   di   incidente
          rilevante,  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
              d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o  nuove
          disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali
          lo esigono; 
              e) una verifica di cui  all'articolo  29-sexies,  comma
          4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare
          violazioni  delle  prescrizioni  autorizzative,   indicando
          conseguentemente    la     necessita'     di     aggiornare
          l'autorizzazione  per  garantire  che,  in  condizioni   di
          esercizio normali, le emissioni corrispondano  ai  "livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
              5. A seguito della comunicazione di avvio  del  riesame
          da parte dell'autorita' competente,  il  gestore  presenta,
          entro il termine determinato dall'autorita'  competente  in
          base alla prevista  complessita'  della  documentazione,  e
          compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso  in  cui  la
          necessita'  di  avviare  il  riesame   interessi   numerose
          autorizzazioni, in base ad un apposito calendario  annuale,
          tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame  delle
          condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
          i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
          consentano    un    confronto    tra    il    funzionamento
          dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
          sulle BAT applicabili e i livelli  di  emissione  associati
          alle migliori tecniche disponibili  nonche',  nel  caso  di
          riesami relativi all'intera installazione,  l'aggiornamento
          di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter,  comma
          1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b),  la  domanda  di
          riesame  e'  comunque  presentata  entro  il  termine   ivi
          indicato. Nel caso di  inosservanza  del  predetto  termine
          l'autorizzazione   si   intende   scaduta.    La    mancata
          presentazione nei tempi indicati  di  tale  documentazione,
          completa dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa,
          comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
          euro, con l'obbligo di provvedere  entro  i  successivi  90
          giorni.  Al  permanere  dell'inadempimento   la   validita'
          dell'autorizzazione,  previa  diffida,   e'   sospesa.   In
          occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
          tutte le informazioni provenienti  dai  controlli  o  dalle
          ispezioni. 
              6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della  Unione  europea  delle  decisioni
          sulle  conclusioni   sulle   BAT   riferite   all'attivita'
          principale  di  un'installazione,  l'autorita'   competente
          verifica che: 
              a)  tutte   le   condizioni   di   autorizzazione   per
          l'installazione  interessata  siano   riesaminate   e,   se
          necessario,  aggiornate  per  assicurare  il  rispetto  del
          presente   decreto   in   particolare,   se    applicabile,
          dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
              b) l'installazione sia conforme a  tali  condizioni  di
          autorizzazione. 
              7. Il ritardo  nella  presentazione  della  istanza  di
          riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non
          puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
          tempi  fissati  per  l'adeguamento   dell'esercizio   delle
          installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 
              8. Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti  registrata  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
          1221/2009, il termine di cui al comma  3,  lettera  b),  e'
          esteso a sedici anni. Se  la  registrazione  ai  sensi  del
          predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
          cui   all'articolo   29-quater,   il   riesame   di   detta
          autorizzazione e' effettuato almeno  ogni  sedici  anni,  a
          partire dal primo successivo riesame. 
              9. Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO  14001,  il
          termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso  a  dodici
          anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
          successiva   all'autorizzazione   di    cui    all'articolo
          29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
          almeno ogni dodici anni, a  partire  dal  primo  successivo
          riesame. 
              10. Il procedimento  di  riesame  e'  condotto  con  le
          modalita'  di  cui  agli  articoli  29-ter,  comma   4,   e
          29-quater.   In   alternativa   alle   modalita'   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  3,  la  partecipazione  del
          pubblico alle decisioni puo' essere  assicurata  attraverso
          la pubblicazione nel sito web istituzionale  dell'autorita'
          competente. 
              11. Fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente  in
          merito al riesame, il gestore  continua  l'attivita'  sulla
          base dell'autorizzazione in suo possesso.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              "Art.  12.  (Disposizioni  in  materia  di  imprese  di
          interesse strategico nazionale). 1. Al  fine  di  garantire
          l'attuazione del Piano delle misure e  delle  attivita'  di
          tutela  ambientale  e  sanitaria  di   cui   al   comma   5
          dell'articolo 1 del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.  61,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n.  89,  necessarie  per  assicurare  il   rispetto   delle
          prescrizioni  di  legge  e  dell'autorizzazione   integrata
          ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in
          considerazione dell'urgente necessita' di provvedere  e  di
          evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la costruzione  e
          la  gestione  delle   discariche   per   rifiuti   speciali
          pericolosi  e  non  pericolosi  localizzate  nel  perimetro
          dell'impianto produttivo dell'ILVA di  Taranto,  che  hanno
          ottenuto  parere  di  compatibilita'  ambientale,  per   la
          discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione
          d'impatto  ambientale,  per   la   discarica   di   rifiuti
          pericolosi nel 1995,  positivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto-legge,   da    destinarsi
          esclusivamente  al  conferimento   dei   rifiuti   prodotti
          dall'attivita' dell'ILVA  di  Taranto  e  dagli  interventi
          necessari per il risanamento ambientale. 
              2. Sono approvate le  modalita'  di  costruzione  e  di
          gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non
          pericolosi e pericolosi, presentate  in  data  19  dicembre
          2014 dal sub-commissario di cui all'articolo  1,  comma  1,
          del decreto legge 4 giugno 2013,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive
          modifiche  sono  approvate  ed  autorizzate  dall'autorita'
          competente ai sensi e con le procedure di  cui  al  decreto
          legislativo  3   aprile   2006,   n.   152   e   successive
          modificazioni. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentiti   i   comuni
          interessati,  sono  definite  le  misure  di  compensazione
          ambientale e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di
          cui all'articolo 208, comma 11,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La  mancata  prestazione
          delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione  del  decreto
          di  cui  al  periodo  precedente  comporta   la   decadenza
          dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma. 
              3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1,
          comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi
          dai contratti con parti  correlate  in  corso  d'esecuzione
          alla data  del  decreto  che  dispone  il  commissariamento
          dell'impresa,  ove  questi  siano  incompatibili   con   la
          predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi  5
          e 6 del  predetto  articolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma non  si  applicano  ai  rapporti  di  lavoro
          subordinato nonche' ai contratti di cui agli  articoli  72,
          ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267. 
              4.  La  disciplina   della   responsabilita'   per   il
          commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato,
          di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del
          2013, deve intendersi estesa anche ai  soggetti  da  questi
          funzionalmente delegati che  curino  la  predisposizione  e
          l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6  del  medesimo
          articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data  di
          nomina del commissario straordinario. 
              5. I finanziamenti a favore dell'impresa  commissariata
          di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 61  del
          2013, in qualsiasi forma  effettuati,  anche  da  parte  di
          societa' controllanti  o  sottoposte  a  comune  controllo,
          funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei  piani
          di  cui  ai  commi  5  e  6  del  predetto  articolo   sono
          prededucibili ai sensi e agli effetti di  cui  all'articolo
          182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Anche a
          prescindere dalla  predisposizione  dei  piani  di  cui  al
          periodo  precedente,   l'impresa   commissariata   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del
          2013, puo' contrarre finanziamenti, prededucibili  a  norma
          dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
          funzionali a porre in essere le misure e  le  attivita'  di
          tutela  ambientale  e  sanitaria  ovvero  funzionali   alla
          continuazione dell'esercizio dell'impresa e  alla  gestione
          del relativo patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo
          precedente e' attestata dal Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello
          sviluppo  economico,  relativamente  alle  misure  e   alle
          attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria.  In  caso  di
          finanziamenti funzionali alla continuazione  dell'esercizio
          dell'impresa  e  alla  gestione  del  relativo  patrimonio,
          l'attestazione e' di competenza del Ministro dello sviluppo
          economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare. L'attestazione  puo'  riguardare
          anche finanziamenti  individuati  soltanto  per  tipologia,
          entita' e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto
          di trattative. 
              5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno
          2001, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "1-bis.  Ove  il  sequestro,  eseguito  ai  fini  della
          confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo
          19, abbia ad oggetto societa',  aziende  ovvero  beni,  ivi
          compresi i titoli, nonche'  quote  azionarie  o  liquidita'
          anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
          ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi  societari
          esclusivamente al fine di garantire  la  continuita'  e  lo
          sviluppo aziendali, esercitando i  poteri  di  vigilanza  e
          riferendone   all'autorita'   giudiziaria.   In   caso   di
          violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
          adotta i  provvedimenti  conseguenti  e  puo'  nominare  un
          amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.  Con
          la nomina si intendono  eseguiti  gli  adempimenti  di  cui
          all'articolo   104   delle   norme   di   attuazione,    di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271.  In
          caso di sequestro  in  danno  di  societa'  che  gestiscono
          stabilimenti di interesse strategico nazionale  e  di  loro
          controllate,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui   al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.". 
              5-ter. All'articolo 1, comma  3,  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 61, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 89,  dopo  il  secondo  periodo  e'
          inserito il seguente:  "Al  commissario  e'  attribuito  il
          potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio  e,
          laddove applicabile, il bilancio  consolidato  dell'impresa
          soggetta a commissariamento". 
              5-quater. L'articolo 3, comma 3,  del  decreto-legge  3
          dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che
          per  beni  dell'impresa  si  devono  intendere   anche   le
          partecipazioni  dirette  e  indirette  in  altre   imprese,
          nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo. 
              5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4
          giugno 2013, n. 61, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta  nel  senso  che,
          ferma   restando   la   legittimazione   del    commissario
          straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e
          dei  finanziamenti  ivi  richiamati,  la  titolarita'   dei
          medesimi resta in capo all'impresa commissariata. 
              6.  Sono  approvate  le   modalita'   di   gestione   e
          smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo  dell'Ilva  di
          Taranto  presentate  in   data   11   dicembre   2014   dal
          sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
          legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono
          approvate ed autorizzate dall'autorita' competente ai sensi
          e con le procedure di cui al decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 e successive modificazioni.  Con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
          sono definite eventuali ulteriori garanzie  finanziarie  di
          cui all'articolo 208, comma 11,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006 n. 152.  La  mancata  prestazione
          delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione  del  decreto
          di  cui  al  periodo  precedente  comporta   la   decadenza
          dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma. 
              7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e
          6, sono a carico dell'ILVA  S.p.A.,  senza  alcun  onere  a
          carico della finanza pubblica.". 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia ambientale)  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  14
          aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              Si riporta il testo degli articoli 1,  comma  9,  e  2,
          comma 3-ter, del decreto-legge n. 61 del 2013,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013: 
              "Art. 1. (Commissariamento straordinario) . (Omissis). 
              9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5  e  6
          nei termini ivi previsti, l'osservanza  delle  prescrizioni
          dei  piani  di  cui  ai  medesimi  commi,  e,  nelle   more
          dell'adozione  degli  stessi  piani,  il   rispetto   delle
          previsioni di cui al comma 8,  equivalgono  e  producono  i
          medesimi   effetti,   ai    fini    dell'accertamento    di
          responsabilita' per il commissario, il  sub  commissario  e
          gli  esperti  del  comitato,  derivanti  dal  rispetto  dei
          modelli  di  organizzazione  dell'ente  in  relazione  alla
          responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
          di rilievo penale o amministrativo di  cui  all'articolo  6
          del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  per  gli
          illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e
          delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
          applicazione  del  generale  principio  di  semplificazione
          procedimentale,    al    fine    dell'acquisizione    delle
          autorizzazioni,  intese  concerti,  pareri,  nulla  osta  e
          assensi comunque denominati degli enti  locali,  regionali,
          dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti  comunque
          coinvolti, necessari per realizzare le  opere  e  i  lavori
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   dal
          piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria, dal piano  industriale  di  conformazione  delle
          attivita' produttive, il Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  su   proposta   del
          commissario  straordinario,  convoca  una  conferenza   dei
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241,  che  si  deve  pronunciare  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   convocazione.   La
          conferenza di servizi si esprime dopo avere  acquisito,  se
          dovuto, il parere della  commissione  tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  si  esprime  sulla
          valutazione  di  impatto  ambientale  del  progetto   entro
          sessanta giorni dalla sua presentazione, o  sulla  verifica
          di assoggettabilita' alla procedura medesima  entro  trenta
          giorni. I predetti termini sono  comprensivi  dei  quindici
          giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
          esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi  a
          disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di
          VIA, il termine di conclusione della conferenza di  servizi
          e' sospeso per un massimo di novanta giorni.  Decorso  tale
          termine, i pareri non espressi si intendono resi  in  senso
          favorevole.  Solo  nel  caso  di  motivata   richiesta   di
          approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
          una sola volta fino ad un  massimo  di  trenta  giorni.  La
          determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi  e'
          adottata con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e costituisce variante  ai
          piani territoriali ed urbanistici,  per  la  quale  non  e'
          necessaria la valutazione ambientale strategica.  Nel  caso
          di motivato dissenso delle autorita' preposte  alla  tutela
          ambientale,  sanitaria,  culturale  o   paesaggistica,   il
          Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta,  previa
          intesa con la regione  o  provincia  autonoma  interessata,
          entro i venti giorni  successivi  all'intesa.  L'intesa  si
          intende comunque  acquisita  decorsi  trenta  giorni  dalla
          relativa richiesta. Le cubature degli edifici di  copertura
          di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e   impianti,
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale  o  da
          altre prescrizioni  ambientali,  sono  considerate  "volumi
          tecnici". 
              Art.   2.   (Commissariamento   della   S.p.A.   ILVA).
          (Omissis). 
              3-ter. Per l'osservanza del piano di  cui  all'articolo
          1, comma 5, nei  termini  ivi  previsti,  si  intende  che,
          trattandosi  di  un  numero  elevato  di  prescrizioni  con
          interconnessioni critiche, entro  il  31  luglio  2015  sia
          attuato  almeno  l'80  per  cento  delle  prescrizioni   in
          scadenza a quella data.  Entro  il  31  dicembre  2015,  il
          commissario    straordinario    presenta    al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
          del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo
          gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione  di  tutte
          le  altre  prescrizioni,  fatto  salvo   il   termine   per
          l'applicazione   della    decisione    2012/135/UE    della
          Commissione,  del   28   febbraio   2012,   relativa   alle
          conclusioni sulle migliori tecniche disponibili  (BAT)  per
          la produzione di ferro ed acciaio.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231: 
              "Art. 6. (Soggetti in posizione apicale  e  modelli  di
          organizzazione dell'ente). 1. Se il reato e' stato commesso
          dalle persone indicate nell'articolo 5,  comma  1,  lettera
          a), l'ente non risponde se prova che: 
              a) l'organo  dirigente  ha  adottato  ed  efficacemente
          attuato, prima della  commissione  del  fatto,  modelli  di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi; 
              b)  il  compito  di  vigilare   sul   funzionamento   e
          l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
          stato affidato a un organismo dell'ente dotato di  autonomi
          poteri di iniziativa e di controllo; 
              c)  le  persone  hanno  commesso  il   reato   eludendo
          fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
              d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza  da
          parte dell'organismo di cui alla lettera b). 
              2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
          rischio di commissione dei reati, i  modelli  di  cui  alla
          lettera a), del comma 1, devono  rispondere  alle  seguenti
          esigenze: 
              a) individuare le  attivita'  nel  cui  ambito  possono
          essere commessi reati; 
              b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
          la formazione e l'attuazione delle decisioni  dell'ente  in
          relazione ai reati da prevenire; 
              c) individuare  modalita'  di  gestione  delle  risorse
          finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
              d) prevedere obblighi  di  informazione  nei  confronti
          dell'organismo deputato  a  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli; 
              e)  introdurre  un  sistema   disciplinare   idoneo   a
          sanzionare il mancato rispetto delle  misure  indicate  nel
          modello. 
              3. I modelli di organizzazione e  di  gestione  possono
          essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,
          sulla  base  di  codici  di  comportamento  redatti   dalle
          associazioni  rappresentative  degli  enti,  comunicati  al
          Ministero della giustizia che, di concerto con i  Ministeri
          competenti,   puo'   formulare,   entro   trenta    giorni,
          osservazioni sulla idoneita'  dei  modelli  a  prevenire  i
          reati. 
              4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti  indicati
          nella lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere  svolti
          direttamente dall'organo dirigente. 
              4-bis.  Nelle  societa'   di   capitali   il   collegio
          sindacale, il consiglio di sorveglianza e il  comitato  per
          il controllo della gestione possono  svolgere  le  funzioni
          dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 
              5. E' comunque disposta la confisca  del  profitto  che
          l'ente  ha  tratto  dal  reato,  anche  nella   forma   per
          equivalente.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 217-bis, comma 1, del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              "Art. 217-bis  (Esenzioni  dai  reati  di  bancarotta).
          (Omissis). 
              1: Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  216,  terzo
          comma,  e  217  non  si  applicano  ai  pagamenti  e   alle
          operazioni  compiuti  in  esecuzione   di   un   concordato
          preventivo di cui all'articolo  160  o  di  un  accordo  di
          ristrutturazione   dei   debiti    omologato    ai    sensi
          dell'articolo 182-bis o del piano di cui  all'articolo  67,
          terzo  comma,  lettera  d),  ovvero  di   un   accordo   di
          composizione della crisi omologato ai  sensi  dell'articolo
          12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche' ai  pagamenti
          e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal  giudice
          a norma dell'articolo 182-quinquies e  alle  operazioni  di
          finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo  22-quater,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116, nonche' ai pagamenti ed alle  operazioni  compiuti,
          per le finalita' di cui  alla  medesima  disposizione,  con
          impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 22-quater,  comma  1,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              "1. All'articolo 12,  comma  5,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti    periodi:    «Anche    a    prescindere    dalla
          predisposizione dei piani di  cui  al  periodo  precedente,
          l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del
          citato  decreto-legge  n.  61  del  2013,  puo'   contrarre
          finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre  in
          essere le misure e le  attivita'  di  tutela  ambientale  e
          sanitaria    ovvero    funzionali    alla     continuazione
          dell'esercizio dell'impresa e alla  gestione  del  relativo
          patrimonio. La funzionalita' di cui al  periodo  precedente
          e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, sentito il Ministro  dello  sviluppo
          economico, relativamente alle misure e  alle  attivita'  di
          tutela ambientale e sanitaria.  In  caso  di  finanziamenti
          funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e
          alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di
          competenza del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del   mare.   L'attestazione    puo'    riguardare    anche
          finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e
          condizioni  essenziali,  sebbene  non  ancora  oggetto   di
          trattative».". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270: 
              "Art. 3. (Accertamento dello stato di  insolvenza).  1.
          Se un'impresa avente i requisiti previsti  dall'articolo  2
          si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo  in
          cui   essa   ha   la   sede    principale,    su    ricorso
          dell'imprenditore, di uno o piu'  creditori,  del  pubblico
          ministero,  ovvero  d'ufficio,  dichiara  tale  stato   con
          sentenza in camera di consiglio. 
              2. Il tribunale provvede a  norma  del  comma  1  anche
          quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli  III
          e IV del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  («legge
          fallimentare»), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di
          fallimento  di  un'impresa  ammessa   alla   procedura   di
          concordato preventivo o di amministrazione controllata.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 29 del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              "Art.    29.    (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento).1. Le attivita' di riscossione  relative
          agli atti indicati  nella  seguente  lettera  a)  emessi  a
          partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta
          in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,  sono
          potenziate mediante le seguenti disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia  delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n.  218,  dell'articolo  48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'  articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorsi   sessanta   giorni   dalla   notifica   e   devono
          espressamente recare  l'avvertimento  che,  decorsi  trenta
          giorni dal termine ultimo per il pagamento, la  riscossione
          delle somme  richieste,  in  deroga  alle  disposizioni  in
          materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in  carico  agli
          agenti della  riscossione  anche  ai  fini  dell'esecuzione
          forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle Entrate, di  concerto  con  il
          Ragioniere generale dello Stato.  L'esecuzione  forzata  e'
          sospesa   per   un   periodo    di    centottanta    giorni
          dall'affidamento in carico agli  agenti  della  riscossione
          degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non  si
          applica   con   riferimento   alle   azioni   cautelari   e
          conservative, nonche' ad ogni altra azione  prevista  dalle
          norme ordinarie a  tutela  del  creditore.  L'agente  della
          riscossione,    con    raccomandata    semplice     spedita
          all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
          cui alla lettera a), informa il debitore di aver  preso  in
          carico le somme per la riscossione; 
              c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
              d) all'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a  pena
          di  decadenza,  entro  il  31  dicembre  del   terzo   anno
          successivo a  quello  in  cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo; 
              f) a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
              g) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
              h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
          e velocizzare tutti i  processi  di  riscossione  coattiva,
          assicurando  il  recupero  di  efficienza  di   tale   fase
          dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'
          regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sono introdotte disposizioni  finalizzate  a
          razionalizzare,  progressivamente,  coerentemente  con   le
          norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
          coattiva delle somme dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
          liquidazione, controllo e accertamento sia  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
          altri tributi amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e
          delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'articolo 182-ter  del  Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
              b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
          seguenti: «La proposta di transazione  fiscale,  unitamente
          con  la  documentazione  di  cui   all'articolo   161,   e'
          depositata presso gli uffici indicati  nel  secondo  comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
              c) dopo il sesto comma e'  aggiunto  il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
              3. All'articolo 87 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
              «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
          la proposta di concordato, ai sensi degli  articoli  125  o
          126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  la  trasmette
          senza ritardo all'Agenzia delle Entrate,  anche  in  deroga
          alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del   decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e   la   approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
              4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
          n. 74, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11.  Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
          imposte 
              1. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
          sui redditi o sul valore aggiunto  ovvero  di  interessi  o
          sanzioni  amministrative  relativi  a  dette   imposte   di
          ammontare  complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila,
          aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti  sui
          propri o su altrui beni idonei a  rendere  in  tutto  o  in
          parte inefficace la procedura di riscossione  coattiva.  Se
          l'ammontare  delle  imposte,  sanzioni  ed   interessi   e'
          superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione  da
          un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              5.  All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
          del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'articolo 319-bis  del  codice  penale,  dopo  le
          parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi  e  dalla  convenzione  90/436/CEE,
          resa  esecutiva  con  legge  22  marzo  1993,  n.  99,   la
          responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni,  e'
          limitata alle ipotesi di dolo.". 
              Si riporta il testo del comma 246 dell'articolo 1 della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              "246. Al fine di consentire di allungare  il  piano  di
          ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le  famiglie
          e le micro,  piccole  e  medie  imprese  individuate  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          Ministero dello sviluppo economico,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e
          previo accordo con l'Associazione bancaria italiana  e  con
          le associazioni dei  rappresentanti  delle  imprese  e  dei
          consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine  di
          sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per
          gli anni dal 2015 al 2017.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2-quinquies  del
          citato  decreto-legge  n.  61  del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013: 
              "Art.  2-quinquies  (Autorizzazione  degli   interventi
          previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie  per
          l'Ilva di Taranto ricadenti  in  area  SIN).  1.  Nell'area
          dello stabilimento  Ilva  di  Taranto,  limitatamente  alle
          porzioni  che  all'esito  della   caratterizzazione   hanno
          evidenziato il  rispetto  delle  concentrazioni  soglia  di
          contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
          interventi   previsti   dalle   autorizzazioni    integrate
          ambientali e dal piano delle misure e  delle  attivita'  di
          tutela ambientale e sanitaria avvengono  nel  rispetto  dei
          commi 2 e 3. 
              2. Gli interventi di cui al  comma  1  sono  dichiarati
          indifferibili ed urgenti, e devono  essere  realizzati  nel
          rispetto dei seguenti criteri e modalita', al fine  di  non
          interferire  con  la  successiva   bonifica   delle   acque
          sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate: 
              a) ogni singolo intervento deve essere comunicato  alla
          regione,  alla  provincia,   al   comune   territorialmente
          competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima  la
          data  di  inizio  dei  lavori,   unitamente   al   relativo
          cronoprogramma; 
              b) nell'esecuzione degli  interventi,  con  particolare
          riferimento all'attivita' di scavo, devono essere  adottate
          tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a  prevenire
          e impedire un  peggioramento  della  qualita'  delle  acque
          sotterranee; 
              c) prima di realizzare  ogni  singolo  intervento  deve
          essere effettuato sul  fondo  scavo  il  campionamento  del
          suolo superficiale per una profondita' dal piano  di  fondo
          scavo di 0-1 metri, con le modalita' previste al comma 3  e
          in contraddittorio con l'A.R.P.A.  Puglia.  I  costi  delle
          analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico della
          societa' Ilva Spa; 
              d) se  nel  corso  delle  attivita'  di  scavo  vengono
          rinvenuti rifiuti, il  commissario  straordinario  provvede
          all'avvio del recupero  o  allo  smaltimento  dei  rifiuti,
          prima del campionamento  sul  suolo  superficiale  e  della
          prosecuzione dell'intervento,  dandone  comunicazione  agli
          enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare per la necessaria pubblicazione.  Con
          le medesime modalita' si procede alla rimozione dei rifiuti
          contenenti amianto, al conferimento  dei  medesimi  rifiuti
          nelle  discariche  di  cui  all'allegato   2   al   decreto
          legislativo  13  gennaio  2003,   n.   36,   e   successive
          modificazioni, e alla contestuale mappatura  dei  materiali
          contenenti amianto presenti nello stabilimento; 
              e) se, all'esito degli accertamenti  da  effettuare  ai
          sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori
          alle concentrazioni  soglia  di  contaminazione  (CSC),  il
          commissario straordinario procede  agli  idonei  interventi
          garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC,  prima
          di procedere alla esecuzione degli  interventi  di  cui  al
          comma 1; 
              f) il suolo e il sottosuolo conformi alle  CSC  possono
          essere  riutilizzati  in  sito  solo  dopo   essere   stati
          analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono
          a carico della societa' Ilva Spa. 
              3. Il campionamento del suolo superficiale, di  cui  al
          comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti
          modalita': 
              a) individuazione di celle uniformi  per  litologia  di
          terreno; 
              b) prelievo di  almeno  due  campioni  per  ogni  cella
          litologica; 
              c) formazione di un unico campione composito per  cella
          ottenuto dalla miscelazione delle aliquote; 
              d)  confronto  della  concentrazione  misurata  per  il
          campione, che  deve  riguardare  i  medesimi  analiti  gia'
          ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con
          i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC); 
              e)  conservazione  di   un'aliquota   di   campione   a
          disposizione dell'A.R.P.A. Puglia. 
              4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito  della
          caratterizzazione hanno evidenziato valori per  le  matrici
          suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia  di
          contaminazione (CSC), gli interventi  di  cui  al  comma  1
          possono  essere  realizzati  solo  previa  verifica   della
          compatibilita' con i successivi o contestuali interventi di
          messa in sicurezza e bonifica che  risulteranno  necessari;
          tale  verifica  e'  effettuata  da  A.R.P.A.  Puglia  e  la
          relativa istruttoria con  indicazione  delle  modalita'  di
          esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni
          dalla presentazione del progetto  dell'intervento.  A  tali
          fini  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare definisce con A.R.P.A.  Puglia  entro
          trenta giorni, previo parere  di  I.S.P.R.A.,  un  apposito
          protocollo tecnico operativo. 
              4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti  e
          disciplinati   dal   presente   articolo   devono    essere
          documentati e facilmente rintracciabili nel  sito  internet
          istituzionale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare. 
              4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
          contaminazioni esistenti nella regione  Puglia,  l'Istituto
          superiore di sanita'  analizza  e  pubblica  i  dati  dello
          studio  epidemiologico  "Sentieri"  relativo  ai  siti   di
          interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009  e
          aggiorna  lo  studio  per  le  medesime  aree,   stabilendo
          potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
          merito ai  registri  delle  malformazioni  congenite  e  ai
          registri dei tumori, e fornendo  dettagli  in  merito  alla
          sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai  casi
          di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
          Tali attivita' sono svolte con  il  supporto  dell'A.R.P.A.
          Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definiti
          con  direttiva  dei  Ministri  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare  e  della  salute,  d'intesa  con  il
          presidente della regione Puglia, da adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. All'attuazione del presente comma si provvede
          con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  252-bis  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "Art. 252-bis. (Siti inquinati nazionali di  preminente
          interesse pubblico per la riconversione industriale).1.  Il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e il Ministro dello sviluppo economico,  d'intesa  con
          la regione territorialmente interessata e, per  le  materie
          di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo per gli aspetti  di  competenza  in
          relazione  agli  eventuali  specifici  vincoli  di   tutela
          insistenti sulle aree e sugli immobili,  possono  stipulare
          accordi di programma con uno o  piu'  proprietari  di  aree
          contaminate  o  altri  soggetti  interessati   ad   attuare
          progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica,  e  di
          riconversione industriale e sviluppo economico in  siti  di
          interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007  ai
          sensi della legge 9 dicembre  1998,  n.  426,  al  fine  di
          promuovere il riutilizzo di  tali  siti  in  condizioni  di
          sicurezza  sanitaria  e  ambientale,  e  di  preservare  le
          matrici ambientali non contaminate. Sono  escluse  le  aree
          interessate dalle misure di cui al decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto   2013,   n.   89,   e   successive   modificazioni.
          L'esclusione  cessa  di  avere  effetto  nel  caso  in  cui
          l'impresa e'  ammessa  alla  procedura  di  amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
          347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
          2004, n. 39.".