Art. 6 
 
 
            Programma per la bonifica, ambientalizzazione 
               e riqualificazione dell'area di Taranto 
 
  1.   ((   Il   Commissario   straordinario   per    la    bonifica,
ambientalizzazione  e  riqualificazione  di   Taranto   di   cui   al
decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre
2012, n. 171, e'  incaricato  di  predisporre,  tenendo  conto  delle
eventuali indicazioni del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5,
un Programma di misure, a medio e lungo  termine,  per  la  bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera  area  di  Taranto,
dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire,
ove possibile, mediante ricorso alle BAT (best available  techniques)
riconosciute a  livello  internazionale,  il  piu'  alto  livello  di
sicurezza per le persone e per l'ambiente. )) Il Programma e' attuato
secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all'articolo  5
del presente decreto. 
  2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma  di  misure  di
cui  al  comma  1  sono  destinate,  per  essere   trasferite   sulla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario,  le
risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge  7  agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171,  di  cui
alla delibera CIPE  17/03  e  delibere  ad  essa  collegate  83/03  e
successive modificazioni e 179/06,  nonche'  le  risorse  allo  scopo
impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e ulteriori risorse che con propria delibera  il  CIPE  puo'
destinare nell'ambito della programmazione  2014-2020  del  Fondo  di
sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi  di  bonifiche  e
riqualificazione dell'area di Taranto. 
  3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse  di  cui
al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la  bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell'area  di  Taranto  per  le
finalita' del comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario  stesso
per  tutte  le   attivita'   tecnico-amministrative   connesse   alla
realizzazione degli interventi. 
  4. Il  Commissario  straordinario,  per  le  attivita'  di  propria
competenza,  puo'  avvalersi  di  altre  pubbliche   amministrazioni,
universita' o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici  di  ricerca,
secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della (( legge
7 agosto 1990, n. 241, )) e successive modificazioni. 
  (( 4-bis. Al fine di  ottimizzare  l'impiego  di  risorse  umane  e
finanziarie, nonche' di ridurre gli  effetti  occupazionali  negativi
connessi con il processo  di  riorganizzazione  dei  siti  produttivi
della   citta'   di   Taranto,    il    Commissario    straordinario,
nell'individuare i soggetti tenuti  all'attuazione  degli  interventi
previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 del  presente  articolo,  puo'
definire  procedure  volte  a  favorire   l'impiego   di   lavoratori
provenienti  dai  bacini  di  crisi  delle  aziende   dei   complessi
industriali di Taranto gia' coinvolti in  programmi  di  integrazione
del reddito e sospensione dell'attivita' lavorativa.  Il  Commissario
straordinario adotta altresi' tutte le procedure necessarie  volte  a
ridurre gli eventuali effetti occupazionali  negativi  connessi  alla
riorganizzazione delle attivita' d'impresa, anche con  riferimento  a
tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
              "Art. 15 (Accordi fra  pubbliche  amministrazioni).  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.".