(( Art. 2 bis Sostegno alle imprese fornitrici di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria 1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 35.000.000, sono destinate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita' di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di societa' rispondenti ai suddetti requisiti. 2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative richieste devono essere corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita' di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice per le predette causali. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 22 dicembre 1996, n. 662: "100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;".