Art. 7 
 
 
             Disposizioni sul commissario straordinario 
                        del porto di Taranto 
 
  1. In conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma
1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del  Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto,  nominato  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17  febbraio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10  aprile  2012,  sono  estesi  a
tutte le opere ed  agli  interventi  infrastrutturali  necessari  per
l'ampliamento e l'adeguamento  del  porto  medesimo  ((  nonche'  del
sistema logistico portuale e retroportuale )). 
  2.  Per  la  realizzazione  di  tali  opere   ed   interventi,   in
applicazione  dei  generali  principi  di  efficacia   dell'attivita'
amministrativa e di semplificazione  procedimentale,  autorizzazioni,
intese, concerti, pareri, nulla osta ed  atti  di  assenso,  comunque
denominati, degli enti locali, regionali, dei  Ministeri  nonche'  di
tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere  resi  entro
il  termine  di  giorni  trenta  dalla  richiesta   del   Commissario
straordinario  del  Porto  di  Taranto.  Decorso  inutilmente   detto
termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. 
  (( 2-bis. L'autorita' portuale di Taranto pubblica nel proprio sito
istituzionale tutte  le  autorizzazioni,  intese,  concerti,  pareri,
nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 2. )) 
  3. La pronuncia sulla  compatibilita'  ambientale  delle  opere  e'
emessa nel termine di  giorni  sessanta  dalla  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1002,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "1002.   Al   fine   di   garantire   gli    interventi
          infrastrutturali  volti   ad   assicurare   il   necessario
          adeguamento strutturale, per  l'ampliamento  del  porto  di
          Taranto il Ministro delle infrastrutture procede  ai  sensi
          dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 del  decreto-legge
          25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 1997, n. 135: 
              "Art.  13.  (Commissari   straordinari   e   interventi
          sostitutivi).1. Con decreti del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate le opere ed i lavori, ai  quali  lo  Stato
          contribuisce,  anche  indirettamente  o  con   apporto   di
          capitale, in tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con
          risorse  dell'Unione  europea,   di   rilevante   interesse
          nazionale per le implicazioni occupazionali ed  i  connessi
          riflessi sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a  general
          contractor in concessione  o  comunque  ricompresi  in  una
          convenzione quadro oggetto di  precedente  gara  e  la  cui
          esecuzione, pur potendo  iniziare  o  proseguire,  non  sia
          iniziata  o,  se   iniziata,   risulti   anche   in   parte
          temporaneamente comunque sospesa. Con  i  medesimi  decreti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari. 
              2. Nel termine perentorio di trenta giorni  dalla  data
          della pubblicazione dell'elenco  di  cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni competenti adottano i provvedimenti,  anche
          di  natura  sostitutiva,  necessari  perche'   l'esecuzione
          dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio,  salvi  gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 
              3. La pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  delle
          opere di cui al comma 1, ove  non  ancora  intervenuta,  e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.".