(( Art. 2 bis 
 
Sostegno alle imprese fornitrici di societa'  che  gestiscono  almeno
  uno stabilimento industriale di interesse strategico  nazionale  ai
  sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,
  convertito, con modificazioni, dalla legge  24  dicembre  2012,  n.
  231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria 
 
  1. Le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, fino a un importo di euro  35.000.000,  sono  destinate
per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese  che
siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale
o  funzionali  alla  continuazione  dell'attivita'  di  societa'  che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n.  231,  e  che  siano  soggette  ad  amministrazione
straordinaria,  ovvero  creditrici,  per  le  medesime  causali,  nei
confronti di societa' rispondenti ai suddetti requisiti. 
  2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del  Fondo  delle  operazioni
finanziarie di cui al comma 1, le relative  richieste  devono  essere
corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario
di cui al decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato,  dal  commissario
della procedura di amministrazione straordinaria di cui  all'articolo
2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la sussistenza,  alla
data  della   richiesta   stessa,   della   condizione   dell'impresa
destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni o servizi
connessi al risanamento ambientale o  funzionali  alla  continuazione
dell'attivita' di societa' che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento
industriale di interesse strategico di cui al comma  1  e  che  siano
soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrice  per  le
predette causali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 22 dicembre 1996, n. 662: 
              "100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese;".