Art. 8 
 
 
                    Piano nazionale della citta' 
             e relativi interventi nel comune di Taranto 
 
  1. Il  Comune  di  Taranto  adotta  ad  integrazione  del  progetto
presentato per il Piano nazionale delle citta' un Piano di interventi
per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della citta'
vecchia di Taranto e lo trasmette  al  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo  al  fine  dell'acquisizione  degli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza. (( Il  Piano  di
interventi puo' prevedere la valorizzazione di eventuali immobili  di
proprieta' pubblica meritevoli  di  salvaguardia  e  riqualificazione
nonche' la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria,  in   particolare   di   centri   culturali,   ambulatori
polispecialistici   ed   aree   verdi   attrezzate   con    strutture
ludico-ricreative. ))  Il  Ministero,  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione degli atti, valuta la compatibilita' degli  interventi  con
le esigenze  di  tutela  del  patrimonio  culturale.  La  valutazione
positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla  base
dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce
tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso  comunque
denominati di competenza del Ministero medesimo.  Le  autorizzazioni,
le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni  altro  atto  di
assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri
Ministeri, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono
resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune  di
Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali  atti  si  intendono
resi in senso favorevole, ferme restando le competenze  regionali  in
materia urbanistica. 
  ((  1-bis.  Il  Comune  di  Taranto  pubblica  nel   proprio   sito
istituzionale tutte  le  autorizzazioni,  intese,  concerti,  pareri,
nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 1. )) 
  2. La pronuncia sulla  compatibilita'  ambientale  delle  opere  e'
emessa nel termine di  giorni  sessanta  dalla  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 
  ((  2-bis.  Il  Comune  di  Taranto  pubblica  nel   proprio   sito
istituzionale la pronuncia di compatibilita' ambientale prevista  dal
comma 2, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo  14  marzo
2013, n. 33. )) 
  3. I Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
della difesa, previa intesa con la Regione  Puglia  e  il  Comune  di
Taranto, da acquisire nell'ambito del  Tavolo  istituzionale  di  cui
all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
progetto  di  valorizzazione  culturale  e  turistica   dell'Arsenale
militare  marittimo  di  Taranto,  ferme  restando   la   prioritaria
destinazione ad arsenale del  complesso  e  le  prioritarie  esigenze
operative  e  logistiche  della  Marina  Militare.  Il  progetto   e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  ((  3-bis.  Il  Comune  di  Taranto  pubblica  nel   proprio   sito
istituzionale il Piano e il progetto previsti dai commi  1  e  3,  ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.
)) 
  4. Fermo restando quanto disposto  in  materia  di  norme  e  piani
urbanistici ed edilizi dall'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.  383,  il  decreto  di
approvazione del progetto  sostituisce  tutte  le  autorizzazioni,  i
pareri e gli atti di assenso comunque denominati  di  competenza  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti  al
CIPE  ai  fini  dell'approvazione  e   assegnazione   delle   risorse
finanziarie a valere sul Fondo di  sviluppo  e  coesione  di  cui  al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite  delle  risorse
annualmente disponibili e  garantendo  comunque  la  neutralita'  dei
saldi di finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33: 
              "Art. 40 (Pubblicazione  e  accesso  alle  informazioni
          ambientali).1.  In  materia  di   informazioni   ambientali
          restano  ferme  le  disposizioni  di  maggior  tutela  gia'
          previste dall'articolo 3-sexies del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, dalla legge 16  marzo  2001,  n.  108,
          nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
          lettera b),  del  decreto  legislativo  n.  195  del  2005,
          pubblicano, sui propri siti istituzionali e in  conformita'
          a quanto previsto dal  presente  decreto,  le  informazioni
          ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,  che  detengono
          ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
          relazioni di  cui  all'articolo  10  del  medesimo  decreto
          legislativo.  Di  tali  informazioni   deve   essere   dato
          specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione  detta
          «Informazioni ambientali». 
              3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di
          accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo  5
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              4. L'attuazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente
          articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione
          degli  accordi  di  cui   all'articolo   11   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono  fatti  salvi  gli
          effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora
          assicurino livelli di informazione ambientale  superiori  a
          quelli garantiti dalle disposizioni del  presente  decreto.
          Resta fermo il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai
          sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di
          informazione ambientale garantiti  dalle  disposizioni  del
          presente decreto.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33: 
              "Art. 38 (Pubblicita' dei processi  di  pianificazione,
          realizzazione e valutazione delle  opere  pubbliche).1.  Le
          pubbliche amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui
          propri siti istituzionali: i  documenti  di  programmazione
          anche  pluriennale  delle  opere  pubbliche  di  competenza
          dell'amministrazione; le linee  guida  per  la  valutazione
          degli  investimenti;  le  relazioni  annuali;  ogni   altro
          documento predisposto nell'ambito  della  valutazione,  ivi
          inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino  dalle
          scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni
          ex post che si discostino dalle  valutazioni  ex  ante;  le
          informazioni relative ai Nuclei di valutazione  e  verifica
          degli investimenti pubblici di  cui  all'articolo  1  della
          legge 17 maggio 1999, n.  144,  incluse  le  funzioni  e  i
          compiti specifici ad essi  attribuiti,  le  procedure  e  i
          criteri  di  individuazione  dei  componenti   e   i   loro
          nominativi. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,   fermi
          restando gli obblighi di pubblicazione di cui  all'articolo
          128 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  le
          informazioni relative ai tempi, ai  costi  unitari  e  agli
          indicatori   di   realizzazione   delle   opere   pubbliche
          completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
          base di uno  schema  tipo  redatto  dall'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture,  che  ne  cura  altresi'  la   raccolta   e   la
          pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
          consentirne una agevole comparazione.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          383: 
              "1. Per le opere pubbliche di cui  all'articolo  1  del
          presente regolamento, l'accertamento della conformita' alle
          prescrizioni  delle  norme  e  dei  piani  urbanistici   ed
          edilizi, salvo che  per  le  opere  destinate  alla  difesa
          militare, e' fatto dallo Stato di  intesa  con  la  regione
          interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte
          dell'amministrazione statale competente.".